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Sentenza — n. 28473/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28473/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28473/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Pescara il 9.6.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a Katia Di Blasio la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28473/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 590-bis, comma 1, cod. pen.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente sanzione per violazione stradale valutazione dell'idoneità alla guida guida in stato di ebbrezza qualificata abbandono del procedimento per infrazione stradale corsa di controllo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BLASIO KATIA nato a PESCARA il 21/03/1976 avverso la sentenza del 09/06/2020 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Pescara il 9.6.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a Katia Di Blasio la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, alla luce della intervenuta sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Non essendovi nel provvedimento impugnato alcuna motivazione sulla disposta revoca della patente di guida, e non vertendosi in ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 27 maggio 2021 Il Consigliyr estensore