Ordinanza — n. 28199/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAE IN DIRITTO 1. Con sentenza resa ai sensi dell'art.444 c.p.p. in data 19 gennaio 2021 il GIP del Tribunale di Lecce applicava ad Angelo Braì, Cozzella Riccardo e Salierno Cristian (e ad altri imputati non ricorrenti) la pena per ciascuno concordata in relazione alle plurime condotte criminose loro rispettivamente ascritte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I predetti imputati propongono distinti ricorsi per cassazione. Braì Angelo, con due distinti motivi, si duole della mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.n.309/90 e dell'omessa verifica della esistenza di un'eventuale causa di non punibilità ex art.129 c.p.p. Salierno Cristian lamenta nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. Cozzella Riccardo deduce vizio della motivazione riguardo all'omessa sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. 3 Si da atto che il difensore di Braì ha depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
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la seguente sui ricorsi proposti da: BRAI ANGELO nato a LECCE il 01/05/1973 COZZELLA RICCARDO nato a CAMPI SALENTINA il 09/05/1987 SALIERNO CRISTIAN nato a LECCE il 08/01/1983 avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE UereCARLAMENtCIiETTJ;; lett-e/se-rgiteie_canelusioni-rtef--f)G-SrMGNE-PERELLI
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa ai sensi dell'art.444 c.p.p. in data 19 gennaio 2021 il GIP del Tribunale di Lecce applicava ad Angelo Braì, Cozzella Riccardo e Salierno Cristian (e ad altri imputati non ricorrenti) la pena per ciascuno concordata in relazione alle plurime condotte criminose loro rispettivamente ascritte.
2. I predetti imputati propongono distinti ricorsi per cassazione. Braì Angelo, con due distinti motivi, si duole della mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.n.309/90 e dell'omessa verifica della esistenza di un'eventuale causa di non punibilità ex art.129 c.p.p. Salierno Cristian lamenta nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. Cozzella Riccardo deduce vizio della motivazione riguardo all'omessa sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. 3 Si da atto che il difensore di Braì ha depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Sono inammissibili anche i ricorsi degli altri due imputati perché basati su motivi non deducibili ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, c.p.p. Questa Corte del resto - ancor prima della novella di cui alla legge n.103/2017 - aveva ripetutamente affermato il principio che l'obbligo di motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino e giurisprudenza conforme successiva). Anche per ciò che attiene agli altri tratti significativi della decisione, che riguardano, con riferimento al ricorso Braì, la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena e, con riferimento al ricorso Cozzella, la sua sospensione, la costante giurisprudenza da questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni Unite, aveva ritenuto sufficiente una motivazione sintetica ed a struttura enunciativa. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la volontà del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
L'errore nella qualificazione giuridica del fatto, per costituire valido motivo di impugnazione, deve poi risultare evidente, presupposto che non ricorre alla luce della lettura delle imputazioni riguardanti il Braì per le condotte illecite in materia di cessione di stupefacenti contestate ai capi C5) e C19).
5. Per le su esposte considerazioni i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2021 Il Consigli tensore Il Presidente Carla hetti Francesco DEPOSITATO !N CI