Sentenza — n. 28183/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 6 ottobre 2020 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di Monica Cavada per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare in carcere dal 28 maggio 2014 al 24 giugno 2014 ed indi agli arresti domiciliari sino al 12 giugno 2015, cui veniva sottoposta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, da cui veniva assolta 'per non avere commesso il fatto' con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 maggio 2016, divenuta irrevocabile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, art. 314, comma 2 cod. proc. pen, art. 314 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 28183/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'esclusione da parte della sentenza assolutoria di profili di anomalia delle conversazioni intrattenute dalla ricorrente con il fornitore, non consentono al giudice della riparazione dì esaltarne il contenuto, al fine di escludere il diritto invocato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVADA MONICA nato a MILANO il 12/07/1970 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 ottobre 2020 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di Monica Cavada per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare in carcere dal 28 maggio 2014 al 24 giugno 2014 ed indi agli arresti domiciliari sino al 12 giugno 2015, cui veniva sottoposta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, da cui veniva assolta 'per non avere commesso il fatto' con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 maggio 2016, divenuta irrevocabile.
2. L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessata di cui all'art. 314, comma 1^ cod. proc. pen., per avere la medesima acquistato quantitativi non minima in una pluralità di occasioni, nel corso di un periodo di cinque mesi, trattando l'acquisto con un linguaggio criptico, dimostrando di essere in affari con il narcotrafficante John Boateng, così inducendo legittimi interrogativi sulla cessione dello stupefacente a terzi.
3. Avverso l'ordinanza propone ricorso Monica Cavada, a mezzo del suo difensore, affidandolo a sei motivi..
4. Con il primo fa valere il vizio di motivazione nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., sulla base della considerazione che l'ordinanza cautelare non è stata annullata dal Tribunale per il riesame. Sostiene che l'istituto dell'ingiustizia formale non presuppone il formale annullamento da parte del giudice del riesame, bene potendo l'illegittimità del provvedimento custodiale emergere dall'epilogo processuale. Invero, il presupposto dell'ingiustizia formale del procedimento risulta ogniqualvolta l'insussistenza dei fatti sia riconosciuta, anche dal giudice del merito, sulla base dei medesimi elementi posti dal giudice della cautela a fondamento dell'ordinanza che dispone la misura, ciò palesando l'assenza ab origine della gravità indiziaria.
Sottolinea che, nel caso di specie, sin dall'interrogatorio di garanzia l'interessata aveva chiarito il significato del linguaggio utilizzato nelle conversazioni con il fornitore dello stupefacente, mettendo l'autorità giudiziaria nella condizione di apprezzare compiutamente il quadro indiziario fondante la misura.
5. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla considerazione dei presupposti applicativi del provvedimento cautelare. Censura l'ordinanza nella parte in cui afferma che i 'legittimi interrogativi' siano sufficienti a fondare l'applicazione ed il mantenimento della misura cautelare, dovendo escludersi che i meri sospetti autorizzino l'emissione di un provvedimento custodiale, dovendo questo fondarsi su gravi indizi di colpevolezza. Assume che l'essere in affari con uno spacciatore e l'utilizzo di un linguaggio cifrato non costituisce un grave indizio della cessione a terzi dello stupefacente trattato. Rileva che l'uso di codici comunicativi alternativi è tipico dei rapporti cedente-cessionario e che le espressioni in concreto utilizzate sono sempre di facile decrittazione, non potendo, quindi, solo da ciò desumersi la destinazione a terze persone dei quantitativi acquistati.
6. Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata rinviene la colpa ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione nella condotta dell'interessata consistita nell'acquistare ripetutamente cocaina dal medesimo fornitore, considerandola macroscopicamente imprudente, sia per i quantitativi non irrisori trattati, che per il ricorso ai linguaggio criptico Sostiene che una simile argomentazione finisce per censurare 'stili di vita' e rileva che sin dall'interrogatorio di garanzia Monica Cavada ha reso conto del senso da attribuire alle espressioni utilizzate, il che avrebbe consentito sin da subito di escludere il coinvolgimento della medesima in attività illecite.
Tanto è vero che il giudice del merito, proprio riconoscendo il senso proprio dei dialoghi intercettati, ha escluso la responsabilità della ricorrente, escludendo che le conversazioni nelle quali si faceva riferimento al lambrusco ed ai martelli pneumatici o alle scarpe si riferissero all'acquisto di droga, essendo il loro oggetto corrispondente alle parole utilizzate. Ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i meri rapporti con uno spacciatore di stupefacenti non costituiscano, di per sé colpa ostativa al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen..
7. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione emergente da raffronto fra l'ordinanza impugnata e la sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto della Corte di appello di Napoli, avendo il giudice della riparazione fondato il rigetto dell'istanza proprio sulla base di circostanze ritenute insussistenti dal giudice del merito, che ha negato l'acquisito di non irrisori quantitativi di cocaina ed il ricorso ad un linguaggio criptico, valorizzando le dichiarazioni rilasciate dall'interessata nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
In particolare, sottolinea che il giudice del merito ha ritenuto l'assenza di ambiguità delle conversazioni intercettate, in quanto spiegate dall'interessata e documentate, quanto all'acquisto di martelli penumatici dalla fattura acquisita e quanto al vino, dal documento di trasporto. Parimenti giustificati sono stati ritenuti i riferimenti, contenuti nelle conversazioni a 'quello delle gomme', riferibile effettivamente ad un gommista, mentre quelli alle 'scarpe' o al 'coso', stante il rapporto di amicizia che legava Monica Cavada e John Boateng, sono stati ascritti ad un linguaggio meramente generico, più che criptato, tutto ciò confermando quanto sostenuto dall'interessata nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
L'esclusione da parte della sentenza assolutoria di profili di anomalia delle conversazioni intrattenute dalla ricorrente con il fornitore, non consentono al giudice della riparazione dì esaltarne il contenuto, al fine di escludere il diritto invocato.
8. Con il quinto motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, sul mantenimento della misura successivamente all'interrogatorio di garanzia. Sottolinea che l'ordinanza impugnata rigetta la domanda facendo erroneo riferimento al silenzio serbato dalla ricorrente, allorquando, invece, la medesima aveva fornito al G.I.P. tutti gli elementi poi valorizzati dal giudice di appello e che l'interrogatorio di garanzia costituisce vero e proprio spartiacque, nel caso di specie, fra il quadro indiziario esposto nell'ordinanza cautelare, già povero, e quanto risultante dopo l'interrogatorio di garanzia che ha consentito, sin da quel momento di dissipare ciò che il provvedimento impugnato definisce 'legittimi interrogativi, scardinando ogni indizio di colpevolezza.
Ricorda, infine, che prima ancora della richiesta di giudizio abbreviato la difesa depositò i documenti che hanno dato riscontro alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, da parte di Monica Cavada, conducendo il giudice del merito ad assolvere l'imputata. Dunque, il giudice della riparazione ha omesso di valutare la condotta della ricorrente rispetto al mantenimento della misura restrittiva, limitandosi a rigettare l'istanza sulla base di comportamenti che sin dal 30 maggio 20014, risultavano chiariti. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
9. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Il primo motivo non è fondato.
3. Va richiamato, per dare soluzione al quesito posto dalla prima doglianza il principio posto dalle Sezioni Unite per il quale "la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. Ma che, nondimeno, Va richiamato, per dare soluzione al quesito posto dalla prima doglianza il principio posto dalle Sezioni Unite per il quale "la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. (Sez.
U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). E tuttavia, secondo il Supremo Collegio operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò, ìn quanto, in tal caso, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (ibidem).
4. Nel caso di specie, invero, è la stessa ricorrente che chiarisce come il quadro probatorio a disposizione del giudice di merito che pervenne all'assoluzione non fosse identico a quello risultante al momento dell'emissione dell'ordinanza ed al momento del vaglio da parte del giudice del riesame. Solo in vista del giudizio abbreviato l'interssata ha prodotto la documentazione (fatture relative all'acquisto dei martelli pneumatici, documenti di trasporto del vino acquistato da _Mon Boateng) utilizzata dalla Corte del merito, quale riscontro delle dichiarazioni rese da Monica Cavada nel corso dell'interrogatorio. Sicché, al di là della poco corretta enunciazione del principio di cui supra da parte del giudice della riparazione, deve escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di ingiustizia formale.
5. Gli ulteriori quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, trattandosi dell'articolato sviluppo della doglianza relativa all'insussistenza della colpa ostativa, che si sostiene essere stata ritenuta dalla Corte territoriale, da un lato, sulla base del mero riferimento al linguaggio utilizzato da Monica Cavedio nelle conversazioni con Mon Boateng, il cui vero significato è stato svelato dalla ricorrente sin dall'interrogatorio di garanzia (il testo trascritto è allegato al ricorso), dall'altro, dalla pluralità di acquisti di cocaina di quantitativi che la Corte definisce 'non irrisori'.
6. Ora, l'ordinanza impugnata, nel ripercorrere il procedimento, ricorda che l'imputazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, originariamente ascritta, fu esclusa dal Tribunale per il riesame e che per tre dei dodici episodi di spaccio contestati, intervenne assoluzione in prime cure, avendo il G.U.P. ritenuto che le relative intercettazioni poste a base dell'imputazione riguardassero la fissazione di appuntamenti e non fossero inerenti a cessioni di stupefacenti. Ricorda, altresì, che per gli ulteriori nove episodi il giudice di appello, il giudice di appello ha ritenuto che tre di questi si riferissero effettivamente all'acquisto di stupefacente, ma che, seppure il linguaggio utilizzato fosse di natura convenzionale (cena per venti, cena per dodici, cena per una decina di prenotati), si trattasse di piccolissime scorte di cocaina che - quale consumatrice abituale- l'imputata poteva permettersi.
Mentre per due dei restanti sei, le conversazioni intercettate non potevano essere riferite all'acquisto di stupefacenti, in quanto era stata raggiunta la prova dell'effettiva esistenza della merce cui il contenuto dei dialoghi si riferiva. Infine, in relazione ai residui episodi il ricorso a termini quali 'coso' e 'scarpe', benchè privo di riscontro nei comuni interessi di Cavada e Boateng, era, tuttavia, non univocamente riferibile allo stupefacente. Da queste circostanze, ovverosia dal fatto che l'interessata acquistasse cocaina da Boateng e dall'utilizzo di un linguaggio cifrato la Corte ha desunto la sussistenza della colpa ostativa, considerando macroscopicamente imprudente non solo il ricorso a termini codificato, ma l'avere per un lungo periodo di tempo acquistato 'quantità non irrisorie' di cocaina, ciò inducendo 'legittimi interrogativi' sulla concreta destinazione dello stupefacente.
In particolare, il giudice della riparazione si sofferma sulla mancata spiegazione, in sede di interrogatorio di garanzia, dell'utilizzo dei termini 'coso' e 'scarpe', rimasti privi di significato, al contrario del termine 'cene', immediatamente chiarito dalla ricorrente, il che ha indotto il G.I.P. a ritenere che l'utilizzo di detti vocaboli fosse riferibile ad acquisti di stupefacenti, non essendo il loro senso ricavabile aliunde.
7. La Corte, dunque, individua due diverse condotte, che ritiene connotate da colpa grave, la prima inerisce alla continuatività degli acquisti, ed è di carattere extraprocessuale, la seconda, di carattere processuale, riguarda il mancato chiarimento, in sede di interrogatorio di garanzia, circa l'utilizzo di alcune delle parole nelle conversazioni intercettate, che, restando 'oscure', non hanno consentito al G.I.P. di eliderne la rilevanza probatoria. La distinzione, peraltro, sottolineata dalla stessa ordinanza impugnata, assume particolare importanza, posto che la condotta extraprocessuale rileva nell'emissione della misura e quella processuale, come descritta, incide sul mantenimento della misura cautelare.
Invero, la ricorrente non sembra dubitare dell'apparenza del reato al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, soffermandosi piuttosto sulla fase successiva, ritenendo che la desambìguazione derivante dalle delucidazioni fornite dall'interessata al G.I.P., da un lato, consentisse al medesimo di escludere la sua partecipazione ad episodi di spaccio, dall'altro, impedisse di configurare come gravemente colposa e sinergicamente connessa con il mantenimento della misura la condotta dell'indagata.
8. Ebbene, va rilevato che il ragionamento contenuto nell'ordinanza impugnata appare manifestamente viziato sotto il profilo logico, posto che, senza valorizzare in alcun modo il contributo offerto in sede di interrogatorio di garanzia, da parte dell'indagata, che, in quell'occasione, chiarì il significato di una pluralità di termini utilizzati nei dialoghi intercettati, anche riconoscendo che alcune parole si riferivano effettivamente all'acquisto di droga (cene per venti, cene per dodici), e senza soffermarsi sul fatto che alcuni dei vocaboli ritenuti ambigui si sono rivelati effettivamente riferibili al loro significato proprio (martelli pneumatici, vino), come dalla medesima affermato, si concentra solo su quelli in relazione ai quali ella non fornì alcuna spiegazione (coso, scarpa), successivamente ritenuti dal giudice di appello generici e non evocativi della sostanza stupefacente.
9. Una simile parcellizzazione delle dichiarazioni della ricorrente, nondimeno, che connette alla sola mancata decifrazione di parole, poi risultate prive di significato, la sussistenza di un comportamento idoneo a contribuire al mantenimento della misura, pur nell'ambito di una complessiva dichiarazione con la quale l'interessata ha reso esplicite le espressioni effettivamente ambigue ('cene per venti, cene per dodici') ed ha confermato l'oggettiva corrispondenza di altri vocaboli utilizzati al loro significato proprio, come risultato dalla sentenza di assoluzione, tralascia di rappresentare in che cosa sia consistita la macroscopica imprudenza che ha contribuito al mantenimento della misura.
Non si versa, infatti, in un'ipotesi di mancata risposta all'interrogatorio, che può legittimare, laddove l'interessato possa fornire elementi di chiarimento e scelga di non farlo, la censura di grave colposità della condotta, per avere contribuito al mantenimento dell'apparenza investigativa. Né si versa in un'ipotesi di falsa dichiarazione che, proprio perché consapevolmente orientata a nascondere la verità parimenti costituisce comportamento ostativo al disvelamento della verità processuale, e quindi intralcia il corretto svolgimento delle indagini.
Si è piuttosto di fronte ad un'incompletezza -risultata priva di significato- che, nondimeno, va inquadrata nell'interezza della dichiarazione dell'allora indagata, la quale anziché negare gli acquisti, ha svelato il significato delle espressioni realmente connesse con l'acquisto dello stupefacente, mentre ha ricondotto il senso di altre conversazioni all'oggetto che era loro proprio e che corrispondeva al significato palese delle parole, come successivamente accertato. Sicché il non avere fornito una spiegazione alternativa all'utilizzo delle parole 'coso' e 'scarpe', nell'ambito di una dichiarazione dì natura sostanzialmente ammissiva degli acquisti, non può di per sé essere inquadrato quale comportamento gravemente colposo, posto che il loro utilizzo, come poi ritenuto dal giudice del merito, è risultato 'generico' e non connesso con episodi di cessione.
10. Proprio per il contenuto complessivo e collaborante delle dichiarazioni dell'interessata, infatti, la Corte, affrontando il controllo sulla colpevolezza del mantenimento della misura, avrebbe dovuto confrontarsi con l'incidenza di quello specifico silenzio sul quadro indiziario a disposizione dell'autorità giudiziaria, al fine di verificare se esso abbia assunto un significato tale per cui chiarire il senso delle parole 'coso' e 'scarpe', avrebbe indotto il giudice della cautela a non mantenere il provvedimento restrittivo.
11. Benché quanto fin qui esposto sia sufficiente ad accogliere il ricorso, va, nondimeno, introdotta qualche osservazione anche sull'ulteriore condotta considerata dalla Corte territoriale come 'autonomamente ostativa', rinvenuta nei continui riformimenti di sostanza stupefacente, per i quali Monica Cavada si rivolgeva a _Mon Boateng utilizzando un linguaggio criptico.
12. Con la censura sviluppata sul punto la ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la pluralità degli acquisti di per sé non può costituire ragione ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione se non a costo di ritenere legittima l'emissione di una misura cautelare per i consumatori di stupefacenti. A ciò aggiunge che non possono desumersi -come invece fa l'ordinanza- dalla continuatività degli acquisti legittimi interrogativi sulla concreta destinazione della droga, non essendo in ogni caso possibile fondare l'emissione di una misura cautelare sul mero sospetto.
13. Per la verità, la doglianza in parte travisa il ragionamento contenuto nell'ordinanza, che non legittima affatto l'adozione di una misura cautelare sulla base di meri sospetti, né per il solo fatto della pluralità degli acquisti. Il provvedimento, infatti, collega la continuità con l'elemento della quantità, come risultante dalle richieste di Cavada a Boateng (cene per dodici ecc.) e da ciò trae la ragionevolezza della valutazione -ancorché erronea- fatta propria dal giudice della cautela sulla destinazione a terzi. Si tratta di una motivazione scevra da vizi che incontra il solo limite della mancanza di confronto con quanto emerso nel corso dell'interrogatorio di garanzia, momento nel quale la ricorrente fornisce gli elementi, in suo possesso, utili a dipanare il quadro indiziario, dando le spiegazioni richieste sul linguaggio utilizzato.
Da quel momento, dunque, la condotta colposa, consistita nell'imprudenza dei contatti continuativi con lo spacciatore, cessa posto che ella svela la codificazione delle espressioni cui i due ricorrono proprio in relazione agli episodi che interessano la droga, chiarendo che le altr conversazioni non riguardano la droga, come infatti successivamente emerge in giudizio.
14. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
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