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Sentenza — n. 28188/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28188/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28188/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 17 ottobre 2019 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'appello del difensore di Emanuele De Parasis, in data 9 luglio 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, con cui il medesimo era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 544, comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28188/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ora, dalla consultazione degli atti processuali, cui questa Corte può provvedere, essendo contestato l'error in procedendo (cfr. Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2011, Policastro, Rv. 220092) emerge che all'udienza del 17 gennaio 2018, Emanuele De Parasís fu considerato legittimamente impedito, sulla base di certificazione medica prodotta dal suo difensore, mentre all'udienza successiva, in data 24 maggio 2018, nonostante la produzione di nuovo certificato medico, il giudice di prima cura ritenne non legittimo l'impedimento fatto valere, pronunciando sentenza contestuale ai sensi dell'art.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità paralisi cerebrale deposizione inattendibile incapacità di discernimento inesigibile malgrado lesioni salute assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 544, comma 1 cod. proc. pen
Il termine per la proposizione del gravame in appello, allorquando si provveda -come nel caso di specie- alla motivazione contestuale, con le modalità di cui all'art. 544, comma 1 cod. proc. pen., è quello di giorni quindici, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PARASIS EMANUELE nato a ALATRI il 14/12/1987 avverso l'ordinanza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del Procuratore generale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza in data 17 ottobre 2019 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'appello del difensore di Emanuele De Parasis, in data 9 luglio 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, con cui il medesimo era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

c) C.d.S., in quanto proposto oltre il termine di giorni quindici di cui all'art. 585 comma 1 lett.

a) e comma 2, lett.

c) cod. proc. pen..

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso Emanuele De Parasis, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo, con il quale fa valere la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 544, 548, 585, 591, 592, 420 ter, 442 comma 3 cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen.. Lamenta che la Corte di appello, replicando l'errore in cui era incorso il primo giudice, ritenuto presente l'imputato all'udienza di discussione del 24 maggio 2018, nonostante fosse stato documentato il legittimo impedimento del medesimo, a mezzo dì certificazione medica, abbia ritenuto tardivo il gravame, nonostante la sua mancata comparizione, ciò comportando, l'obbligo di notificare al medesimo la sentenza per estratto, in quanto non comparso, in analogia al disposto dell'art.442, comma 3 cod. proc. pen., con conseguente decorrenza dei termini per l'impugnazione da quella data.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto dichiararsì l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Ora, dalla consultazione degli atti processuali, cui questa Corte può provvedere, essendo contestato l'error in procedendo (cfr. Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2011, Policastro, Rv. 220092) emerge che all'udienza del 17 gennaio 2018, Emanuele De Parasís fu considerato legittimamente impedito, sulla base di certificazione medica prodotta dal suo difensore, mentre all'udienza successiva, in data 24 maggio 2018, nonostante la produzione di nuovo certificato medico, il giudice di prima cura ritenne non legittimo l'impedimento fatto valere, pronunciando sentenza contestuale ai sensi dell'art.

6. Il termine per la proposizione del gravame in appello, allorquando si provveda -come nel caso di specie- alla motivazione contestuale, con le modalità di cui all'art. 544, comma 1 cod. proc. pen., è quello di giorni quindici, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen.

7. Ora, il ricorrente pone la questione dell'obbligo di notificazione all'imputato assente della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato, dovendosi ritenere l'imputato legittimamente impedito all'udienza nella quale intervenne la decisione.

8. Ebbene, vi è che l'assunto su cui il ricorrente fonda il proprio ricorso è smentito dal recente pronunciamento delle Sezioni unite, secondo cui "La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67). (Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Siníto Vita, Rv. 277470).

9. Il motivo, peraltro, è mal posto, perché il mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputato induce la nullità del procedimento e quindi del provvedimento che lo definisce, ma non incide sulla decorrenza del termine per impugnare. Nondimeno, la doglianza in esame non investe il profilo della nullità della decisione appellata.

10. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ri Maut Nardin Emanuele DilSrlì vp