Sentenza — n. 28479/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuseppe Gambardella ricorre per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 11.12.2020 che ha applicato al ricorrente ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata fra le parti. Lamenta il contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza impugnata, posto che in motivazione il Giudice ha riconosciuto il vincolo della continuazione dei reati oggetto del presente procedimento con quelli già giudicati con la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di S.M.C.V. il 5.2.2018 (irrevocabile il 6.11.2018); di contro, nella parte dispositiva, ha omesso di specificare che la pena finale di anni 5 di reclusione ed C 10.000 di multa è il risultato del riconoscimento del predetto vincolo della continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28479/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena concordata fra le parti. Lamenta il contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza impugnata, posto che in motivazione il Giudice ha riconosciuto il vincolo della continuazione dei reati oggetto del presente procedimento con quelli già giudicati con la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di S.M.C.V. il 5.2.2018 (irrevocabile il 6.11.2018); di contro, nella parte dispositiva, ha omesso di specificare che la pena finale di anni 5 di reclusione ed C 10.000 di multa è il risultato del riconoscimento del predetto vincolo della continuazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMBARDELLA GIUSEPPE nato a CASERTA il 08/09/1981 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuseppe Gambardella ricorre per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 11.12.2020 che ha applicato al ricorrente ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata fra le parti. Lamenta il contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza impugnata, posto che in motivazione il Giudice ha riconosciuto il vincolo della continuazione dei reati oggetto del presente procedimento con quelli già giudicati con la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di S.M.C.V. il 5.2.2018 (irrevocabile il 6.11.2018); di contro, nella parte dispositiva, ha omesso di specificare che la pena finale di anni 5 di reclusione ed C 10.000 di multa è il risultato del riconoscimento del predetto vincolo della continuazione.
2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la correzione materiale del dispositivo della sentenza e per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile, attenendo a sentenza di patteggiamento ricorribile solo per i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., vale a dire quelli inerenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso non ricorre nessuno dei predetti motivi, non potendo affermarsi che vi sia difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, visto che pacificamente il giudice ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati per cui si procede e quelli già giudicati, applicando la pena concordata fra le parti. Tutto ciò emerge chiaramente dalla parte motiva della sentenza impugnata, che ne è parte integrante. L'eventuale correzione della segnalata omissione riguardante il dispositivo potrà, eventualmente, essere corretta ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha emesso il provvedimento.
4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless o Ranaldi t