Sentenza — n. 28189/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 16 febbraio 2021, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'istanza di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, formulata nell'ambito del procedimento a carico di Mauro Ridolfi — pendente presso l'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare anzidetto — dai difensori e procuratori speciali di quest'ultimo. Il Collegio di appello ha rigettato l'istanza, basata sulla circostanza che il Giudice dell'udienza preliminare avesse già disposto il rinvio a giudizio di altri coimputati del medesimo reato associativo ai sensi dell'art.74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e di due reati- fine attribuiti al Ridolfi utilizzando il medesimo compendio istruttorio, ritenendo che la posizione dei coimputati già oggetto di precedente rinvio a giudizio non costituisca elemento d'incompatibilità per il giudice nel rito abbreviato celebrato nei confronti di un coimputato nel medesimo reato, richiamando un precedente specifico della Corte di Cassazione (Sez.5, n.1215 del 3/12/2020, Sorato, Rv. 28013102).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 34 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 438 cod. proc. pen, art. 37 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28189/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come già più volte affermato dalla Corte di Cassazione, i principi \ enucleati dalla giurisprudenza costituzionale possono essere applicati a fortiori nelle ipotesi in cui la valutazione in tesi pregiudicante riguardi la transizione alla fase dibattimentale piuttosto che l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ex art. 438 cod. proc. pen. Ne consegue che va sgomberato il campo dall'idea che l'auspicato accoglimento della richiesta di ricusazione possa passare attraverso l'istituto dell'incompatibilità.
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a seguente SENTENZA su) ricorso proposto da: RIDOLFI MAURO nato a ROMA il 03/05/1962 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per ('inammissibilità del ricorso )
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'istanza di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, formulata nell'ambito del procedimento a carico di Mauro Ridolfi — pendente presso l'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare anzidetto — dai difensori e procuratori speciali di quest'ultimo. Il Collegio di appello ha rigettato l'istanza, basata sulla circostanza che il Giudice dell'udienza preliminare avesse già disposto il rinvio a giudizio di altri coimputati del medesimo reato associativo ai sensi dell'art.74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e di due reati- fine attribuiti al Ridolfi utilizzando il medesimo compendio istruttorio, ritenendo che la posizione dei coimputati già oggetto di precedente rinvio a giudizio non costituisca elemento d'incompatibilità per il giudice nel rito abbreviato celebrato nei confronti di un coimputato nel medesimo reato, richiamando un precedente specifico della Corte di Cassazione (Sez.5, n.1215 del 3/12/2020, Sorato, Rv. 28013102).
La Corte di appello ha anche precisato, esaminando nel merito ed in concreto l'attività svolta dal giudice, che i decreti di rinvio a giudizio dei coimputati erano privi di motivazione e che non emergeva dagli atti alcun elemento dal quale potesse inferirsi che il giudice avesse valutato o dovuto valutare la posizione del Ridolfi. La posizione di quest'ultimo non era necessaria per la configurazione della fattispecie associativa, attesa la sua qualità di mero partecipe, e sarebbe stata ben possibile una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili anche in ragione del fatto che si trattava di associazione formata da numerosissimi partecipi 2.
Mauro Ridolfi ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo, con un primo motivo, violazione di legge perché in base ai principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.37207/2020 il decreto che dispone il giudizio è atto di tipo valutativo e decisorio assimilabile ad una sentenza ed implica una valutazione del giudice sul merito degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari. 2.1. Con un secondo motivo ha dedotto vizio di illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la predetta pronuncia delle Sezioni Unite fosse circoscritta al principio per cui il decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza della decisione sulla domanda di ricusazione è nullo in caso di accoglimento della predetta istanza; secondo il ricorrente, invece, costituiscono principi di diritto ai sensi dell'art.618 cod. proc. pen. anche quelli strettamente connessi ovvero logicamente pregiudiziali rispetto alla questione principale.2.2.
Con un terzo motivo ha dedotto vizio di illogicità della motivazione, avendo il giudice indicato nel decreto che dispone il giudizio come fonti di prova le intercettazioni ambientali captate presso la dimora del coimputato Fabietti Fabrizio, che dovranno essere esaminate nel rito abbreviato. Con particolare riguardo al capo 54) dell'imputazione, la prova risiede esclusivamente nelle captazioni di conversazioni del Fabietti con Ridolfi, dalle quali emerge la condotta di favoreggiamento di altro coimputato rinviato a giudizio, ossia Panichelli Fabio.
Per il caso in cui non si ravvisi la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, ha chiesto di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, e 111 Cost. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità dell'imputato, abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti di altri soggetti, se la posizione sia stata comunque valutata.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Assume il Procuratore Generale che la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, al di fuori dell'ipotesi di quei casi di concorso di persone nel reato in cui la posizione del concorrente nel medesimo reato, già oggetto di precedente valutazione, costituisca «elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti» (Corte Cost. n.371 del 17 ottobre 1996), non possa configurarsi incompatibilità del giudice, dunque pregiudizio alla sua imparzialità, per attività compiute in un procedimento diverso, a carico di altri soggetti (Corte cost. ordinanza 347 del 2010, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato).
Anche la sentenza n. 371 del 1996, con riferimento a un reato a concorso necessario (nella specie si trattava del reato di associazione per delinquere che non può sussistere senza il concorso di almeno tre persone), ha affermato che «l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie di concorso, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro».
Ma, ad avviso del Procuratore, neppure soccorre nel caso concreto l'istituto della ricusazione, avendo la Corte fornito motivazione esaustiva in relazione alla scindibilità delle posizioni soggettive dei coimputati Quanto al principio espresso dalla Corte di cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite richiamata nel ricorso, il Procuratore ha sottolineato trattarsi di altra questione, concernente l'efficacia del decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per l'udienza preliminare in pendenza di richiesta di ricusazione definita con il suo accoglimento mentre era in corso il dibattimento.
Manifestamente infondata è, secondo il Procuratore, la questione di legittimità costituzionale sollevata sia perché, per un verso, incorre in aberratio ictus in quanto la norma oggetto, l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. è poco congruente con l'orizzonte teleologico verso cui muove la difesa, volta, in ultima analisi, a introdurre nell'ordinamento una nuova figura di incompatibilità in astratto; sia perché, per altro verso, il Giudice delle leggi ha già più volte chiarito che in tali fattispecie il giudicante deve valutare caso per caso se ricorrano o meno elementi atti a incrinare l'imparzialità del giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.
2. Giova premettere che lo scrutinio in tema di ricusazione investe un profilo processuale, in relazione al quale la Corte di Cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; con la conseguenza che il Collegio può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 27563601; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 25551501). Ma, nel caso concreto, la Corte territoriale ha svolto ampia motivazione per illustrare il proprio percorso decisionale. A fronte di tale ampia motivazione, le censure proposte nel ricorso rappresentano la scarna riproposizione di analoghi argomenti già esaminati e scrutinati dal giudice di merito, senza alcun concreto confronto con la decisione impugnata.
3. Il ricorrente sostiene le proprie ragioni predicando l'esistenza di una situazione pregiudicante rispetto alla propria posizione; tale situazione sarebbe costituita dal fatto che la dott.ssa Mattioli ha in precedenza emesso, nello svolgimento della medesima funzione di Giudice dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri coimputati e, in particolare, nei confronti di Savioli, Panichelli, Castelli, Perni, Fantilli, Haxhkaj e Alicandri. Il giudice si sarebbe, dunque, già pronunciato in ordine al reato associativo e ad un reato fine (capo 47) in relazione al coimputato Savioli, nonché in ordine ad altro reato fine (capo 54), contestato nella forma del tentativo unitamente al coimputato Panichelli. La difesa sostiene che vi sarebbe un'implicazione necessaria dal punto di vista logico-giuridico tra il rinvio a giudizio dei predetti coimputati ed il giudizio nei confronti del Ridolfi, sulla base dell'identità di corredo probatorio.
4. La situazione non può essere ricondotta ad alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., nè può essere nuovamente sottoposta all'esame della Consulta la relativa questione di legittimità costituzionale. Come sancito ripetutamente dalla Corte costituzionale (ex multis, sentenza n. 86 del 7 maggio 2013, ordinanza, n. 490 del 6 novembre 2002, ordinanza n.367 del 18 giugno 2002, ordinanza n. 441 del 7 novembre 2001, sentenza n. 186 del 13 aprile 1992), al di là delle ipotesi limite affrontate dalle sentenze della Consulta n. 371 del 17 ottobre 1996 e n. 241 del 9 giugno 1999, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., come in genere l'istituto dell'incompatibilità, si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda.
In particolare, la sentenza n. 86 cit. (come già sostenuto nell'ordinanza n. 441 del 2001) ha sancito che non vi è questione di incompatibilità quando il Giudice, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti dei coimputati del medesimo reato (nel caso di specie associativo). Lo stesso la Consulta ha sostenuto (nell'ordinanza n. 367 cit.) per l'ipotesi in cui il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di alcuni imputati di reato a concorso necessario, abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato.
Il principio da cui hanno preso le mosse le pronunzie appena citate è che, alla comunanza dell'imputazione, fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, salve le ipotesi estreme, prese in esame dalla già citata sentenza n. 371 del 1996, che giustificano l'operatività dell'istituto dell'incompatibilità anche quando le funzioni pregiudicante e pregiudicata si collocano in procedimenti diversi.
5. Come già più volte affermato dalla Corte di Cassazione, i principi \ enucleati dalla giurisprudenza costituzionale possono essere applicati a fortiori nelle ipotesi in cui la valutazione in tesi pregiudicante riguardi la transizione alla fase dibattimentale piuttosto che l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ex art. 438 cod. proc. pen. Ne consegue che va sgomberato il campo dall'idea che l'auspicato accoglimento della richiesta di ricusazione possa passare attraverso l'istituto dell'incompatibilità.
6. Il ricorso propone, con specifico riferimento alla causa di ricusazione, censure che non superano il vaglio di ammissibilità laddove viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione. 6.1. Occorre ricordare che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401). 6.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso omettono di confrontarsi specificamente con il tenore della decisione impugnata, sia nella parte in cui si afferma, a pag.9, che non è ricavabile dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.37207/2020 un principio diverso da quello espressamente enunciato, sia nella parte in cui, alle pagg.10-11, è stato ritenuto non sufficiente, nel rispetto dei principi espressi in materia dalla Corte Cost. con ordinanza n.368/2000 e con sentenza n.283/2000 ai fini dell'individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio, senza aver espresso una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa nei confronti del ricorrente. 6.3.
Si tratta, in entrambi i casi, di motivazione congrua, logicamente ineccepibile, e conforme ai principi espressi su tali temi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Sez. 5, n.1215 del 03/12/2020, dep. 2021, Sorato, Rv. 28013102; Sez. 5, n.5533 del 08/01/2019, Mazzieri, Rv. 27537801; Sez. 5, n.11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 27284501).
7. Con specifico riguardo all'efficacia vincolante dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nel suo massimo consesso, giova ricordare che, a norma dell'art. 173, comma 3, disp. att. cod.proc.pen. «quando il ricorso è stato 7 rimesso alle Sezioni Unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione». Tale disposizione è stata interpretata nel senso che spetti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione un ampio potere di formulare il principio di diritto in modo da definire i confini, cosicché la regola enunciata possa essere di per sé esauriente a fungere da guida per orientare in maniera certa e prevedibile le decisioni in un'ottica di razionalizzazione del sistema in funzione nomofilattica, comprendente anche le questioni che pur non direttamente devolute alla decisione entrano in connessione con queste (Sez.3, n.10123 del 20/01/2021, Selvaggio, n.m.;
Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 28032601). Non è, dunque, conforme al citato orientamento interpretativo ritenere, come intende il ricorrente, che ogni passaggio dell'iter logico-giuridico espresso nella pronuncia a Sezioni Unite possa essere estrapolato dal contesto per articolarne un autonomo principio di diritto.
8. Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha espressamente escluso che possano ricorrere i presupposti di cui all'art. 37 cod. proc. pen. quando il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo, essendo giuridicamente e logicamente possibile un diverso esito del giudizio per ciascun imputato (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 27084801 Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sani, Rv. 26273001).
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il