Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28195/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28195/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28195/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ri) T E 4.1 z R sul ricorso proposto da: L'AMIRI OUSSEM nato il 07/07/1991 avverso la sentenza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMON1CH ETTI; lettet.seRt-ite le conclusioni del PG E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa ai sensi dell'art.444 c.p.p. in data 15 febbraio 2021 il Tribunale di Bergamo applicava a L'Amiri Houssem la pena concordata tra le parti in relazione a plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e ne disponeva l'espulsione ai sensi dell'art.86 d.P.R.n.309/90 qualificandolo "soggetto socialmente pericoloso".

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 28195/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'applicazione della misura di sicurezza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione, non avendo il Tribunale proceduto ad una compiuta disamina degli elementi a sostegno di tale misura.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione di familiari espulsione nonostante gravi patologie soppressione dell'aiuto sociale asilo familiare per eritrei aiuto all'evasione di detenuti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ri) T E 4.1 z R sul ricorso proposto da: L'AMIRI OUSSEM nato il 07/07/1991 avverso la sentenza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMON1CH ETTI; lettet.seRt-ite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa ai sensi dell'art.444 c.p.p. in data 15 febbraio 2021 il Tribunale di Bergamo applicava a L'Amiri Houssem la pena concordata tra le parti in relazione a plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e ne disponeva l'espulsione ai sensi dell'art.86 d.P.R.n.309/90 qualificandolo "soggetto socialmente pericoloso".

2. Avverso l'applicazione della misura di sicurezza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione, non avendo il Tribunale proceduto ad una compiuta disamina degli elementi a sostegno di tale misura.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilìtà del ricorso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, richiamata anche dalla difesa, ai fini dell'espulsione dello straniero dallo Stato, ai sensi dell'art.86 d.P.R.n.309/90, accanto all'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, si rende necessario anche tenere conto della sua condizione familiare, ove prospettata, e di tutti i criteri di cui all'art.133 c.p., al fine di bilanciare l'esigenza di tutela della società con l'interesse del soggetto alla vita familiare. Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha correttamente ed adeguatamente motivato le ragioni della espulsione in base all'inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico - dimostrato dai fatti per cui è processo e da analoghi fatti precedenti - dalla sua presenza irregolare sul territorio italiano, dall'assenza di una fissa dimora e di stabili fonti di reddito.

Quanto alla sua situazione familiare, la stessa non risulta prospettata in sede di merito ed anzi nell'odierno ricorso è proprio la difesa a segnalare la mancanza di qualsivoglia legame affettivo.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2021 Il Consigl nsore Il Presidente Carla hetti Francesco 1N .-ampi DEPOSTRTO CANCR