Sentenza — n. 28705/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso del Troiani è fondato limitatamente al reato di cui al capo 4) ed infon- dato nel resto; il ricorso del Mezzoprete è fondato nei termini meglio specificati in motivazione. Col primo motivo di ricorso, il Troiani si duole dell'omessa riqualificazione dei reati contestati ai capi 2) e 4) da estorsione consumata ad estorsione tentata, rile- vando che i pagamenti frutto delle condotte usurarie sarebbero avvenuti in epoca successiva alle minacce. Risulta fondata solo la seconda doglianza. Al riguardo, va premesso che è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo, mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod. proc. pen, art. 56 cod. pen, artt. 649 cod. proc. pen, art. 121 cod. proc. pen, art. 73 D.P.R. 309/90, artt. 81 cod. pen; Sentenza — n. 28705/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sen. del Tribunale di Latina del 22 novembre 2017 e depositata il 28 novembre 2017) era già presente in atti poiché depositata, dalla difesa in data 17 aprile 2019, tramite memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. prima dell'ammissione del rito alternativo richiesto. In- vero, nell'atto di impugnazione era stato comunque indicato il numero di Registro Generale fornito dalla cancelleria della Corte di appello di Roma (3038/18 Reg. Gen.), unico elemento disponibile all'epoca, proprio in virtù della mancata fissazione della data d'udienza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TROIANI GUERRINO nato a LATINA il 16/05/1969 MEZZOPRETE ELVIS nato a CORI il 05/05/1984 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha chiesto: per il Troiani, l'accoglimento del ricorso, limitatamente alla riqualificazione del reato di cui al capo 4) in ipotesi tentata e l'annullamento con rinvio nonché il rigetto nel resto; per il Mezzoprete, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.
Con sentenza del 5 novembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Latina ha condannato Troiani Guerrino alla pena di anni cinque di reclusione e di euro tremila di multa nonché Mezzoprete Elvis alla pena di anni due di reclusione e di euro tremila di multa: il Troiani in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 644, commi primo e quinto, nn. 4 e 5, cod. pen. (capo 1), 110, 629 (capo 2), 110, 644 cod. pen. (capo 3), 110, 629 cod. pen. (capo 4), 110, 644 cod. pen. (capo 5), 110 cod. pen., 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 6), 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 7), 81, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8), 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9), 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 10), 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 11); il Mezzoprete in relazione ai reati di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 23).
Con sentenza del 28 settembre 2020, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, esclusa l'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 5, cod. pen., ha ridotto la pena nei confronti del Troiani ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci nei confronti del Troiani e ha confermato la pronunzia di condanna a carico del Mezzoprete. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità del Troiani in ordine ai reati ascrittigli in base al contenuto delle conversazioni intercettate e, per i reati previsti dai capi 1) e 2), da ulteriori elementi tra i quali la denunzia presentata dalla vittima Guaccio Giuseppe.
La maggior parte dei colloqui captati era formulata in maniera chiara e accessibile a chiunque. Solo in taluni casi, relativi a detenzione o a cessione di droghe, erano utilizzate espressioni criptiche, ma la lettura in sequenza delle diverse conversazioni consentiva comprenderne agevolmente il significato. Per quanto attiene ai reati sub 1) e 2), secondo la sentenza impugnata, gli ele- menti raccolti consentivano di riconoscere la sussistenza delle condotte usurarie ed estorsive ai danni del Guaccio contestate al Troiani e alla moglie Angustura Katia.
Il Guaccio, titolare di un'attività commerciale in franchising come associato alla catena "Mail boxes etc", nella denunzia presentata in data 19 ottobre 2016, esponeva di essersi rivolto ai coniugi Troiani - Angustura, al fine di chiedere prestiti a causa delle proprie difficoltà economiche. In occasione di un incontro col Troiani, gli chiedeva in ,r prestito la somma di euro 7.000. Al successivo appuntamento, anche in presenza della Angustura, il Troiani chiedeva al Guaccio, a titolo di interessi, la somma di euro 1.400 mensili, da pagare anticipatamente (l'esorbitante tasso degli interessi era quindi pari al 20% mensile e al 240% annuo).Nel corso del tempo, si realizzavano condotte intimidatorie dei coniugi Troiani ai danni del Guaccio, con richieste di corresponsione di somme di danaro a titoli di in- teressi usurari, che il Guaccio ad un certo punto non riusciva più a soddisfare.
La Corte territoriale ha formulato analoghe considerazioni per le condotte di usura ed estorsione, poste in essere dai due imputati ai danni di Quattrocchi Emanuele (capi 3 e 4). Il Quattrocchi aveva ricevuto in prestito la somma di euro 5.000, per la quale era stato costretto a corrispondere interessi mensili pari ad euro 1.000, con tassi usurari praticamente uguali a quelli praticati nei confronti del Guaccio. La Corte di merito ha respinto i rilievi difensivi, secondo cui i reati di estorsione di cui ai capi nn.
2) e 4) dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie tentata, perché le minacce proferite dal Troiani e dalla Angustura conseguivano l'effetto di costringere le persone offese Guaccio e Quattrocchi a corrispondere gli interessi usurari pattuiti. 1.2. Per quanto attiene alla posizione del Mezzoprete, la Corte territoriale ha esa- minato le richieste di riconoscimento della continuazione tra il reato di cui al capo 23) ed un altro, oggetto di separato giudizio, per il quale aveva riportato condanna in primo grado, e di bis in idem. Il Mezzoprete sosteneva di aver riportato una condanna in primo grado per un reato in materia di stupefacenti, ma non allegava copia della predetta sentenza.
La Corte territoriale è giunta ad identiche conclusioni anche per la dedotta viola- zione del principio del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), rile- vando che la mancata produzione della sentenza non aveva consentito di verificare se si trattava dei medesimi fatti per i quali era intervenuta condanna nel presente processo. La Corte capitolina, infine, non ha disposto la riunione con l'altro processo pendente in secondo grado, avente per oggetto la sentenza di condanna non prodotta in giudizio.
2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello 3. TROIANI GUERRINO (motivo unico) 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125, n. 3, e 606, lett. e), cod. proc. pen.. Si deduce che la sentenza impugnata era nulla per travisamento della prova in ordine alle contestazioni di estorsione consumata di cui ai capi nn.
2) e 4) delle im- t putazioni in luogo dell'ipotesi tentata ex art. 56 cod. pen.. La Corte territoriale non ha valutato le specifiche doglianze rappresentate col primo motivo di appello, per cui derivava la nullità della sentenza per omessa motivazione con riferimento a tali rilievi.3.1.1. In relazione al capo 2), nella sentenza impugnata si è affermato che le minacce non sarebbero rimaste senza esito, poiché la persona offesa aveva corrispo- sto somme di denaro pari a diverse migliaia di euro, ovviamente non riuscendo a soddisfare, se non in minima parte le pretese del Troiani.
Si trattava di una motivazione manifestamente illogica, in quanto la Corte territo- riale avrebbe dovuto motivare quando, a seguito delle minacce, il Guaccio avrebbe pagato somme di denaro con conseguente consumazione del reato di estorsione. Il momento consumativo del reato di estorsione coincide con l'apprensione del profitto ingiusto poiché, in caso di mancata dazione, la fattispecie è solo tentata ex art. 56 cod. pen.. Nel capo 1) dell'imputazione, laddove si contesta il reato di usura nei con- fronti del Guaccio, si precisava che dall'ottobre 2016 il Guaccio aveva cessato i pa- gamenti e che il reato di estorsione era contestato sino all'aprile 2017.
Se i pagamenti erano cessati ad ottobre 2016, alle minacce del 2017 non erano mai seguiti paga- menti e pertanto si trattava di un tentativo di estorsione. 3.1.2. In relazione al capo 4), dall'esame del testo della sentenza non si compren- deva da dove potesse evincersi che dopo le minacce era seguito il pagamento da parte del Quattrocchi delle somme richieste dal Troiani. Qualora si fosse potuto pro- vare che vi era stata minaccia nei confronti del Quattrocchi, la promessa di proseguire il pagamento non poteva essere ritenuta quale condotta di consumazione del reato ma solo tentativo dello stesso.
4. MEZZOPRETE ELVIS (quattro motivi di impugnazione) 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen., 11, 117 Cost., 4 Prot. 7 CEDU e 50 CDFUE. Si deduce che la Corte territoriale ha fondato il diniego in ordine alla richiesta di dichiarare il bis in idem sul presupposto che "la mancata produzione della sentenza di condanna non consente, infatti, di verificare se i fatti siano i medesimi per i quali è intervenuta condanna nel presente processo" (pag. 7, secondo periodo sent.). Tut- tavia, tale sentenza (n. 2372/17 Reg.
Sen. del Tribunale di Latina del 22 novembre 2017 e depositata il 28 novembre 2017) era già presente in atti poiché depositata, dalla difesa in data 17 aprile 2019, tramite memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. prima dell'ammissione del rito alternativo richiesto. In- vero, nell'atto di impugnazione era stato comunque indicato il numero di Registro Generale fornito dalla cancelleria della Corte di appello di Roma (3038/18 Reg. Gen.), unico elemento disponibile all'epoca, proprio in virtù della mancata fissazione della data d'udienza.
La Corte di merito ha totalmente omesso di motivare la sentenza sul punto. Ad ogni modo, l'analisi delle motivazioni addotte per il rigetto della rimodulazione del trattamento sanzionatorio, consente di individuare il totale travisamento in cui è incorsa la Corte di merito, in quanto entrambe le vicende riguardavano il fatto dal quale traeva origine l'indagine (il sequestro di gr. 35 di cocaina). Avendo proceduto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina più volte nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto ed, essendo i giudizi en- trambi pendenti innanzi alla stessa Corte di appello nella medesima fase processuale, il Giudice del merito avrebbe dovuto rilevare la violazione del divieto di bis in idem, pronunciando sentenza di non doversi procedere. 4.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. Si osserva che la Corte di appello ha ritenuto oltremodo tenue la pena irrogata al Mezzoprete, poiché il Tribunale pontino aveva qualificato la sua condotta come inte- grante il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo del ben più grave delitto di cui al comma 1 del medesimo articolo (pag. 9, par. 2 sentenza). In realtà, il capo di imputazione contestato al prevenuto (23 della richiesta del P.M.) è composto da 5 lettere (a, b, c, d, e), di cui la lett.
d) era esclusa in sentenza dal G.I.P. del Tribunale di Latina, proprio per via della pendenza di separato procedi- mento (pag. 72 sentenza). Ad eccezione della lett. e), che individuerebbe una ces- sione di cocaina per un quantitativo imprecisato pari ad euro 40 "per ogni occasione" (mai riscontrata), i restanti punti sarebbero riferiti ad una sostanza "non meglio pre- cisata". Ebbene, è evidente che il G.I.P. del Tribunale di Latina aveva qualificato il reato ascritto al Mezzoprete come fatto di lieve entità, meritevole di essere ascritto all'autonoma figura di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Tale circostanza si ricava agevolmente dalla pena irrogata al prevenuto. La pena base è stata individuata in anni 3 reclusione ed euro 4.500 di multa, ridotta per la scelta del rito ad anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa. Infatti, il minimo edittale del comma 4 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 è pari ad euro 5.164 di multa e, pertanto, a prescindere dal tipo di stupefacente asseritamente detenuto (un episodio di cessione di cocaina, rientrante nelle Tabelle I e III e non in quelle di cui ai numeri II e IV cui fa riferimento il comma 4), la pena irrogata sarebbe posta in violazione di legge.
La sentenza de qua appare viziata in modo lampante dal travisamento dei fatti oggetto di contestazione. La Corte territoriale ha confuso la sostanza stupefacente con quella per cui si è proceduto ad arresto in flagranza e per cui è pendente altro giudizio e non ha riconosciuto la fattispecie delittuosa in relazione alla quale il Mez- zoprete era stato condannato, così statuendo su un fatto completamente diverso da quello contestato all'imputato, in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 81 cod. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen..
Si rileva che la risposta della Corte di merito sulla richiesta, eventuale, di porre in continuazione i reati di cui alla sentenza n. 2372/17 emessa dal Tribunale di Latina in data 22 novembre 2017 coi reati contestati nel presente procedimento. Il diniego è stato basato sulla mancata allegazione di tale sentenza all'atto di impugnazione è stata erroneamente basata sull'omesso rilievo che all'interno del fascicolo proces- suale mancava in atti la sentenza citata. 4.4. Violazione di legge in relazione all'art. 17 cod. proc. pen.. Si deduce che la motivazione sull'impossibilità di riunione ex art. 17 cod. proc. pen., con altro procedimento pendente innanzi alla medesima Corte di appello è stata basata sull'erronea indicazione della mancata allegazione della sentenza di condanna di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Troiani è fondato limitatamente al reato di cui al capo 4) ed infon- dato nel resto; il ricorso del Mezzoprete è fondato nei termini meglio specificati in motivazione.
2. Col primo motivo di ricorso, il Troiani si duole dell'omessa riqualificazione dei reati contestati ai capi 2) e 4) da estorsione consumata ad estorsione tentata, rile- vando che i pagamenti frutto delle condotte usurarie sarebbero avvenuti in epoca successiva alle minacce. Risulta fondata solo la seconda doglianza. Al riguardo, va premesso che è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo, mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090).
Sussiste il concorso reale dei reati di usura e di estorsione se il soggetto attivo, in un momento successivo al fatto usurario, eserciti sulla vittima violenza o minaccia al fine di ottenere i concordati interessi o altri vantaggi usurari che il soggetto passivo non possa o non voglia più corrispondere (Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Ravese, Rv. 249399). Inoltre, i delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari (Sez. 2, n. 5231 del 14/01/2009, Durdevic, Rv. 243283, in fattispecie in cui la Corte ha precisato che sussiste per contro il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate ab initio al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi).
Sotto il profilo della distinzione tra estorsione tentata e consumata, va ricordato che, in tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si configura il solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al facere ingiunto (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309). Il delitto di estorsione si con- suma esclusivamente nel momento in cui la persona offesa provvede a fare od omet- tere quanto richiesto dall'estortore, non essendo sufficiente a tal fine la semplice promessa di aderire alla richiesta estorsiva (Sez. 2, n. 44049 del 03/12/2010, Mer- curi, Rv. 249043).
Pertanto, alla luce dei principi esposti, al fine di esaminare le doglianze difensive, appare decisivo stabilire l'esatta cronologia tra condotte intimidatorie e condotte usu- rarie. 2.1. Con riferimento ai reati perpetrati ai danni di Guaccio Giuseppe, occorre pre- mettere che, al capo 1), l'usura era stata contestata "sino al settembre 2016" (e dalla lettura delle sentenze di merito si comprende che erano iniziate nel 2015); al capo 2), la condotta estorsiva era stata contestata "sino all'aprile del 2017" e gli episodi in questione concernevano due minacce commesse nel giugno 2016 e nell'ottobre 2016.
Dalla lettura della sentenza impugnata, emergono i seguenti dati non contestati dal ricorrente:
a) il periodo delle dazioni era compreso tra il gennaio ed il settembre 2016 (per un totale di euro 29.000);
b) nel maggio 2016, si verificava un episodio di minaccia non espressamente contestato, consistente nella richiesta del Troiani di farsi rilasciare una procura a vendere un'autovettura Mercedes CL di proprietà del Guaccio con l'avvertimento che, in mancanza, sarebbe avvenuta una disgrazia;
c) il primo episodio di minaccia riportato nel capo di imputazione risaliva al giugno 2016 (impo- sizione della Angustura (moglie del Troiani) al Guaccio di avere contatti esclusiva- mente con lei, col monito che "poteva sempre succedergli qualcosa", se non avesse saldato le residue rate). Ne consegue che plurimi atteggiamenti intimidatori risalivano ad epoca anteriore rispetto all'ultima corresponsione di interessi usurari commessa nel settembre 2016, per cui non può dubitarsi dell'effettiva consumazione del reato contestato. In realtà, nel capo 2) della rubrica sarebbe stato necessario specificare espressa- mente che la vicenda estorsiva non era singola ma continuata, in quanto costituita da episodi contraddistinti da una propria individualità: la prima estorsione era con- sumata, perché diretta a far pagare alcuni ratei poi effettivamente corrisposti dal debitore; l'ultima condotta consisteva in una minaccia di morte, perché il Guaccio non riusciva più a pagare e, non essendo stata seguita dalla dazione di somme a titolo di usura, doveva essere contestato come reato autonomo di tentata estorsione.Il ricorrente non può dolersi della mancanza di tale mancata precisazione nel capo di imputazione, perché vantaggiosa per la sua posizione, in quanto era stato condan- nato per una singola estorsione consumata, anziché per due ipotesi estorsive, una consumata ed un'altra tentata, in continuazione tra loro.
Secondo un orientamento ormai consolidato, infatti, in tema di estorsione, le di- verse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto pro- fitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili col vin- colo della continuazione quando, singolarmente considerate, in relazione alle circo- stanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, ap- paiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'u- nica azione (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili due estorsioni nell'invio ad un imprenditore agricolo di due differenti missive, sia pure inviate a distanza di breve tempo, entrambe dal con- tenuto minaccioso, ma riferite, la prima, ad una generica proposta di protezione in cambio di denaro, la seconda, alla pretesa di denaro per la restituzione di mezzi agricoli rubati).
Si è altresì affermato che, in tema di estorsione, integra un unico fatto illecito la condotta dell'agente che, dopo un parziale adempimento delle pretese estorsive, ponga in essere nuove violenze o minacce allo scopo di costringere la per- sona offesa ad eseguire gli ulteriori atti di disposizione necessari per ottenere la rea- lizzazione della pretesa nella sua integralità (Sez. 2, n. 6569 del 10/11/2020, dep. 2021, Raffone, Rv. 280655). Tale censura, pertanto, è infondata. 2.2. In ordine ai reati perpetrati in danno di Quattrocchi Emanuele e, cioè, l'usura di cui al capo 3) e l'estorsione di cui al capo 4), deve pervenirsi ad una diversa solu- zione.
Dalla lettura della sentenza di primo grado e, in particolare, dal contenuto delle intercettazioni ivi riportate, le minacce apparivano attuate soltanto dopo in epoca successiva alla scarcerazione del Quattrocchi, nel maggio 2017 e, in ogni caso, non in epoca anteriore alla consumazione del reato di usura il quale era stato contestato solo "sino al gennaio 2017" (capo 3). Nessun pagamento appariva essersi verificato in epoca successiva a quella di rea- lizzazione delle condotte intimidatorie. Pertanto, alla luce dei principi esposti nel paragrafo precedente, occorre verificare con esattezza l'epoca delle minacce del Troiani alla vittima (anche qui il capo di im- putazione indica l'esistenza di un'unica condotta ma in realtà le minacce apparivano essere più di una) e delle dazioni, al fine di determinare la natura consumata o tentata ci del reato.
Nel caso in esame non è dato sapere se, alla promessa strappata alla persona offesa, sia seguita una effettiva dazione delle somme promesse e illecita- mente pretese da Troianí, sicché, allo stato, sembrerebbe ravvisabile la fattispecie della tentata estorsione poiché la consumazione del reato richiede la percezione del profitto e l'altrui danno patito dalla vittima. Ne consegue la fondatezza del ricorso proposto dal Troiani, limitatamente al reato di estorsione di cui al capo 4).
3. Col primo motivo di ricorso, il Mezzoprete rileva che la Corte capitolina non aveva esaminato l'eccezione di ne bis in idem, nonostante fosse stata ritualmente proposta con l'atto di appello. In particolare, si deduce che, in relazione al medesimo fatto, si era proceduto separatamente nell'ambito di altro giudizio conclusosi con sen- tenza n. 2372/17 Reg. Sen. del Tribunale di Latina del 22 novembre 2017 e deposi- tata il 28 novembre 2017 non ancora passata in giudicato. Al riguardo va riaffermato il principio secondo cui, in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto sto- rico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'a- zione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113).
Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applica- bilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'o- nere dell'allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attra- verso l'acquisizione ex officio della pronuncia su cui si fonda l'exceptio, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento (Sez. 4, n. 27431 del 30/04/2009, Radice, non massimata, che richiama il precedente emesso sotto il vi- gore del codice abrogato, Sez. 1, n. 641 del 23/03/1970, Pittaluga, Rv. 115097).
Tanto premesso sui principi operanti in materia, nella fattispecie la parte ha assolto all'onere di allegazione, indicando gli estremi del procedimento in questione nell'atto di appello e, successivamente, all'udienza del 18 aprile 2019, depositando una serie di atti, tra i quali il terzo era proprio la sentenza, che si assume essere stata emessa per il medesimo fatto. i 4. Il secondo motivo del ricorso del Mezzoprete, con cui si chiede il riconoscimento della continuazione coi reati oggetto di separato procedimento è infondata, in quanto, come evidenziato dal medesimo ricorrente, la sentenza emessa nell'ambito dell'altro q giudizio non era passata in giudicato.
5. E' altresì infondato il terzo motivo del ricorso del Mezzoprete, con cui ci si duole della mancata riunione con procedimento oggetto di separato giudizio. La Corte di merito, infatti, ha escluso la possibilità di disporre la riunione con l'altro processo pendente in secondo grado, concernente la sentenza di condanna non pro- dotta in giudizio, in quanto non era stata ancora individuata la Sezione della Corte di appello di Roma competente per la trattazione e non era stata evidentemente fissata la relativa udienza. L'omessa fissazione del giudizio nell'ambito del diverso procedi- mento, pertanto, è stata logicamente considerata quale fattore che avrebbe deter- minato un ritardo nella definizione dei due giudizi (art. 17 cod. proc. pen.).
6. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata nei confronti del Troiani limitatamente al reato di cui al capo 4) e il ricorso da lui proposto va rigettato nel resto; ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità dell'afferma- zione di responsabilità dello stesso in relazione agli altri reati. La sentenza impugnata va altresì annullata nei confronti del Mezzoprete. Con riferimento alle posizioni di entrambi gli imputati, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, con riferimento a Troiani Guerrino, limitatamente al reato di cui al capo 4); rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dello stesso per gli altri reati; annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di Mezzoprete Elvis e rinvia