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Sentenza — n. 28476/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28476/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28476/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Graziano Fransuase ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 dal quale è stato definitivamente assolto.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28476/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.

Parole chiave

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gravi addebiti penali indennizzo per carcerazione preventiva responsabilità penale grazia verdetto di colpevolezza impunità

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Graziano Fransuase ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 314 cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n.186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO FRANSUASE nato a PALERMO il 06/06/1975 avverso l'ordinanza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO dì PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Graziano Fransuase ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 dal quale è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Lamenta che il giudicante ha fornito una motivazione carente e manifestamente illogica, senza considerare che le conversazioni intercettate erano relative a rapporti leciti con gli altri coimputati, per cui non è stata motivata la sussistenza della gravità della colpa ed il suo effetto sinergico rispetto alla misura subita.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessata. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

3. L'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati, rispetto al quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a sostenere genericamente la liceità dei rapporti intrattenuti dal Graziano con i coimputati. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Graziano, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha dato causa colposamente all'emissione della misura cautelare.

L'ordinanza impugnata ha valorizzato la ponderosa mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui è emerso che il Graziano ha intrattenuto, coltivato e mantenuto nel tempo interlocuzioni e rapporti di frequentazione con soggetti inseriti nel circuito criminale dello spaccio di sostanze stupefacenti, quali D'Anna Salvatore e Giappone Giuseppe, tanto che nel periodo delle indagini il ricorrente veniva arrestato - e successivamente condannato - appena sbarcato dal porto di Pantelleria, nella flagranza del delitto di detenzione a fini di spaccio di circa 81 grammi di cocaina che si era procurato a Palermo proprio dal D'Anna.

Dopo la scarcerazione, il Graziano aveva ripreso con intensità i contatti con i medesimi soggetti dai quali era solito rifornirsi di droga, adoperando nelle conversazioni telefoniche sempre un linguaggio convenzionale e deliberatamente criptico, visto che la droga veniva di volta in volta chiamata come "grappoli d'uva" o "frutta", il fornitore come "fruttivendolo" e l'acquirente come "la mia ragazza". La Corte territoriale ha anche osservato come il Graziano non abbia fornito alcuna spiegazione riguardo alle frasi pronunziate, avvalendosi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia, né il medesimo ha chiarito i rapporti intrattenuti con il D'Anna ed il Giappone anche dopo la sua scarcerazione.

Sotto questo profilo, il giudice della riparazione non ha rivalutato la condotta del ricorrente nell'ottica di una sua possibile diversa interpretazione rispetto alla valutazione del giudice dell'assoluzione ma, operando nel diverso piano prognostico del giudizio riparatorio, si è limitato ad esaminare l'azione dell'interessato nell'ambito della colpa grave, per stabilire - con valutazione ex ante e tenuto conto dell'insieme degli altri elementi indiziari di cui la stessa ordinanza impugnata ha dato conto - se all'adozione della misura cautelare potesse avere contribuito, quantomeno sinergicamente, il contegno tenuto dall'istante dopo la sua scarcerazione.

Ebbene, tale condotta, pure riconosciuta come inidonea a realizzare l'ipotesi criminosa, è stata ragionevolmente ricondotta a macroscopica negligenza e imprudenza, proprio perché idonea a creare quella falsa apparenza della perpetuazione da parte del medesimo dell'attività criminosa, come tale idonea a trarre in inganno l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza di elementi di grave reità a carico del prevenuto Nella sostanza tali comportamenti, certamente poco chiari ed equivoci, erano certamente suscettibili di essere interpretati come coinvolgimento dell'interessato nel delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, e come tali improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza.

Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione - senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito - quali espressione di inescusabile imprudenza, sinergica rispetto alla misura custodiale.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonché la condanna alla rifusione delle spese del grado sostenute dal Ministero resistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso