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Sentenza — n. 28463/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28463/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28463/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 11.10.2019 il Giudice di pace di Licata ha dichiarato Vincenzo Morreale responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere, alla guida della sua autovettura, colposamente investito Marco Balsamo che procedeva a piedi, cagionandogli lesioni consistite in "contusione ginocchio ed anca sn" con prognosi di gg. 8 (fatto del 10.2.2016). Secondo la ricostruzione del giudice di merito, intorno alle ore 10.00 il Balsamo stava andando a consegnare la spesa - con il carrello del supermercato presso cui lavora - ad un cliente la cui abitazione è accanto al detto esercizio. In tale frangente, mentre spingeva il carrello con la spesa, veniva urtato dall'autovettura condotta dall'imputato e finiva a terra dopo essere caduto contro Io stesso veicolo, riportando le lesioni di cui al referto del P.S.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 34 d.lgs. n. 274/2000, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28463/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore della parte civile ha depositato memoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali.

Parole chiave

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incidente stradale vittima di infortunio sorpasso pericoloso lesioni personali uso del telefono cellulare alla guida danneggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
Con sentenza del 11.10.2019 il Giudice di pace di Licata ha dichiarato Vincenzo Morreale responsabile del reato di cui all'art. 590 cod.
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
Le lesioni riconducibili al sinistro sono comunque molto lievi, trattandosi di fatto qualificabile come di particolare tenuità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORREALE VINCENZO nato a AGRIGENTO il 01/03/1971 avverso la sentenza del 11/10/2019 del GIUDICE DI PACE di LICATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11.10.2019 il Giudice di pace di Licata ha dichiarato Vincenzo Morreale responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere, alla guida della sua autovettura, colposamente investito Marco Balsamo che procedeva a piedi, cagionandogli lesioni consistite in "contusione ginocchio ed anca sn" con prognosi di gg. 8 (fatto del 10.2.2016). Secondo la ricostruzione del giudice di merito, intorno alle ore 10.00 il Balsamo stava andando a consegnare la spesa - con il carrello del supermercato presso cui lavora - ad un cliente la cui abitazione è accanto al detto esercizio. In tale frangente, mentre spingeva il carrello con la spesa, veniva urtato dall'autovettura condotta dall'imputato e finiva a terra dopo essere caduto contro Io stesso veicolo, riportando le lesioni di cui al referto del P.S.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Errata valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte civile, essendo emerso che non corrisponde a verità che il ricorrente, al momento del sinistro, guidava parlando al telefono, come riferito dal Balsamo; inoltre, quest'ultimo non si era accorto della presenza del Morreale che stava ultimando la manovra e, pertanto, il suo carrello era andato a sbattere contro l'autovettura condotta dall'imputato. II) Errata valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputato, atteso che dopo l'incidente il ricorrente scattava alcune foto in atti, da cui si evince che la persona offesa non aveva danni fisici o lesioni, riferendo solo di essere spaventato.

Le lesioni riconducibili al sinistro sono comunque molto lievi, trattandosi di fatto qualificabile come di particolare tenuità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000. III) Difetto di valutazione in punto di credibilità oggettiva e soggettiva del teste parte civile, avuto riguardo alle dichiarazioni nuovo e contraddittorie da questi rese in sede di istruttoria dibattimentale. IV) Erronea valutazione del rapporto di causalità, risultando dagli atti che è stato il carrello ad essere colpito dalla vettura e non il Balsamo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore della parte civile ha depositato memoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali.

5. Il difensore dell'imputato ha depositato una nota scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I dedotti motivi di censura, trattabili congiuntamente, sono inammissibili in quanto accomunati dalla pretesa di ottenere in questa sede una rivalutazione nel merito della vicenda, attraverso una lettura del compendio probatorio alternativa e diversa rispetto a quella adottata nella decisione impugnata. Sotto questo profilo, le prospettate doglianze non sono consentite dinanzi al giudice di legittimità: la ricostruzione dei fatti sulla base della interpretazione dei dati probatori processualmente emersi è operazione riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito, mentre il compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare la congruenza logico-giuridica delle argomentazioni che sorreggono il decisum del giudice di merito, secondo il numero chiuso rappresentato dal catalogo dei motivi di ricorso deducibili dalle parti ai sensi di quanto previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., elenco che delimita rigidamente l'orizzonte valutativo di questa Corte ed al di fuori del quale non vi è spazio per l'ammissibilità del relativo motivo.

2. In questa prospettiva, le doglianze del ricorrente, di puro fatto, si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e si sostanziano nel sindacato di merito sulla valutazione dei mezzi di prova, che non può qui essere censurato a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente il vaglio di legittimità. Infatti, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite, in tesi, di eguale crisma di logicità, giacché, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

3. La sentenza si poggia su una non illogica "lettura" del compendio probatorio e, del resto, appare altresì corretta laddove ha ben delineato il contenuto della colpa generica dell'automobilista, facendo, in definitiva, corretta applicazione del principio in forza del quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (tra le tante, cfr.

Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995). È evidente che tale situazione non ricorre nella fattispecie in esame, laddove il Giudice di pace ha correttamente evidenziato la deposizione resa dal teste Costanza, secondo cui l'imputato aveva dichiarato di essersi immesso sulla strada, guardando solamente a destra e non a sinistra, da dove, per l'appunto, proveniva la persona offesa, con ciò implicitamente confermando la sicura avvistabilità del pedone, qualora il prevenuto avesse prestato maggiore attenzione nella conduzione della manovra. Trattasi di motivazione che ha adeguatamente trattato sia il tema della colpa, sia quello della sussistenza del nesso eziologico, risultando ampiamente argomentato l'impatto del veicolo contro il carrello trainato dal Balsamo, da cui sono derivate le lesioni riportate da quest'ultimo in conseguenza dell'urto, lesioni documentalmente provate e sicuramente riconducibili alla condotta negligente del Morreale; il tutto secondo una ponderata valutazione di merito, certamente congrua, razionale e priva di evidenti vizi logico-giuridici, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. Va disposta, inoltre, la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Balsamo Marco in questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.