Sentenza — n. 28190/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Perugia, Sezione Riesame, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Dedaj Kristjan avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia in data 11/02/2021, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a seguito di arresto flagranza di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 avvenuto il 4/11/2020. In data 17/11/2020 il procedimento è stato definito, previa estensione della contestazione ad un'ulteriore condotta di cessione avente ad oggetto gr.4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina dell'ottobre 2020, con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con pena concordata di anni due, mesi otto, giorni 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28190/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale, si assume, ha fornito una motivazione che non prende in considerazione gli specifici motivi di doglianza né si preoccupa di valutare sussistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari, delle quali il giudice investito dell'istanza in prima battuta aveva ritenuto la permanenza, limitandosi ad operare una rivisitazione del fatto contestato all'imputato. La valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta esclusivamente dalla gravità dei fatti-reato, trattandosi peraltro di fatti già giudicati e definiti con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi con una sanzione non particolarmente elevata, a conferma della non rilevante gravità dell'episodio. 3.3.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEDAJ KRISTJAN nato il 05/01/1993 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Perugia, Sezione Riesame, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Dedaj Kristjan avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia in data 11/02/2021, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a seguito di arresto flagranza di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 avvenuto il 4/11/2020. In data 17/11/2020 il procedimento è stato definito, previa estensione della contestazione ad un'ulteriore condotta di cessione avente ad oggetto gr.4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina dell'ottobre 2020, con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con pena concordata di anni due, mesi otto, giorni 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa.
Nel corso della medesima udienza il giudice, su istanza della difesa, ha disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con la cautela domiciliare da eseguirsi presso l'abitazione sita in Scandiano. Successivamente, in data 20/01/2020, è stato autorizzato il trasferimento del domicilio cautelare in Montesilvano.
2. L'istanza del difensore tendeva a sollecitare la sostituzione della misura con altra di carattere obbligatorio ovvero, in alternativa, la concessione dell'autorizzazione funzionale all'espletamento di attività lavorativa ma, all'esito della delega di indagini da parte del pubblico ministero circa l'esistenza e l'operatività dell'impresa datrice di lavoro, il Tribunale ha disatteso le doglianze difensive ritenendo sussistenti evidenti ragioni ostative all'accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa, connesse essenzialmente ad un elevato pericolo di reiterazione criminosa. 2.1.
In particolare, l'imputato dovrebbe esercitare l'attività lavorativa in diversi cantieri edili operativi nel territorio della provincia di Pescara e la possibilità per l'imputato di spostarsi entro il perimetro di siffatta area geografica senza controlli sarebbe incompatibile con la necessità di ovviare in via preventiva alla reiterazione criminosa. 2.2. Il Tribunale ha sottolineato come la disponibilità di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari complessivamente a circa 50 grammi, che era stata nascosta in conformità ad un protocollo operativo consolidato all'interno di un'area boschiva, fosse indicativa di una peculiare attitudine a delinquere, della professionalità dell'azione criminosa e della possibilità per l'imputato di fruire di canali di approvvigionamento stabili sul territorio.2.3.
Il Tribunale ha condiviso il giudizio espresso nell'ordinanza appellata in merito al fatto che la concessione di permessi funzionati all'espletamento della prestazione lavorativa, implicando una possibilità di spostamento significativamente estesa ed insuscettibile di verifica, frustrerebbe l'esigenza di tutela sottesa alla misura cautelare in atto. 2.4. L'intervallo temporale di circa tre mesi dall'applicazione della misura cautelare, ove parametrato al disvalore della condotta posta in essere, al grado delle esigenze cautelari e alla pronuncia di una sentenza di applicazione di pena pari ad anni due e mesi otto giorni dieci di reclusione, è stato ritenuto inidoneo a giustificare un giudizio di ridimensionamento del quadro cautelare.
3. Kristjan Dedaj ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea applicazione degli artt.273, 274, 275, 291, 125, 546, 292, comma 2 lett.c-bis, cod. proc. pen. 3.1. Secondo il ricorrente il provvedimento sarebbe censurabile in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro concretezza e attualità nonché in ordine alla inadeguatezza della misura applicata in relazione ai parametri normativi e ai principi interpretativi vigenti in materia. 3.2.
Il Tribunale, si assume, ha fornito una motivazione che non prende in considerazione gli specifici motivi di doglianza né si preoccupa di valutare sussistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari, delle quali il giudice investito dell'istanza in prima battuta aveva ritenuto la permanenza, limitandosi ad operare una rivisitazione del fatto contestato all'imputato. La valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta esclusivamente dalla gravità dei fatti-reato, trattandosi peraltro di fatti già giudicati e definiti con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi con una sanzione non particolarmente elevata, a conferma della non rilevante gravità dell'episodio. 3.3.
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va considerato soltanto in relazione alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale ma va valutato anche in ordine alla presenza di elementi indicativi recenti idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura è chiamata a prevenire. L'argomento speso dal Tribunale del riesame non si confronta con la circostanza di fatto che l'imputato è dimorante dal 20 gennaio 2021 nel Comune di Montesilvano ed ha, in tal modo, preso le distanze dai luoghi ove sono stati perpetrati gli illeciti, con ciò dimostrando la volontà di abbandonare i contatti che lo hanno portato a delinquere.
Tale elemento ha riflessi anche sulla necessità di controllo degli spostamenti del ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa nei vari cantieri, posto che peraltro l'impresa datrice di lavoro aveva successivamente limitato la sede del ricorrente ad un unico cantiere sito in Francavilla. 3.4. Nella valutazione della permanenza delle esigenze cautelari sia il primo giudice che i giudici dell'appello cautelare hanno omesso di considerare la giovane età dell'imputato, il suo stato di incensuratezza, il comportamento processuale indicativo di volontà di emenda e resipiscenza.
Tali circostanze, unite al puntuale rispetto delle prescrizioni, integrano elementi oggettivi in grado di dimostrare il grado di affidabilità raggiunto dal ricorrente e la sua volontà di progettare un futuro lontano da logiche devianti. Il provvedimento impugnato è fondato su una presunzione di pericolosità sociale disancorata da specifiche circostanze di fatto e totalmente insufficiente a definire come perdurante il ritenuto pericolo di recidiva in difetto di ulteriori elementi destinati a indicare concretamente una prossima, probabile reiterazione di condotte in base ai requisiti di attualità e concretezza.
4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica.
6. Va premesso che l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo ove si scontano gli arresti domiciliari, prevista dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., risolvendosi in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare, deve qualificarsi come «ordinanza in materia di misure cautelari»; conseguentemente, avverso detto provvedimento deve ritenersi ammissibile l'impugnazione di merito e quindi il ricorso in cassazione (Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018, Guarino, Rv. 27322701; Sez. 4, n. 11406 del 23/02/2016, Mancini, Rv. 26630301;
Sez. 1, ord. n. 44320 del 30/09/2014, Lombardo, Rv. 26081001). Coerentemente si è precisato che, mentre sono inoppugnabili i provvedimenti di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità, in quanto non incidenti in modo stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare, devono invece ritenersi appellabili i provvedimenti adottati per periodi permanenti o comunque prolungati ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., in quanto suscettibili di comportare una modifica strutturale, con effetti continuativi, del regime detentivo (Sez. 2, n. 17857 del 12/03/2015, Iacono, Rv.26375701;
Sez. 1, ord. n. 44320/2014 cit.).7. Il ricorso si presenta tuttavia infondato: priva di pregio è infatti l'argomentazione del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare la situazione concreta, posto che è stata esplicitata la considerazione per cui lo svolgimento dell'attività lavorativa presso diversi cantieri determinerebbe un'oggettiva impossibilità di esercitare adeguati controlli da parte delle forze dell'ordine. A tale proposito è stato chiarito che la concreta necessità di salvaguardare le esigenze cautelari deve essere esplicitata dal giudice con una motivazione di particolare aderenza alle peculiarità del caso, dato che a fronte di essa si contrappone quella di assicurare all'individuo condizioni di vita dignitose, certamente riferibile a valori costituzionali (Sez. 6, n. 32574 del 03/06/2005, Politanò, Rv.23186901); ciò che risulta essere stato correttamente adempiuto dal Tribunale di Perugia, che ha ritenuto che lo svolgimento dell'attività lavorativa avrebbe determinato la sostanziale vanificazione della misura cautelare.
Del resto è stato chiarito che, in tema di arresti domicilian, la valutazione da compiere ai fini della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva; tanto può essere desunto dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di indispensabilità e di assolutezza (Sez. 3, n. 3649 del 17/11/1999, Verde F, Rv. 21552201).
8. Il rilievo per cui il Tribunale, nel rigettare l'appello, avrebbe valorizzato esclusivamente la gravità del titolo di reato per cui si procede, con valutazione astratta che si porrebbe in contrasto con il divieto previsto dall'art. 274, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen. è, altresì, infondato. In proposito si è infatti chiarito che il divieto in questione, introdotto con legge n. 47 del 2015, pur non consentendo di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dall'astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 26516801; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 26779801). Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto, con argomentazione aderente alle peculiarità del caso, che la condotta delittuosa della quale il ricorrente si è reso responsabile esprima «una personalità marcatamente incline a delinquere».
9. Il ricorrente si duole infine della mancata considerazione di elementi positivi che avrebbero potuto condurre all'accoglimento dell'istanza proposta; nel bilanciamento delle esigenze in gioco si sarebbe dovuto dare rilievo alla giovane età dell'imputato, al suo stato di incensuratezza, al comportamento processuale indicativo di volontà di emenda e resipiscenza. Al riguardo deve osservarsi che l'ordinanza impugnata si presenta logicamente e congruamente motivata; attraverso la motivazione il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha dato compiutamente conto dell'iter logico-argomentativo che lo ha indotto ad attribuire rilievo a determinate circostanze a scapito di altre. Merita del resto ribadire che l'apprezzamento del giudice non può prescindere dalla considerazione della compatibilità dell'attività lavorativa proposta, rispetto alle esigenze cautelarí poste alla base della misura stessa.
10. Al rigetto del ricorso consegue (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 giugno 202