Italian court dismisses compensation claim for wrongful detention where defendant's serious negligence contributed to the measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Vincenzo Gramuglia's appeal against the appellate court's refusal to grant compensation for wrongful detention. Gramuglia argued that the lower court's reasoning was flawed and illogical, relying on intercepted conversations that he claimed were irrelevant to his conduct. The court upheld the decision, finding that Gramuglia's behavior, including intimidating tactics and failing to clarify his position during interrogations, constituted gross negligence that synergistically contributed to the judicial measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314 c.p.p.; In wrongful detention compensation cases, a claim is barred if the detainee's gross negligence or macroscopic imprudence synergistically contributed to the restrictive measure, distinct from criminal culpability.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRAMUGLIA VINCENZO nato a PALMI il 26/05/1979 avverso l'ordinanza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Vincenzo Gramuglia ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa dal quale è stato definitivamente assolto.
2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Lamenta che il giudicante ha fornito una motivazione carente e manifestamente illogica, muovendo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di Dieco per giungere al contenuto di intercettazioni intervenute inter alios: del padre Matteo all'interno della sua autovettura e tra il detenuto Giuseppe Bruzzise ed i suoi colloquianti nella sala a ciò dedicata nella casa circondariale di Regina Coeli.
L'unica conversazione diretta del richiedente è quella in cui costui esprime il suo disappunto per la mancata stipula di un contratto di noleggio, facendo ricorso a toni poco urbani, ma tale elemento appare irrilevante ai fini della riparazione, essendo stato ridimensionato in sede di cognizione. Ne deriva che non vi è alcuna specifica condotta attribuibile a Vincenzo Gramuglia, caratterizzata da colpa grave e sinergica rispetto alla misura subita. Né appare rilevante, a tali fini, la prospettata vicinanza tra Matteo e Vincenzo Gramuglia, padre e figlio, che al più avrebbe potuto evocare la degradazione del 416-bis cod. pen. al 418 cod. pen.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessata.È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.
Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.
Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201).
La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).
3. L'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Gramuglia, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha dato causa colposamente all'emissione della misura cautelare. L'ordinanza impugnata ha valorizzato specifici comportamenti dell'interessato, con particolare riguardo all'utilizzo di sistemi tipicamente intimidatori per ottenere l'appalto dei lavori: dai dialoghi intercettati è stato ricavato che il Gramuglia, unitamente al padre, era pienamente consapevole dei sistemi con i quali venivano scelte le ditte esecutrici dei lavori.
In un'occasione l'istante, discutendo con tale Osvaldo, esprimeva tutto il suo disappunto per la mancata stipula di un contratto di noleggio di un escavatore, minacciando di ricorrere al metodo mafioso per risolvere il "problema". Gramuglia Vincenzo era infatti titolare di una ditta che si era aggiudicata importanti contratti sui lavori del V macrolotto dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Ed in una conversazione il padre di costui chiarisce che il figlio lavora insieme a lui e che "a noi ci devono rispettare". È stato quindi valorizzato, in maniera congrua e logica, il dato oggettivo costituito dalla cointeressenza del ricorrente nell'attività imprenditoriale del padre, connotata dalla connivenza con le organizzazioni 'ndranghetistiche dominanti nella zona.
Si tratta di comportamenti riconducibili alla persona del richiedente, rispetto ai quali, fra l'altro, è stato correttamente valorizzato il comportamento processuale tenuto dal medesimo, il quale in sede di interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, omettendo di chiarire la sua posizione rispetto al materiale indiziario e alle conversazioni i nte rcetta te . Sotto questo profilo, il giudice della riparazione non ha rivalutato la condotta del ricorrente nell'ottica di una sua possibile diversa interpretazione rispetto alla valutazione del giudice dell'assoluzione ma, operando nel diverso piano prognostico del giudizio riparatorio, si è limitato ad esaminare l'azione dell'interessato nell'ambito della colpa grave, per stabilire - con valutazione ex ante e tenuto conto dell'insieme degli altri elementi indiziari di cui la stessa ordinanza impugnata ha dato conto - se all'adozione della misura cautelare potesse avere contribuito, quantomeno sinergicamente, il contegno tenuto dall'istante sia prima che dopo l'emissione della misura.
Ebbene, tale condotta, pure riconosciuta come inidonea a realizzare l'ipotesi criminosa, è stata ragionevolmente ricondotta a macroscopica negligenza e imprudenza, proprio perché idonea a creare quella falsa apparenza di appartenenza alla cosca mafiosa, come tale idonea a trarre in inganno l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza di elementi di grave reità a carico del prevenuto.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 giugno 2021 Il Consigliere