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Sentenza — n. 28198/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28198/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28198/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l'assenza di un'autonoma valutazione con riferimento alla gravità indiziaria e la conseguente violazione degli artt. 292 e 309 cod.proc.pen. (riconosciuta dallo stesso Tribunale del Riesame con riferimento alla posizione di Antonio Raimondo), essendosi il g.i.p. limitato ad un mero recepimento della richiesta cautelare, come emerge chiaramente dal confronto tra p. 229-246 della comunicazione della notizia di reato e p. 177-191/315-316 della richiesta del p.m, da un lato, e p. 122-131/209-210 del provvedimento genetico;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28198/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo de quo è, pertanto, nuovo ed inammissibile. Va, inoltre, ricordato che la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelarí e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 dell'11/09/2017 cc - dep. 11/10/2017, Rv. 271507 - 01).

Parole chiave

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misure sostitutive della carcerazione regime penitenziario diritti del detenuto semiprigionia computo del carcere preventivo assistenza riabilitativa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENBARGHOUT SAMIR nato il 25/08/1984 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; trattato il procedimento con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020.

RITENUTO IN FATTO

1.Samir Benbarghout, a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano, con cui è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare ha dedotto:

1) l'assenza di un'autonoma valutazione con riferimento alla gravità indiziaria e la conseguente violazione degli artt. 292 e 309 cod.proc.pen. (riconosciuta dallo stesso Tribunale del Riesame con riferimento alla posizione di Antonio Raimondo), essendosi il g.i.p. limitato ad un mero recepimento della richiesta cautelare, come emerge chiaramente dal confronto tra p. 229-246 della comunicazione della notizia di reato e p. 177-191/315-316 della richiesta del p.m, da un lato, e p. 122-131/209-210 del provvedimento genetico;

2) la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, che sono state desunte in modo del tutto apodittico e generico, senza alcun riferimento a circostanze concrete, valorizzando elementi neutri, come il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte del ricorrente e senza tenere conto della risalenza dell'unico precedente a suo carico;

3) la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'inadeguatezza di una misura meno afflittiva rispetto a quella custodiale in carcere, affermata senza valutare che il ricorrente non ha mai effettuato cessioni di sostanza stupefacente presso la propria abitazione e sarebbe sicuramente in grado di rispettare le prescrizioni cautelari degli arresti domiciliari in un luogo diverso e lontano da quello dell'associazione. 2.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha insistito per l'accoglimento, producendo copia di altri provvedimenti del Tribunale del Riesame nei confronti di altri indagati, coinvolti nella stessa indagine, ai quali la custodia in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 2.In ordine alla prima censura, con cui si è denunciato il difetto di un'autonoma valutazione, da parte del g.i.p., della gravità indiziaria rispetto alla richiesta cautelare, deve rilevarsi che si tratta di censura non proposta in sede di riesame, come si desume dalla relativa istanza e dal verbale di udienza dinanzi al Tribunale del riesame. La difesa si era, difatti, limitata a contestare la gravità indiziaria a carico del ricorrente ed a spiegare i costanti contatti con gli altri associati in ragione di debiti pregressi e risalenti.

Il motivo de quo è, pertanto, nuovo ed inammissibile. Va, inoltre, ricordato che la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelarí e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 dell'11/09/2017 cc - dep. 11/10/2017, Rv. 271507 - 01).

Resta, inoltre, compatibile con la redazione dell'ordinanza la tecnica c.d. dell'incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018 cc. - dep. 11/01/2019 ) Rv. 275339 - 01). Infine, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, potendo al più rilevare come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020 cc. - dep. 14/12/2020, Rv. 280581 - 01).

Alla luce di tali principi risulta corretta la decisione del Tribunale del Riesame che ha riscontrato l'autonoma valutazione del g.i.p., a p. 122-132 dell'ordinanza genetica, in ordine alla gravità indiziaria del reato contestato al ricorrente (partecipazione nell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), che è stata desunta, in modo esaustivo e non manifestamente illogico, dalla pluralità di cessioni, anche a credito, di sostanza stupefacente a Samir Benbarghout, da parte dell'associato Scollo o, in sua sostituzione, Bellone, dalla frequenza di contatti tra il ricorrente e gli altri associati (indifferentemente Scollo o Bellone), dall'uso, nelle conversazioni intercettate, dello stesso linguaggio criptico, dall'attività svolta di procacciamento di nuovi clienti.

Tali elementi sono stati valorizzati già dal g.i.p., il quale, nel trascrivere gli elementi di fatto evidenziati nella richiesta cautelare e nella comunicazione finale della notizia di reato, ne ha dimostrato la conoscenza e ha, in questo modo, manifestato la sua adesione, pur sempre autonoma, alla ricostruzione della pubblica accusa.

3. Le ulteriori doglianze, aventi ad oggetto l'illogicità della motivazione relativamente alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della sola custodia cautelare, possono essere esaminate congiuntamente e sono manifestamente infondate alla luce della regola generale di cui all'art. 275, terzo comma, cod.proc.pen., correttamente applicata dal Tribunale del Riesame. Difatti, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola misura custodiale in carcere, per superare la quale è necessario siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelar' possono essere soddisfatte con altre misure.

Invero, nel presente ricorso, la difesa non ha allegato tali elementi né ha lamentato la loro mancata valutazione da parte del Tribunale del Riesame, ma si è limitata a criticare la motivazione meramente rafforzativa del provvedimento impugnato, che non presenta, peraltro, alcuna contraddizione o manifesta illogicità. Infine, i provvedimenti depositati dalla difesa, aventi ad oggetto altri indagati, sono del tutto irrilevanti in questa sede e si caratterizzano tutti per la specificità delle situazioni in base alle quali, in tali diversi casi, il Tribunale del riesame ha ritenuto superata la presunzione relativa di cui all'art. 275, terzo comma, cod.proc.pen.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 3-bis, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma 6 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente Francesca Picardi Francesco ria Ciampi DEP0