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Ordinanza — n. 28193/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing because the lawyer was not on the Special Roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28193/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals by Rinaldi and Bruno inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The applicants' lawyer was not registered on the Special Roll required for representation before the Court of Cassation, violating Articles 571 and 613. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Artt. 571, 613 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a subject lacking standing, specifically when the representing lawyer is not inscribed on the Special Roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of standing Special Roll requirement unqualified lawyer procedural costs and fine motivi di cassazione impugnazione della cancellazione ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Artt. 571 e 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 co.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINALDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/04/1987 BRUNO GIOVANNI nato a MUGNANO DI NAPOLI il 28/09/1991 avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Rinaldi e Giovanni Bruno ricorrono, a mezzo del comune difensore di fiducia Avv, Sergio Aruta, del Foro di Napoli, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e/o vizio mo- tivazionale in relazione alla mancata sussunzione della fattispecie concreta nell'al- veo normativo dell'art. 74 co. 6 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto da avvocato non iscritto all'Albo Spe- ciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori e pertanto da soggetto non legittimato ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., che prevedono che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021 Il C 9sigliere es nsore Il Presidente Francesc1aria