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Ordinanza — n. 28478/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28478/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28478/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTUCCI ROBERTO nato a SPINAZZOLA il 25/07/1965 avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; 7"7" FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione il 29.1.2019 (n. 17197/19), nel procedimento iscritto al n. 29795/2018 R.G. contro Galantucci Roberto, con la quale è stato rigettato il ricorso del Galantucci, il quale è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, fra cui Viglione David, parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - considerato che, in relazione alla condanna alle spese in favore di Viglione David, non sì è provveduto a disporre il pagamento in favore dello Stato, come previsto dall'art. 110 del d.P.R. 115/2002; - rilevato, inoltre, che la Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez.

Regesto Legislator

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artt. 541 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28478/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 2020, Rv. 277760); - che si deve, pertanto, correggere la sentenza n. 17197/19 nel senso sopra indicato, trattandosi di omissioni frutto di evidente errore materiale, emendabile ai sensi dell'art. art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale condono delle spese procedurali restituzione e risarcimento ammende per infrazione procedurale risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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artt. 541 cod. proc. pen
115/2002; - rilevato, inoltre, che la Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTUCCI ROBERTO nato a SPINAZZOLA il 25/07/1965 avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; 7"7" FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione il 29.1.2019 (n. 17197/19), nel procedimento iscritto al n. 29795/2018 R.G. contro Galantucci Roberto, con la quale è stato rigettato il ricorso del Galantucci, il quale è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, fra cui Viglione David, parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - considerato che, in relazione alla condanna alle spese in favore di Viglione David, non sì è provveduto a disporre il pagamento in favore dello Stato, come previsto dall'art. 110 del d.P.R. 115/2002; - rilevato, inoltre, che la Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez.

U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 2020, Rv. 277760); - che si deve, pertanto, correggere la sentenza n. 17197/19 nel senso sopra indicato, trattandosi di omissioni frutto di evidente errore materiale, emendabile ai sensi dell'art. art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questa Corte di cassazione, Sez. IV penale, n. 17197/2019 nel senso che: - nel punto 2 della motivazione, la frase «liquidate come in dispositivo» sìa sostituita dalla frase: «liquidate come in dispositivo, salve le spese in favore della parte civile Viglione David, per la quale deve provvedersi con condanna generica, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.»; - nel dispositivo le parole «nonché in euro 2.500,00 in favore di Viglione David, oltre accessori di legge» siano sostituite dalle seguenti:

«condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Viglione David ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato». Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Manda alla Cancelleria per provvedere alle annotazioni sulla sentenza. Così deciso in data 8 giugno 2021 Il Presidente Il Consigli e estensore Gia•a o Fumu Aleaflr0 Ranaldi [