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Sentenza — n. 28197/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28197/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28197/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 7 gennaio 2021 il GIP presso il tribunale di Lecce applicava a Clemente Antonio la misura cautelare degli arresti domiciliari relativamente al reato di traffico illecito continuato di sostanze stupefacenti descritto nel capo A/19) dell'editto accusatorio, nel quale si contesta all'indagato di aver ricevuto in diverse occasioni - in esecuzione del programma criminoso contestato al capo A) - da Pizzolante Pierpaolo e Urso Nicolò, che si approvvigionavano a loro volta dall'Olanda, varie quantità di cocaina che poi rivendeva ad altri, come accaduto il giorno 2.3.2018 allorquando aveva venduto a persona non identificata 2 kg. di cocaina presso la sua abitazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28197/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la ricorrenza dei presupposti di applicazione della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una quaestio facti, la cui soluzione é rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798), e in quanto tale richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato.

Parole chiave

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traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti ritardo ingiustificato dell'azione penale procedimento penale pendente inchiesta per reati di droga recidiva nell'infrazione
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Testo completo

la seguente /b • T E/- n)2e4 sul ricorso proposto da: CLEMENTE ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 28/01/1983 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI; fette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difnco.r Il difensore costituito MASSARI LADISLAO del foro di BRINDISI in difesa di CLEMENTE ANTONIO non è presente nonostante abbia richiesto la trattazione orale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 7 gennaio 2021 il GIP presso il tribunale di Lecce applicava a Clemente Antonio la misura cautelare degli arresti domiciliari relativamente al reato di traffico illecito continuato di sostanze stupefacenti descritto nel capo A/19) dell'editto accusatorio, nel quale si contesta all'indagato di aver ricevuto in diverse occasioni - in esecuzione del programma criminoso contestato al capo A) - da Pizzolante Pierpaolo e Urso Nicolò, che si approvvigionavano a loro volta dall'Olanda, varie quantità di cocaina che poi rivendeva ad altri, come accaduto il giorno 2.3.2018 allorquando aveva venduto a persona non identificata 2 kg. di cocaina presso la sua abitazione.

Le condotte criminose riguardavano il periodo dal 3 giugno 2017 all'i luglio 2018, data dell'arresto del Pizzolante e del Clemente e del sequestro di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Dopo aver descritto la vicenda ed essersi soffermato sui singoli episodi descritti nel capo A/19) della rubrica, il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di inefficacia della misura avanzata dalla difesa ex art.297, comma 3, c.p.p. in relazione all'art.303, comma 1, letta) n.3) c.p.p. per intervenuta decorrenza del termine massimo di fase di un anno, decorrente dall'I. luglio 2018, allorquando l'indagato era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere nel procedimento n.6734/2018 R.G.N.R. e n.6090/2018 R.G.I.P. per fatti pacificamente connessi a quelli contestati nell'ambito del presente procedimento penale.

Dato atto che il Clemente era stato destinatario di richiesta di rinvio a giudizio del 15/11/2018 in relazione al primo procedimento, ammesso al rito abbreviato il 13/9/2019 e condannato in pari data, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito della "desumibilità degli atti". Ha rilevato che la complessa contestazione mossa al Clemente nel capo di incolpazione provvisorio è costituita in realtà da molteplici episodi di acquisto di sostanza stupefacente destinata alla successiva cessione a terzi - come emerge dal riferimento espresso a molti altri capi della rubrica - e dunque era necessario che il Pubblico Ministero acquisisse l'informativa finale per poter ritenere la gravità indiziaria relativamente a tutti gli addebiti "condensati" nel capo A/19).

Tale informativa era stata depositata presso la Procura della Repubblica di Lecce il 24 ottobre 2019, cioè dopo la celebrazione del giudizio abbreviato nel primo procedimento e del deposito della sentenza avvenuto il 19/9/2019, fermo restando che il momento da cui far decorrere la "desumibilità dagli atti" coincideva non già con la materiale disponibilità dell'informativa di reato ma con il recepinnento del suo contenuto all'esito di una lettura ponderata del materiale da parte dell'organo inquirente.Sotto il profilo dell'onere probatorio, il Tribunale ha ancora rimarcato che la difesa non aveva mai indicato gli specifici atti dai quali il Pubblico Ministero del primo procedimento avrebbe dovuto desumere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti al capo A/19) oggetto del presente procedimento, sottolineando - con richiamo alla giurisprudenza di legittimità - che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di polizia giudiziaria, rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità.

Tale onere non era stato assolto dalla difesa del Clemente.

2. Il difensore del Clemente ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza lamentando con un unico motivo violazione dell'art.297, comma 3, c.p.p. per mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di fase per retrodatazione. In data 24 maggio 2021 ha depositato richiesta di trattazione orale e comunicato successivamente di non poter presenziare alla udienza di discussione 3. Il Procuratore Generale ha concluso per rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Ritiene il Collegio che la corretta motivazione sviluppata dal Tribunale in ordine alla carenza del requisito della "desumibilità dagli atti" sia immune da censure. I giudici del riesame hanno escluso che ricorresse nella specie il presupposto della "desumibilità", necessario per far operare il meccanismo della retrodatazione, previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in presenza di più ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria nei confronti del medesimo indagato per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata.

Va rammentato che, secondo un principio consolidato, in presenza di una siffatta situazione, la retrodatazione opera solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909). La giurisprudenza (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 2649 del 25/11/2008, dep. 2009, Endrizzi, Rv. 242498) ha chiarito che il concetto di desumibilità, presupposto che legittima il ricorso all'istituto della retrodatazione, non va confuso con la mera conoscenza o conoscibilità di determinati fatti, in quanto, se la ratio dell'istituto consiste nell'evitare un prolungamento artificioso dei termini di custodia cautelare, è evidente che la retrodatazione può teoricamente ipotizzarsi, e l'istituto concretamente operare a garanzia dell'indagato, solo se il secondo provvedimento custodiale già poteva concretamente essere adottato al momento dell'emissione della prima ordinanza, in presenza di un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall'autorità giudiziaria procedente, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura (Sez.6, n.54452 del 6/11/2018, Rv.274752).

Interpretazione, quest'ultima, peraltro avallata dalla Corte costituzionale che, nel dichiarare «l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza», ha affermato che la durata della custodia cautelare deve dipendere da un fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell'uguaglianza e della ragionevolezza) quale quello «dell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari» (sent. n. 408 del 2005).

La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la ricorrenza dei presupposti di applicazione della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una quaestio facti, la cui soluzione é rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798), e in quanto tale richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato.

3. Nel caso in esame, l'affermazione della difesa che fin dall'adozione della prima misura custodiale poteva essere desunta la gravità indiziaria riguardante le condotte illecite oggetto del presente procedimento appare meramente assertiva, non avendo in alcun modo il ricorrente precisato né nell'atto di riesame, né nella memoria del 19/2/2021 quali fossero gli atti del primo procedimento dai quali dedurre i gravi indizi di colpevolezza inerenti il capo A/19) in disamina (così l'ordinanza impugnata a pag.20) e del resto anche nell'odierno ricorso ci si limita ad una generica critica della motivazione sviluppata dal Tribunale del Riesame senza alcuna ulteriore precisazione sul punto. Il ricorrente infatti non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito, sotto il particolare profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico.

4. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 lu