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Sentenza — n. 28472/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28472/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28472/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OBINO FRANCO nato a FIRENZE il 26/06/1957 avverso l'ordinanza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG 1.La Corte dì appello di Roma il 28 maggio 2020 ha rigettato l'istanza di scarcerazione avanzata nell'interesse di Franco Obino, osservando come «l'istanza difensiva non possa trovare accoglimento poiché, come già espresso nell'ordinanza di rigetto di analoga istanza del 29/02/2020, la misura degli arresti domiciliari c/o la comunità indicata in atti non è misura idonea a recidere i collegamenti illeciti dell'Obino e non adeguata al grado della sua pericolosità».

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Franco Obino è stato condannato con sentenza dell'8 giugno 2018 del Tribunale di Roma, integralmente confermata dalla Corte di appello il 4 ottobre 2019, alla pena di dodici anni di reclusione in relazione al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Parole chiave

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riabilitazione assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione recidiva nell'infrazione giustizia riparatrice impedimenti all'allontanamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OBINO FRANCO nato a FIRENZE il 26/06/1957 avverso l'ordinanza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte dì appello di Roma il 28 maggio 2020 ha rigettato l'istanza di scarcerazione avanzata nell'interesse di Franco Obino, osservando come «l'istanza difensiva non possa trovare accoglimento poiché, come già espresso nell'ordinanza di rigetto di analoga istanza del 29/02/2020, la misura degli arresti domiciliari c/o la comunità indicata in atti non è misura idonea a recidere i collegamenti illeciti dell'Obino e non adeguata al grado della sua pericolosità».

2. Franco Obino è stato condannato con sentenza dell'8 giugno 2018 del Tribunale di Roma, integralmente confermata dalla Corte di appello il 4 ottobre 2019, alla pena di dodici anni di reclusione in relazione al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

3. Ricorre per la cassazione del provvedimento, tramite difensore di fiducia, l'imputato, affidandosi ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, carente ovvero inadeguata. Censura l'ordinanza impugnata ritenendo non più sussistente, dopo vari anni di carcerazione preventiva, una "eccezionale pericolosità" dell'imputato, non comprendendosi perché l'eventuale ingresso del ricorrente in comunità riabilitativa di tipo religioso ove potrebbe lavorare, anche con applicazione del "braccialetto elettronico", non sia idoneo a contenere adeguatamente i pericula in libertate. Infatti, non esisterebbe in concreto alcuna dalle esigenze cautelari tipizzate dal codice da salvaguardare. Si chiede, dunque, alla S.C. l'annullamento dell'ordinanza e l'applicazione degli arresti domiciliari con gli strumenti elettronici di controllo di cui all'att. 275- bis cod. proc. pen.

4. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 20 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, strutturato in maniera meramente assertiva (afferma infatti non esistere tout-court le esigenze cautelari) ed aspecifica, trascurando la presunzione - seppure relativa - di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., non tiene conto della fondamentale regola procedurale, che si ricava dagli artt. 309-310-311 cod. proc. pen., secondo cui non è consentito il ricorso diretto per cassazione avverso ordinanze de libertate diverse da quella genetica. In ogni caso, è palese la carenza di interesse all'impugnazione, essendo la sentenza di condanna divenuta definitiva il 23 febbraio 2021. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa, in favore della cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 27/04/2021. Il Consigliere estensore Il P esi ente Da enci o Fumu DEPO