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Sentenza — n. 28186/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28186/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28186/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Udine, ufficio G.i.p., ha convalidato l'arresto operato nei confronti di Boufessas Wafaa, operato nella flagranza del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, formulando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta di non avere avuto disponibilità degli atti prima dell'udienza di convalida dell'arresto. A tal fine evidenzia che: il G.i.p., a seguito dell'arresto, operato in data 3/2/21, avvisava telefonicamente il difensore dell'udienza fissata per la convalida in data 6 febbraio 2021 alle ore 9,30, disponendo che la stessa si svolgesse secondo le modalità da remoto, in applicazione della disciplina emergenziale; alla data del 4 febbraio 2021 non erano disponibili, per espressa ammissione del G.i.p. contenuta nell'ordinanza impugnata, gli atti dei procedimento, essendo questi pervenuti nella cencelleria del giudice in data 5 febbraio 2011 alle ore 8,30, dopo la fissazione dell'udienza.

Regesto Legislator

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art. 24 Cost, art 391 cod. proc. pen, art. 390 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28186/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La ratio di tale interpretazione, come puntualizzato dal Supremo Consesso "riposa su una esigenza di ordine generale che appare essere del tutto in linea con una interpretazione del sistema secundum constitutionem. La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti, così da far assumere a tale diritto un'importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale".

Parole chiave

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procedimento in contumacia corrispondenza con il difensore interrogatorio formale di testimoni assunzione di prove a titolo cautelare deposizione inattendibile testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
art 391 cod. proc. pen
art. 390 cod. proc. pen
Deve osservarsi come l'art. 390 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: BOUFESSAS WAFAA nato il 08/05/2002 avverso l'ordinanza del 06/02/2021 del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se te le conclusioni del PG KATE TASSONE

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Udine, ufficio G.i.p., ha convalidato l'arresto operato nei confronti di Boufessas Wafaa, operato nella flagranza del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, formulando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta di non avere avuto disponibilità degli atti prima dell'udienza di convalida dell'arresto. A tal fine evidenzia che: il G.i.p., a seguito dell'arresto, operato in data 3/2/21, avvisava telefonicamente il difensore dell'udienza fissata per la convalida in data 6 febbraio 2021 alle ore 9,30, disponendo che la stessa si svolgesse secondo le modalità da remoto, in applicazione della disciplina emergenziale; alla data del 4 febbraio 2021 non erano disponibili, per espressa ammissione del G.i.p. contenuta nell'ordinanza impugnata, gli atti dei procedimento, essendo questi pervenuti nella cencelleria del giudice in data 5 febbraio 2011 alle ore 8,30, dopo la fissazione dell'udienza.

Il difensore, con pec datata 5 febbraio 2021, indirizzata all'ufficio G.i.p. del Tribunale di Udine, comunicava che avrebbe partecipato all'udienza, presenziando dalla Casa Circondariale di Trieste, ove l'indagata era ristretta, e contestualmente invitava la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine a mettere a disposizione gli atti del procedimento sui quali si sarebbero fondate eventuali richieste in ordine alla libertà personale. La Procura, dopo la fissazione dell'udienza di convalida del 4 febbraio 2021, non comunicava l'avvenuto deposito degli atti presso l'ufficio G.i.p., ai sensi dell'art. 390, co. 3-bis, cod. proc. pen.

In conseguenza di ciò, gli atti fondanti la richiesta di convalida dell'arresto non erano messi a disposizione della difesa. Nel corso della convalida, il difensore sollevava espressamente eccezione di nullità dell'udienza, lamentando violazione del diritto di difesa. Il G.i.p., invero, avrebbe potuto condividere gli atti e ì documenti a cui la difesa aveva diritto di accesso mediante lo strumento di videocollegamento "Teams" ovvero tasmettere tali atti con le modalità ritenute più opportune.Né poteva pretendersi che la difesa, ricevuta la comunicazione dell'udienza, si onerasse di verificare costatemente le intenzioni del P.M. in ordine alla sua partecipazione all'udienza e il deposito degli atti presso la cancelleria.

3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 di. 137/2020, chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. E' pacifico che il difensore dell'arrestato o del fermato, nel procedimento di convalida, abbia diritto ad esaminare gli atti e ad estrarre copia di essi, prendendo cognizione degli elementi su cui il P.M. ha fondato la richiesta di convalida e di eventuale applicazione della misura cautelare. Il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida [Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, Rv. 247939 - 01:11 difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida.(Nella specie,la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente impugnato l'ordinanza con la quale il giudice, disattendendo l'eccezione di nullità dell'interrogatorio tempestivamente sollevata in sede di udienza di convalida, aveva provveduto a convalidare il fermo)"; conforme Sez. 6 n. 9573 del 13/11/2019, dep. 10/03/2020, Rv. 278623 - 01].

La ratio di tale interpretazione, come puntualizzato dal Supremo Consesso "riposa su una esigenza di ordine generale che appare essere del tutto in linea con una interpretazione del sistema secundum constitutionem. La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti, così da far assumere a tale diritto un'importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale".

3. Venendo al caso in esame, dalla lettura dell'ordinanza impugnata si desume che il giorno precedente all'udienza di convalida, ex art 391 cod. proc. pen., ossia il 5 febbraio 2021 alle 8,30, il Pubblico Ministero ha posto a disposizione del ricorrente gli atti del procedimento, mediante deposito presso la cancelleria del G.i.p. Deve osservarsi come l'art. 390 cod. proc. pen. non preveda che gli atti siano trasmessi al difensore, né altra norma prevede detto incombente a pena di nullità, poiché si tratta di atti consultabili presso la cancelleria del giudice procedente.

Come ha correttamente evidenziato il G i . p. nella ordinanza impugnata, la disciplina emergenziale introdotta dall'art. 23 e seguenti del di. 137/2020, convertito con modificazioni dalla 1. 18 dicembre 2020, n. 176, non ha innovato a tale stato di cose, non essendo ricavabile da tali norme la previsione di una trasmissione degli atti al difensore, per via telematica o con altro mezzo, prima dell'udiena di convalida. Più in particolare, dalla generale previsione di cui all'art. 23, comma 4, dl. n. 137/2020, che stabilisce che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone fermate o arrestate sia assicurata, ove posgbile, 41:I/ofz) mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, non farsi discendere le conseguenze prospettato dalla difesa in ordine alla necessità che sia disposta la trasmissione e la condivisione degli atti per via telematica, essendo comunque garantita la possibilità di una consultazione di essi presso gli uffici.

Da quanto precede si desume che la difesa abbia avuto la disponibilità degli atti oltre 24 ore prima dell'udienza fissata per il giorno 6 febbraio 2021, con ampia possibilità di esaminarli presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Ne deriva che non può dirsi realizzata, in concreto, alcuna lesione del dirirtto di difesa.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 13