Sentenza — n. 28465/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei confronti di Raffaele Russo, con la quale è stato dichiarato estinto il reato ex art. 186, comma 2 lett. b), 2-bis, 2-sexies, cod. strada in contestazione (commesso in Santa Maria di Sala il 17.11.2017), per esito positivo della messa alla prova e, nel contempo, è stata applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. Osserva la parte pubblica ricorrente che la sanzione amministrativa accessoria è stata applicata in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge, atteso che in caso di estinzione del reato la competenza ad applicare la detta sanzione appartiene esclusivamente al Prefetto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 28465/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett. b), 2-bis, 2-sexies, cod. strada in contestazione (commesso in Santa Maria di Sala il 17.11.2017), per esito positivo della messa alla prova e, nel contempo, è stata applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. Osserva la parte pubblica ricorrente che la sanzione amministrativa accessoria è stata applicata in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge, atteso che in caso di estinzione del reato la competenza ad applicare la detta sanzione appartiene esclusivamente al Prefetto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: RUSSO RAFFAELE nato a AFRAGOLA il 03/06/1972 avverso la sentenza del 04/07/2019 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei confronti di Raffaele Russo, con la quale è stato dichiarato estinto il reato ex art. 186, comma 2 lett. b), 2-bis, 2-sexies, cod. strada in contestazione (commesso in Santa Maria di Sala il 17.11.2017), per esito positivo della messa alla prova e, nel contempo, è stata applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. Osserva la parte pubblica ricorrente che la sanzione amministrativa accessoria è stata applicata in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge, atteso che in caso di estinzione del reato la competenza ad applicare la detta sanzione appartiene esclusivamente al Prefetto.
2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
3. Il ricorso è fondato. Come a più riprese affermato dalla Corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348;
Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880). Del resto, se è vero che il secondo comma dell'art. 168-ter cod. pen., inserito con l'art. 3, comma 11, della legge n. 67 del 2014, prevede espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, vi è anche, nello specifico, l'ineludibile dato della competenza assegnata al Prefetto dal citato art. 224, comma 3, cod. strada ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola, nel caso in cui venga dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo, come, appunto, quella conseguente all'esito positivo della pro bation.
4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; all'eliminazione della sanzione in questione può direttamente provvedersi in questa sede. Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Venezia, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina, e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Venezia per i provvedimenti di competenza. Così deciso in data 8 giugno 2021 Il Consigli e estensore Il r sidente Ales'njro Ranaldi Giac h