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Sentenza — n. 28185/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28185/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28185/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha impostato con tali modalità la propria attività professionale da almeno 3 anni; ha attivamente collaborato non solo avvalendosi dell'apporto dei MOHAMED, ma predisponendo documentazione di comodo, ora attraverso GUARDUCCI Stefano Giuseppe, ora provvedendo direttamente, come per buste-paga o dichiarazioni reddituali (si vedano le pagine <20-21> dell'ordinanza genetica e le conversazioni intercettate ivi richiamate);

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod.pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28185/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' d'uopo rilevare, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che non si individua l'automatismo lamentato dalla difesa nel contenuto del provvedimento impugnato relativamente all'art. 274, comma 1, lett.

Parole chiave

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lavoro a domicilio lavoro del detenuto esonero dall'obbligo di lavorare disoccupazione dei lavoratori migranti assenza prolungata all'estero domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod.pen
Si richiama nel ricorso la presunzione riguardante il delitto di cui all'art. 416-bis cod pe n .
art. 299 cod. proc. pen
Ciò trova conferma nella previsione di cui all'art. 299 cod. proc. pen., che consente la sostituzione e la revoca della misura.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHIO VINCENZO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 01/03/1975 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 codice di rito, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Marchio Vincenzo avverso i provvedimenti con i quali il G.i.p. del Tribunale di Prato aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Si legge nella ordinanza impugnata che il Marchio era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nel maggio 2020, avendo il G.i.p. ritenuto sussistente a suo carico un'adeguata gravità indiziaria per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 416, commi 1 e 2, cod. pen.), nonché per avere sfruttato il lavoro di un numero di persone superiore a tre, con l'ulteriore aggravante di avere esposto i prestatori d'opera a gravi rischi per la propria incolumità (art. 603-bis, comma 1, n.2, commi 3 e 4 cod. pen.), di favoreggiamento della permanenza in Italia di cittadini irregolari al fine di trame ingiusto profitto (art. 12, comma 5, d.

Igs. 286/98), di impiego di lavoratori irregolari in numero superiore a tre ed in condizioni di sfruttamento (art. 22, commi 12 e 12-bis d.lgs. 286/98). Dopo avere evidenziato che in altre occasioni erano state rigettate analoghe impugnazioni avverso provvedimenti di diniego della sostituzione della misura in corso, il Tribunale ha evidenziato l'attualità e concretezza delle esigenze cautelar' sottese alla misura in corso. Fla quindi concluso per la inadeguatezza di misure meno afflittive idonee al contenimento delle ritenute esigenze cautela ri.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Mancanza di motivazione in ordine alla valutazione circa l'inidoneità della detenzione domiciliare in sostituzione della custodia cautelare in carcere. L'ordinanza impugnata sarebbe connotata da una motivazione soltanto apparente. Ed invero il Tribunale del riesame avrebbe limitato il suo giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelar', sostenendo la permanenza dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato senza però indicare realmente le ragioni per le quali tale pericolo, tenuto conto delle emergenze sopravvenute, non possa essere tutelato attraverso l'applicazione di una misura meno afflittiva.

I giudici dell'appello avrebbero dovuto giustificare la decisione adottata, indicando i motivi per 0; quali il Marchio avrebbe potuto, con probabilità e concretezza, reiterare la condotta criminosa ove posto agli arresti domiciliari, proseguendo l'attività imprenditoriale con sfruttamento del lavoro altrui, come ritenuto dal Tribunale.II) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delta misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. I giudici avrebbero illogicamente introdotto, per i fatti in esame, una sorta di presunzione assoluta, tipica della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod.pen., sostenendo l'impossibilità di applicare al caso in esame misure cautelari diverse dalla custodia in carcere nella ricorrenza di esigenze cautelari anche residue.

Sarebbe stato totalmente eluso il principio della gradualità e proporzionalità delle misure cautelari. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale della Libertà,„ Rad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., resta sempre aperta la possibilità di valutare se la restrizione cautelare imposta sia proporzionata ed adeguata. Ciò trova conferma nella previsione di cui all'art. 299 cod. proc. pen., che consente la sostituzione e la revoca della misura. III) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. e VS, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe fatto cattivo governo delle norme richiamate. Netta sarebbe la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che prevede la possibilità di applicare la custodia in carcere soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. La condotta specifica addebitata al ricorrente si sarebbe concretizzata nell'essersi reso partecipe dell'associazione al fine di trarre profitto dai proventi dell'attività di impresa, mediante sistematico abbattimento del costo di produzione, e specificamente del costo del lavoro, attraverso il reiterato sfruttamento del lavoro degli operai impiegati.

Pertanto, il coinvolgimento del Marchio nella vicenda illecita di cuì si tratta sarebbe strettamente collegata alla pregressa attività d'impresa. Il Tribunale, sul punto, avrebbe trascurato di considerare che il Marchio attualmente non riveste alcuna carica in società o imprese, che non esercita alcuna professione richiedente l'impiego di manodopera.

2. Nei termini di legge le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerate senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020). il P.G. ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Firenze, limitatamente al primo motivo di ricorso. Il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le ragioni espresse nel primo motivo di doglianza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato 2. Quanto ai motivi I e III, da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione delle questioni proposte, J Tribunale della libertà ha rigettato l'appello, incontestata la gravità indiziaria, rilevando un pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte criminose, anche alla luce delle deduzioni difensive in ordine all'assente affievolimento delle stesse, non altrimenti tutelabile se non attraverso la misura maggiormente afflittiva.

A tal fine ha così argomentato: "L'attività criminosa risultava ancora in essere (si vedano in particolare i capi <1> e <2» fino al momento di esecuzione delle misure cautelar! (26.05.2020), con decorrenza dal 2017. Si tratta dunque di attività prolungatasi per anni e nella quale il MARCHIO svolgeva il ruolo di promotore ed organizzatore, come è stato ritenuto sia dal G.I.P. autore dell'ordinanza genetica, sia da questo Tribunale (ordinanza n. 626/20, sopra già richiamata). Si consideri anche che il ricorrente era imprenditore, datore di lavoro formale, legale rappresentante della <Eurocostruzioni 75 s.r.l.> fino all'ottobre 2019, poi gestore di fatto della società: siamo dinanzi ad un'attività direttiva stabilmente basata sullo sfruttamento del lavoro, assurto a caratteristica stabile e precipua del proprio modus operandi.

Proprio tale stabilità costituisce indice di elevato rischio di reiterazione. Il ricorrente ne contesta tuttavia l'attualità e la concretezza sottolineando come si fossero incrinati i rapporti con MOHAMED Said: con costui vi era una sorta di ripartizione dei compiti e, mentre il MARCHIO si occupava in via diretta e principale dei contratti, dei rapporti coi committenti e degli aspetti amministrativi ed organizzativi, proprio il MOHAMED curava invece la ricerca del personale da far lavorare in condizioni di sfruttamento. L'intervento di dissapori tra i due promotori ed organizzatori dell'associazione (oltre al fratello di MOHAMED, Sabri Ahmed Eid, rimasto bloccato in Egitto dall'emergenza sanitaria, comunque dichiarato latitante) non appare determinante per poter affermare la perdita d'attualità del pericolo di reiterazione"; "La conclusione sopra indicata emerge dalle seguenti considerazioni:

MARCHIO Vincenzo è del tutto capace di proseguire l'attività imprenditoriale sfruttando il lavoro altrui anche senza l'apporto del MOHAMED:

1) ha impostato con tali modalità la propria attività professionale da almeno 3 anni;

2) ha attivamente collaborato non solo avvalendosi dell'apporto dei MOHAMED, ma predisponendo documentazione di comodo, ora attraverso GUARDUCCI Stefano Giuseppe, ora provvedendo direttamente, come per buste-paga o dichiarazioni reddituali (si vedano le pagine <20-21> dell'ordinanza genetica e le conversazioni intercettate ivi richiamate);

3) si è attivato personalmente anche nel reperimento della manodopera;

4) non risulta avere problemi nell'avvalersi di teste di legno per ricoprire incarichi formali in società in realtà a lui riconducibili (come ha fatto per la <Eurocostruzioni 75> con DI GIUSEPPE Francesco e come fa, stando alle dichiarazioni rese da MOHAMED Said al Pubblico Ministero nell'interrogatorio del 28.07.2020, ancora attualmente". A conclusione di tale excursus, nel quale sono evidenziate in modo analitico le ragioni poste a fondamento della ritenuta ricorrenza del carattere di attualità del pericolo di reiterazione dei reati per cui si procede, il Tribunale ha ritenuto tuttora valido il giudizio di adeguatezza della misura applicata e d'inadeguatezza di misure meno afflittive.

Con logica coerenza rispetto alla rappresentazione degli elementi indiziari indicati nella ordinanza, ha particolarmente valorizzato la capacità del ricorrente di avvalersi della collaborazione di altri soggetti nella gestione di società a lui riconducibili. Tali passaggi manifestano una valutazione che, sebbene concisa, deve reputarsi bastevole a rendere conto dell'idoneità della misura in atto. Deriva, dal tessuto argomentativo offerto, una implicita esclusione della possibilità che te esigenze cautelari possano essere soddisfatte con la diversa misura degli arresti domiciliari, anche mediante controllo del braccialetto elettronico, concettualmente incompatibile con la risposta fornita dal Tribunale (si veda in argomento Sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015, Rv. 265494 - 01: "In tema di misure cautelari, il giudice che, ritenendo l'inadeguatezza di qualsiasi altra e diversa forma di cautela, riget4 l'istanza di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari accompagnati dal cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha l'obbligo di motivare espressamente sull'inidoneità di tale dispositivo di controllo ad assicurare la tutela delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen,").

3. La difesa si limita a reiterare le doglianze rassegnate con il gravame cautelare, senza considerare realmente le argomentazioni sulle quali il Tribunale ha basato la decisione di rigetto dell'appello. Esse, contrariamente a quando sostenuto nei ricorso, appaiono dei tutto coerenti con gli elementi fattuali considerati e non contestati, non sono contraddittorie o illogiche e, pertanto, sì sottraggono al sindacato di questo giudice, al quale, in definitiva, la parte ha opposto una propria, alternativa valutazione.

4. E' d'uopo rilevare, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che non si individua l'automatismo lamentato dalla difesa nel contenuto del provvedimento impugnato relativamente all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Si richiama nel ricorso la presunzione riguardante il delitto di cui all'art. 416-bis cod pe n . Ebbene, nel tessuto argomentativo del provvedimento impugnato non si riconosce alcun riferimento a tale presunzione.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. In R