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Sentenza — n. 28467/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28467/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28467/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Firenze, nella sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna di Simone Bini e Franco Bini per i reati contro il patrimonio loro ascritti. Avverso la sentenza propongono ricorsi per cassazione i suddetti imputati, per il tramite del loro difensore, lamentando quanto segue. I) Errato inquadramento del reato di cui al capo 3) nell'ipotesi tentata ex artt. 56, 624-bis cod. pen. Deducono che nel caso di specie la Corte territoriale si è limitata ad affermare in modo apodittico che la condotta perpetrata dai ricorrenti fosse univocamente diretta alla commissione del reato contestato, senza specificare da quali elementi fattuali si ricaverebbe tale conclusione. II) Mancanza della motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., relativamente al capo 3), non essendo il tempo di notte di per sé sufficiente ad integrare l'aggravante in questione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza propongono ricorsi per cassazione i suddetti imputati, per il tramite del loro difensore, lamentando quanto segue. I) Errato inquadramento del reato di cui al capo 3) nell'ipotesi tentata ex artt. 56, 624-bis cod. pen. Deducono che nel caso di specie la Corte territoriale si è limitata ad affermare in modo apodittico che la condotta perpetrata dai ricorrenti fosse univocamente diretta alla commissione del reato contestato, senza specificare da quali elementi fattuali si ricaverebbe tale conclusione. II) Mancanza della motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., relativamente al capo 3), non essendo il tempo di notte di per sé sufficiente ad integrare l'aggravante in questione.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto reati contro il patrimonio perseguimento penale per truffa furto di lieve entità furto aggravato frode nel pignoramento

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BINI FRANCO nato a VIAREGGIO il 16/09/1966 BINI SIMONE nato a VIAREGGIO il 20/09/1985 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze, nella sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna di Simone Bini e Franco Bini per i reati contro il patrimonio loro ascritti.

2. Avverso la sentenza propongono ricorsi per cassazione i suddetti imputati, per il tramite del loro difensore, lamentando quanto segue. I) Errato inquadramento del reato di cui al capo 3) nell'ipotesi tentata ex artt. 56, 624-bis cod. pen. Deducono che nel caso di specie la Corte territoriale si è limitata ad affermare in modo apodittico che la condotta perpetrata dai ricorrenti fosse univocamente diretta alla commissione del reato contestato, senza specificare da quali elementi fattuali si ricaverebbe tale conclusione. II) Mancanza della motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., relativamente al capo 3), non essendo il tempo di notte di per sé sufficiente ad integrare l'aggravante in questione.

III) Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., relativamente al capo 1), non essendo state specificate la ragioni dell'applicazione dell'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, trattandosi del furto di una borsa (con all'interno una carta bancomat) non costituente parte integrante dell'autovettura parcheggiata in strada. IV) Mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., pur in presenza di un danno economico di entità modesta. V) Erronea applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in assenza di una specifica motivazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

4. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili. 4.1. Il motivo sub I) è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi fattuali a supporto della ritenuta qualificazione giuridica del fatto nella forma tentata, costituiti dalla circostanza che gli imputati avevano posto in essere l'attività di effrazione, univocamente diretta ad introdursi all'interno dell'abitazione del Lencioni per l'attuazione di un programma criminoso cui era già stata data concreta esecuzione, ed interrotta solo grazie all'allarme di un vicino.

Sono stati, quindi, individuati veri e propri atti esecutivi, indicativi dell'inizio del piano criminoso, in linea con gli insegnamenti della Corte di legittimità in materia di tentativo punibile (cfr. Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269931; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644). 4.2. I motivi sub II), III) e V) sono inammissibili, in quanto non risulta che le relative questioni abbiano formato oggetto di specifici motivi di gravame in sede di appello. È infatti pacifico che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974501). 4.3.

Il motivo sub IV) è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata chiaramente esplicitato il valore "non modesto" della refurtiva e la significativa offensività della condotta posta in essere mediante utilizzo delle carte di credito, escludendo pertanto motivatamente l'applicazione dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in Cassazione.

5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2021 Il Consiglier