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Sentenza — n. 28470/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28470/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28470/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BERLINGERI FRANCESCO nato a LOCRI il 06/12/1966 BEVILACQUA ALESSANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/03/1990 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del Tribunale per il riesame di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG Dr.ssa OLGA MIGNOLO

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 293 comma 3 c.p, art. 110 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen; Sentenza — n. 28470/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa di Alessandro Bevilacqua si affida a quattro motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo ed il terzo motivo). 5.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'ultimo capoverso del comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. (novellato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015), per avere il Tribunale per il riesame omesso di annullare l'ordinanza del G.i.p. nonostante la stessa non contenga, rispetto alla domanda cautelare del P.M., un'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza assunzione di prove a titolo cautelare atti istruttori penali protezione dei testimoni prove di persecuzione testimone a carico

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 15 ottobre - 18 novembre 2020 ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p.
art. 293 comma 3 c.p
art. 110 cod. pen
ha - condivisibilmente - puntualizzato che il fattore organizzativo non è prerogativa esclusiva dei reati associativi, potendo connotare anche il concorso eventuale di persone nel reato ex art. 110 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Risulterebbe, in definitiva, violato, ad avviso del ricorrente, l'art. 192 cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen
Si evidenzia che la misura carceraria sarebbe eccessivamente rigorosa, che l'art. 416 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BERLINGERI FRANCESCO nato a LOCRI il 06/12/1966 BEVILACQUA ALESSANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/03/1990 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del Tribunale per il riesame di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG Dr.ssa OLGA MIGNOLO

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 15 ottobre - 18 novembre 2020 ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Locri il 7 settembre 2020, per quanto in questa sede rileva, ha applicato a Francesco Berlingkri (nato a Locri il 6 dicembre 1966, detto "Frittola" o "Cicciu u zingaru") e ad Alessandro Bevilacqua (nato a Melito di Porto Salvo -RC- il 29 marzo 1990, detto "Pupetta"), la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Francesco Berlingieri ed Alessandro Bevilacqua sono entrambi indagati per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a furti, truffe, estorsioni, ricettazioni, riciclaggi, reati contro la fede pubblica ed in materia di stupefacenti (capo n. 1 dell'editto), associazione temporalmente collocata "dal gennaio 2017 ed in epoca anche antecedente, ancora in atto". Berlingieri inoltre è indagato per una serie di truffe consumate negli anni 2019-2020, con recidiva reiterata specifica (capi nn. 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 25) ma la misura cautelare è stata emessa in relazione solo all'ipotesi associativa (come si ricava dalle motivazioni dell'ordinanza impugnata, alle pp. 7-8 e 17, e di quella genetica, alle pp. 85 ed 88).

Bevilacqua è indagato anche per furto aggravato consumato (capo n. 36 dell'editto - fatto commesso il 3 aprile 2020) e per ricettazione (capo n. 48 - fatto commesso il 21 ed il 26 marzo 2020) e la misura cautelare è stata emessa in relazione alle tre imputazioni riferite (associazione per delinquere, furto e ricettaizone: v. pp. 85 ed 88 della ordinanza genetica). 3.Ricorrono per la cassazione dell'ordinanza Francesco Berlingieri ed Alessandro Bevilacqua, tramite separati ricorsi curati da distinti difensori di fiducia (Avv. Antonio Russo, del Foro di Locri, per il primo;

Avv. Antonio Recupero, del Foro di Reggio Calabria, per l'altro).

4. La difesa di Berlingieri si affida ad un unico, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente difetto di motivazione e violazione degli artt.273, 291 e 292 cod. proc. pen., sotto più profili. 4.1. Il ricorrente, richiamata la memoria depositata al Tribunale per il riesame, sottolinea, in primo luogo, la nullità dell'ordinanza genetica, in quinto sia la richiesta del P.M. che, appunto, l'ordinanza cautelare fondano espressamente la gravità indiziaria su immagini tratte da documenti filmati acquisiti attraverso servizi di videosorveglianza della polizia giudiziaria senza che tali immagini - si assume - siano state trasmesse al G.i.p., senza che siano state esaminate dal decidente e senza che siano state depositate o, comunque, messe a disposizione della difesa o trasmesse al Tribunale per il riesame.

La risposta fornita al risguardo dal Tribunale per il riesame alle pp. 4-5 dell'ordinanza impugnata viene sottoposta a serrata critica osservandosi: come la difesa non abbia mai dedotto la inutilizzabilità di elementi di prova che, in realtà, sarebbero del tutto inesistenti, mancando la fonte di conoscenza, siccome si tratta di atti mai trasmessi al giudice chiamato a decidere sulla libertà personale; che la difesa non aveva interesse a richiedere copia di atti non trasmessi al G.i.p.; che, dunque, l'attività difensiva si è consapevolmente arrestata non appena avuto conoscenza della circostanza che i documenti filmati non erano stati trasmessi unitamente alla domanda cautelare e che il giudice aveva richiamato elementi mai esaminati perché non nella sua disponibilità.

Con riferimento all'argomento svolto dal Tribunale di Reggio Calabria (alla p. 5), secondo cui è possibile fondare la gravità indiziaria su annotazioni di polizia giudiziaria che riproducono il contenuto delle videoriprese e delle immagini da esse tratte, si osserva che «il Tribunale del riesame, inopinatamente, assume che la mancata trasmissione dei documenti filmati è un fatto giuridicamente irrilevante in quanto il G.i.p. avrebbe ricavato gli elementi indizianti dalle immagini comunque incluse nei residui atti del procedimento ritualmente depositati.

Peraltro, il Tribunale espressamente indica (tra codesti atti) i "brogliacci" [..ma] anche detti atti (ovvero i c.d. "brogliacci') non sono stati trasmessi unitamente alla domanda cautelare per come si ricava dal provvedimento redatto e sottoscritto dal giudice competente in materia cautelare il quale, chiamato a evadere la richiesta formulata dalla difesa e diretta a estrarre copia a seguito della notifica dell'avviso di deposito ex art. 293 comma 3 c.p.p., testualmente precisava che gli atti richiesto (filmati e brogliacci) non erano stati trasmessi e, quindi, non erano stati visionati» (così alla p. 8 del ricorso).

Si sottolinea che, quanto ai capi n. 15 e 16 dell'imputazione, l'ordinanza genetica fa esplicito riferimento (rispettivamente, alle pp. 40 e 41) ad immagini riprese da telecamere - immagini, si ribadisce, non presenti in atti, non trasmesse né depositate - e che la prova della partecipazione al reato associativo di cui al capo n. 1 dell'editto viene ricavata da Tribunale per il riesame dal coinvolgimento dell'indagato in più reati-fine, la cui dimostrazione emergerebbe dalle - inesistenti - immagini e, in particolare, che il Tribunale per il riesame (alla p.

10) fa riferimento, quanto al capo n. 16, a videoriprese aventi ad oggetto la consegna di una moto Vespa Piaggio presso un Ostello in Locri.4.2. Il Tribunale per il riesame, in-oltre, che non ha avuto a disposizione né le immagini tratte dai filmati né i brogliacci, si sarebbe limitato a copiare (p. 11 del ricorso) l'ordinanza applicativa della misura cautelare nella parte concernente la compartecipazione di Berlingieri nei singoli reati di truffa, recependone - ma in maniera che si stima essere del tutto acritica - il contenuto. 4.3. Infine, si osserva che alla p. 17 dell'ordinanza impugnata, al fine di superare la riferita eccezione difensiva concernente la denunciata carenza di prova circa la partecipazione associativa, si richiama un orientamento giurisprudenziale mediante mera trascrizione di una massima senza, tuttavia, alcuna considerazione esplicativa che si attagli al caso concreto, sicché non si comprende donde (quali altri "mezzi e modi diversi", pp. 12-13 del ricorso) si ricaverebbe la prova della partecipazione dell'indagato al reato di cui al n. 1; con conseguente - si assume - vizio motivazionale.

5. La difesa di Alessandro Bevilacqua si affida a quattro motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo ed il terzo motivo). 5.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'ultimo capoverso del comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. (novellato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015), per avere il Tribunale per il riesame omesso di annullare l'ordinanza del G.i.p. nonostante la stessa non contenga, rispetto alla domanda cautelare del P.M., un'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari.

Il G.i.p., infatti, si sarebbe "appiattito acriticamente" sulla richiesta di applicazione di misure cautelari; ed il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare pedissequamente l'ordinanza cautelare sia quanto all'ipotesi associativa sia quanto ai singoli reati, peraltro senza fornire risposta - si assume - a nessuna delle questioni poste con la richiesta di riesame. 5.2. Con il secondo motivo si duole di omissione di pronunzia rispetto ai temi posti con la richiesta di riesame e di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. 5.2.1.

Quanto, in particolare, al capo n. 1), si lamenta la palese insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'argomentazione, con specifico riferimento alla p. 14 dell'ordinanza impugnata, ove si è ritenuto - sottolinea il ricorrente - che Alessandro Bevilacqua appartenga ad un'associazione criminosa per il solo fatto di essere stato videoripreso soltanto due volte in compagnia di altri coindagati nei pressi di alcune palazzine popolari vicino ad un terreno incolto.Si sarebbe trascurata la limitata durata delle condotte (due mesi, marzo- aprile 2020), a fronte di un ì contesto associativo già esistente dal 2017 e perdurante nel tempo, con conseguente inconfigurabilità di una stabilità nel rapporto, in contrasto con precedente di legittimità che si richiama.

I giudici di merito non avrebbero verificato la esistenza della consapevolezza da parte di Bevilacqua . di aderire al programma criminoso e la volontà di perseguire gli obiettivi criminosi anche dopo il raggiungimento dell'obiettivo criminoso di cui ai capi nn.

36) e 48) dell'imputazione (rispettivamente: furto e ricettazione). L'eventuale, ipotetica, responsabilità dell'indagato in relazione al furto sub n. 36 (furto di un vecchio motocoltivatore) non potrebbe equivalere all'adesione ad un patto sociale di natura stabile, occorrendo, invece, un quid pluris (dolo specifico partecipativo) che difetterebbe nel caso di specie. Richiamata la distinzione tra concorso di persone nel reato e partecipazione associativa, si rammenta che la S.C. ha - condivisibilmente - puntualizzato che il fattore organizzativo non è prerogativa esclusiva dei reati associativi, potendo connotare anche il concorso eventuale di persone nel reato ex art. 110 cod. pen.

Nel caso di specie difetterebbero totalmente «gli elementi oggettivi per ritenerlo intraneo all'associazione, ovvero un ruolo dinamico, attivo e stabile» (così alla p. 6 del ricorso). Difetterebbe la prova di contatti tra il ricorrente ed il vertice della pretesa associazione, Cosimo Berlingieri. 5.2.2. Quanto al capo n. 36), con oggetto furto di un motocoltivatore, i gravi indizi a carico dell'imputato si trarrebbero solo dall'essere stato il ricorrente filmato in compagnia di altri coindagati nei pressi di alcune palazzine popolari e dall'essere lo stesso pregiudicato per un furto risalente all'anno 2012.

Sarebbe illegittimo e non probante il riconoscimento delle fattezze e delle generalità di coloro che appaiono nelle immagini videoriprese da parte della polizia giudiziaria che ha esaminato le immagini (p. 10 dell'ordinanza impugnata), denunciandosi al riguardo un «travisamento dei fatti poiché il presunto riconoscimento del Bevilacqua Alessandro operato dalla p.g. non è stato ritualmente documentato mediante verbale ma solo mediante la comparazione dei "frame" estrapolati dalle video camere che individuavano, del tutto genericamente, un soggetto alto e snello meramente "compatibile" con la fisionomia dell'odierno ricorrente L.] Ne deriva, quindi, l'assoluta assenza di prova in punto di identificazione personale attesa la inesistenza di un verbale che ritualmente documenti il preteso "riconoscimento"» (così alle pp. 6-7 del ricorso).In ogni caso - prosegue il ricorso - anche ove il censurato riconoscimento fosse attendibile, il ragionamento sarebbe comunque congetturale, attribuendo la responsabilità per concorso nel furto solo ed esclusivamente per avere il coimputato Antonio Alessandro Bevilacqua (detto "Sandru"), la cui auto Renault Clio era "pedinata" dalla polizia giudiziaria tramite controllo gps, sostato nei pressi dell'abitazione di Alessandro Bevilacqua, del quale si ignorava se fosse o meno a casa in quel momento; peraltro, la circostanza sarebbe riferita dalla p.g. ma non attestata tramite documentazione, sicché le parti non sono poste in grado «di controllare graficamente i dati dimostrativi della localizzazione» (così alla p. 7 del ricorso).

Né si è verificato se nella stessa via in cui abita il ricorrente viva qualche altra persona con cui il coimputato Antonio Alessandro Bevilacqua si possa essere incontrato. Non potrebbe acquisire rilievo la circostanza che i due siano stati visti insieme il giorno dopo il furto. Risulterebbe, in definitiva, violato, ad avviso del ricorrente, l'art. 192 cod. proc. pen. in tema di prova indiziaria. 5.23. Con riferimento all'ipotesi di ricettazione di un decespugliatore e di 'un avvitatore, sub n. 48, si osserva che anche in questo caso la prova consisterebbe esclusivamente nel contenuto delle riprese delle fotocamere presso le stesse case popolari di cui al capo precedente, essendo stato Alessandro Bevilacqua visto mentre caricava un decespugliatore e una valigetta contenente un avvitatore su di una Fiat Punto in uso a Damiano Bevilacqua, senza cedere però i beni ad alcuno.

Si assume la mancanza di prova della provenienza illecita dei beni, di cui si sottolinea il modesto valore, essendo usati (valore indicato in circa 40,00 euro l'uno) e che la stessa polizia giudiziaria ha affermato che non è possibile affermare la provenienza dei beni e, quindi, la commissione del reato presupposto ma che, attese le modalità di custodia degli attrezzi, se ne può ritenere illecita la provenienza (p. 204 dell'informativa dei Carabinieri). A proposito del ragionamento svolto dal Tribunale per il riesame ed incentrato sulla prova "logica" (le modalità di custodia degli attrezzi occultati tra i cespugli equivarrebbe a possesso di arnesi di provenienza illecita), se ne sottolinea la fallacia, non essendo stati sequestrati i beni che si assumono ricettati e, quindi, non essendo stati ispezionati e compiutamente osservati.

Al più, l'agire del ricorrente sarebbe una mera connivenza non punibile. 5.3. Con l'ulteriore motivo si denunzia violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e difetto di motivazione, che si addita a generica ed aspecifica, sotto il profilo della ravvisata esigenza cautelare del rischio di recidiva, per difetto di attualità, essendo trascorsi sei mesi dal fatto all'applicazione della misura, senza rimarchi. Si richiama al riguardo la ratio della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 in tema di esigenze cautelari. Si sottolinea negativamente che, ad avviso del Tribunale per il riesame, il rischio di recidiva per i tre capi (nn. 1, 36 e 48) deriverebbe da una condanna per furto risalente al 2012 e, secondo il G.i.p. (pp. 86-87 dell'ordinanza genetica), dall'essere il ricorrente inserito in un contesto associativo predatorio, con impossibilità, per ritenuta inadeguatezza, di applicare una misura meno afflittiva.

Si evidenzia che la misura carceraria sarebbe eccessivamente rigorosa, che l'art. 416 cod. pen. non prevede presunzioni di pericolosità e che sarebbe ben possibile nel caso concreto tutelare la collettività mediante misura meno afflittiva. 5.4. Infine, con l'ultimo motivo Bevilacqua lamenta la violazione dell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. ed omissione di motivazione, per non avere il Tribunale per il riesame spiegato perché risultino insufficienti gli arresti domiciliari con applicazione del "braccialetto elettronico". I ricorrenti, in definitiva, chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

6. Il P.G. della Corte di cassazione nelle conclusioni scritte del 26 marzo 2021 (ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di Francesco Berlingieri; nelle conclusioni rassegnate il 30 marzo 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso di Alessandro Bevilacqua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Entrambi i ricorsi sono infondati devono essere rigettati, per le seguenti ragioni.

2. Cominciando dal ricorso di Francesco Berlingieri, si premette che il ragionamento circa la gravità indiziaria in relazione al reato associativo si rinviene alle pp. 82-83 dell'ordinanza genetica del 7 settembre 2020, in cui, in buona sostanza, si afferma che la prova dell'esistenza di un'associazione e della partecipazione ad essa degli indagati si ricava dalla reiterata commissione da parte degli stessi a truffe con modalità seriali e "collaudate". Ciò posto, si osserva preliminarmente che i temi posti nel ricorso erano già stati sottolineati nella memoria difensiva depositata il 13 ottobre 2020, in particolare alla pp. 11-16 (che riproducono ed inglobano anche la richiesta rivolta al G.i.p. il 22 settembre 2020 ed il decreto reiettivo manoscritto del giorno seguente, in cui si dà atto che al giudice non sono stai trasmessi dal P.M. né i filmati né copia integrale dei brogliacci relativi alla visione degli stessi) ed alle pp. 4-5 della memoria stessa.

Ebbene, il principio di diritto richiamato dal Tribunale per il riesame alla p. 3 dell'ordinanza impugnata merita adesione, essendo stato più volte - anche di recente - ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti: «In tema di riesame di misure cautelali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, analogamente al giudice per le indagini preliminari, aveva basato la decisione sul contenuto delle video riprese come riprodotto negli atti di, polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni delle persone informate sui fatti che ne avevano preso visione, oltre che sulle immagini fotografiche dell'azione delittuosa dalle stesse estrapolate)» (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444);

«In tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, (nella specie, ritraenti le sequenze della azione delittuosa) quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria» (Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 261092); «In tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando gli esiti delle stesse siano contenuti nell'annotazione di polizia giudiziaria» (Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013, Ficorri, Rv. 257440). 2.1.

Quanto alla prova delle esistenza di un'associazione per delinquere e dell'appartenenza ad essa del ricorrente, il Tribunale per il riesame, diversamente da quanto sostenuto ne ricorso . (alla p. 11), non copia le argomentazioni del G.i.p., ma integra la - succinta ma non inesistente - motivazione che si rinviene al riguardo nell'ordinanza genetica con un ragionamento che valorizza il modus operandi collaudato, la analogia nei comportamenti truffaldini, l'impiego in più occasioni della stessa utenza telefonica, la spendita - più volte effettuata - del nome di Giuseppe Rullo come potenziale acquirente, la distribuzione dei ruoli tra gli agenti (con Francesco Berlingieri che, in genere, è colui che, dopo un contatto telefonico o via social, si presenta all'appuntamento concordato con il futuro venditore e poi o consegna assegni falsi oppure, appreso materialmente il bene, si dilegua con un pretesto), la disponibilità di schede telefoniche sim fittiziamente intestate a persone straniere o difficilmente reperibili, di documenti di identità contraffatti, di autoveicoli per il trasporto di beni sottratti, ad esempio ciclomotori (pp. 4-5, 8 e 17-18 dell'ordinanza impugnata).

Si tratta di un ragionamento non illogico né incongruo, peraltro assistito dal richiamo (p. 6 dell'ordinanza impugnata) a pertinente precedente di legittimità. 2.2. Inoltre, le fonti di prova a carico del ricorrente - diversamente da quanto si assume nel ricorso - consistono non solo nelle immagini videoriprese e nei "brogliacci" delle intercettazioni telefoniche ma anche (come si legge alle pp. 8-17 dell'ordinanza impugnata) nelle dichiarazioni rese, nelle descrizioni effettuate e nelle individuazioni fotografiche operate, peraltro tra plurime immagini, dalle vittime, nel riconoscimento di Francesco Berlingieri ad opera della polizia giudiziaria, essendo lo stesso persona nota alle Forze di Polizia, e nella localizzazione gps, comprensiva degli spostamenti, dell'utenza telefonica e dell'auto in uso al ricorrente.

Con specifico riferimento, poi al tema della inesistenza dei brogliacci (lamentata alla p. 8 del ricorso), si osserva che nel provvedimento del G.i.p. del 23 settembre 2009, richiamato nel corpo della memoria e ad essa allegato, si dà atto che alcuni, anche se non tutti, sono presenti in atti; vale, in ogni caso, lo stesso principio già affermato in precedenza in relazione alle immagini. Infatti, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione, anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti di polizia giudiziaria (come precisato, tra le altre, da Sez. 6, n. 22570 del 11/04/2017, Cassese ed altro, Rv. 270036, secondo cui «In tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte 'del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio»; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Riccio, Rv. 263107;

Sez. 6, n. 37014 del 23/09/2010, Della Giovampaola ed altri, Rv. 248747); salvo, naturalmente, l'obbligo del giudice di merito di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio - aspetto che, tuttavia, non è oggetto di censura nel ricorso. 2.3. Infine, il richiamo da parte dell'ordinanza impugnata (p.

17) al precedente di Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826 («La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazioe») non ha il significato che vorrebbe attribuirvi il ricorrente ma, a ben vedere, vale solo - e correttamente - ad affermare la non necessità di un accertamento con sentenza irrevocabile della sussistenza dei reati-scopo.

3. Si passi ad affrontare, quindi, il ricorso di Alessandro Bevilacqua. 3.1. In primo luogo, deve escludersi che vi sia stato da parte del G.i.p. mero "acritico recepimento", come assertivamente sostiene la difesa, considerato che il G.i.p. ha solo parzialmente accolto la richiesta del Pubblico Ministero, con le cui valutazioni in più passaggi non concorda. In ogni caso, si rammenta che «In tema di impugnazione di provvedimenti "de libertate", è onere del ricorrente, che deduce la mancanza dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità» (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzalez Perez Ignacio Francisco, Rv. 274704) e che tale onere non è stato adempito dalla difesa del ricorrente. 3.2.

Quanto al tema del riconoscimento del soggetto da parte della polizia giudiziaria che ha esaminato le immagini, devono valere le stesse considerazioni già svolte per Berlingieri (sub n. 2 del "considerato in diritto", cui si rinvia). 3.3. In relazione alle censure svolte in punto di gravità indiziaria, le prospettazioni del ricorrente sono strutturate in fatto e meramente avversative rispetto alle ricostruzioni svolte dai giudici di merito alle pp. 4 e ss., specc. 8-15, dell'ordinanza impugnata ed alle pp. 62-64, 71-72 ed 83-84 del provvedimento genetico, ove si valorizzano i seguenti aspetti fattuali: quanto al furto, sub n. 36 dell'editto, plurimi passaggi e plurime soste dell'auto Renault Clio, in uso esclusivo ad Antonio Alessandro Bevilacqua, monitorata tramite gsp, in corrispondenza della casa del ricorrente Alessandro Bevilacqua il giorno prima del furto, il giorno del furto (4 aprile 2020) ed i seguenti, lavaggio da parte di due soggetti, uno dei quali dalla corporatura corrispondente a quella del ricorrente, del mezzo rubato, poi effettivamente rintracciato dai Carabinieri occultato tra i cespugli vicino alle cosiddette "palazzine degli zingari", ma non sequestrato nell'immediatezza per non pregiudicare le indagini; quanto alla ricettazione, sub n. 48, videoriprese che documentano la partecipazione attiva di Alessandro Bevilacqua ad attività di recupero di un decespugliatore tra i cespugli di un terreno incolto adiacente le palazzine popolari •di cui si è detto, ove era occultato, e di cessione, dietro corrispettivo, di un avvitatore, rispettivamente il 20 ed il 26 marzo 2020; quanto all'associazione per delinquere, modalità operative collaudate, serialità delle condotte, intensa frequentazione con i coindagati, precedenti penali sia in giudicato sia giudiziari (denunzia, misure di prevenzione) specifici.

Si tratta di ragionamento adeguato, non illogico né incongruo, ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. 3.4. In tema di esigenze cautelari, infine, si osserva che vi è da parte dei giudici di merito (v. p. 16 dell'ordinanza impugnata e pp. 86-87 dell'ordinanza del G.i.p.) motivazione stringata, ma sufficiente e congrua, sia circa l'an del pericolo di recidiva sia circa la inidoneità in concreto di misure basate sull'osservanza spontanea, con valorizzazione, non illogica, dei plurimi precedenti penali specifici di Alessandro Bevilacqua e dell'essere stato lo stesso destinatario di misura di prevenzione, senza che ciò abbia sortito esiti positivi. 4.Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.