Sentenza — n. 28466/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità di Filippo Giacomo Coppola per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2-bis e 2- sexies, cod. strada (fatto del 16.2.2016) 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.), con unico motivo, la nullità della sentenza per omesso avviso all'imputato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. degli accertamenti alcolimetrici. Contesta, in particolare, l'affermazione secondo cui il Coppola fosse in stato di incoscienza al momento del richiesto accertamento da parte della Polizia giudiziaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 28466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha correttamente respinto l'eccezione di nullità dell'esito dell'accertamento medico per asserita violazione dell'art. 114 cit., avendo insindacabilmente riscontrato in fatto che l'imputato, a seguito del sinistro stradale, era entrato in ospedale in codice rosso, per trauma cranico e abuso alcolico, ed accompagnato in shock room senza sostare in triage; le gravi condizioni del prevenuto dopo l'incidente sono state confermate dalla deposizione dell'operante (brig. Zito Salvatore), il quale ha dichiarato che l'imputato era incosciente ed era stato trasportato all'ospedale con autombulanza a "sirene spiegate", motivo per cui non era stato possibile dargli l'avviso.4.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA FILIPPO GIACOMO nato a DISO il 16/01/1982 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità di Filippo Giacomo Coppola per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2-bis e 2- sexies, cod. strada (fatto del 16.2.2016) 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.), con unico motivo, la nullità della sentenza per omesso avviso all'imputato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. degli accertamenti alcolimetrici. Contesta, in particolare, l'affermazione secondo cui il Coppola fosse in stato di incoscienza al momento del richiesto accertamento da parte della Polizia giudiziaria.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il motivo dedotto evoca in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, riproduttive di questioni già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione del tutto coerente e adeguata, rispetto alla quale, in buona sostanza, il mezzo di impugnazione odierno omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità.
3. La Corte territoriale ha correttamente respinto l'eccezione di nullità dell'esito dell'accertamento medico per asserita violazione dell'art. 114 cit., avendo insindacabilmente riscontrato in fatto che l'imputato, a seguito del sinistro stradale, era entrato in ospedale in codice rosso, per trauma cranico e abuso alcolico, ed accompagnato in shock room senza sostare in triage; le gravi condizioni del prevenuto dopo l'incidente sono state confermate dalla deposizione dell'operante (brig. Zito Salvatore), il quale ha dichiarato che l'imputato era incosciente ed era stato trasportato all'ospedale con autombulanza a "sirene spiegate", motivo per cui non era stato possibile dargli l'avviso.4.
Appare evidente che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la "presenza" - evidentemente consapevole - del soggetto sottoposto ad indagini. Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di "immunità" a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2021 Il C