Italian Court dismisses appeal against negligent homicide conviction for speeding and phone use in traffic accident.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Farabella's appeal inadmissible regarding his conviction for negligent homicide. The appellate court confirmed that Farabella lost control of his vehicle due to excessive speed, an illegal overtaking maneuver, and distraction from using a mobile phone, while rejecting his claim of being forced to swerve by an unseen car. The court ruled that the lower judges' detailed factual findings on the accident dynamics were immune from review and that sentencing discretion regarding mitigating factors cannot be challenged in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation holds that appellate court findings of fact regarding the reconstruction of criminal events are immune from review in cassation proceedings unless they are logically contradictory or unsupported by the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ,5cluret\iz-2oL sul ricorso proposto da: FARABELLA LUIGI nato a BATTIPAGLIA il 04/01/1947 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolt al Consigliere CARLA MENICH udito il Pubblico inistero, in persona del SostituoPuratore SIMONE PERELLI che ha c cluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno con sentenza in data 26 giugno 2020 confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di Farabella Luigi, quale responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
2. Rilevava in fatto che il Farabella, percorrendo la s.p.278 di Agropoli alla guida della sua auto Mercedes, a causa della velocità sostenuta, superiore al limite di 50 km/h esistente in loco, effettuando una manovra azzardata di sorpasso non consentita ed utilizzando un cellulare, aveva perso il controllo del mezzo, anche a causa delle scadenti condizioni di gommatura degli pneumatici, ed aveva colliso frontalmente con l'autovettura Fiat Punto che viaggiava regolarmente sull'opposta corsia di marcia, provocando la morte del conducente Albino Vincenzo. La dinamica del sinistro veniva così ricostruita in base alla deposizione del testimone oculare Scola Antonio, che precedeva di pochi metri l'auto della vittima ed aveva assistito allo scontro guardando nello specchietto retrovisore, ai rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale ed alla relazione del consulente tecnico del P.M., Ing. Alessio Bertini.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, prospettando due motivi. Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro, con particolare riferimento all'accertamento della velocità della Mercedes, all'attendibilità del teste Scola ed al difetto totale di istruttoria con riguardo all'alternativa dinamica riferita dai Falabella, di essere stato cioè costretto ad una repentina sterzata a sinistra per evitare lo scontro con un'altra autovettura che si era improvvisamente trovato davanti, della quale non era riuscito a rilevare né il tipo né la targa. Con il secondo si duole trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di mera equivalenza con la contestata aggravante, nonostante l'avvenuto risarcimento del danno.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo attiene alla ricostruzione della dinamica del fatto, sulla quale i giudici di merito hanno offerto dettagliata e precisa motivazione sulla scorta del compendio istruttorio, rimarcando che l'urto era avvenuto al centro della corsia di pertinenza dell'auto della vittima (così i rilievi planimetrici e fotografici della polizia stradale), che il sorpasso in quel tratto di strada non era consentito, che la velocità della Mercedes - pur non potendo essere determinata con assoluto certezza - era comunque superiore al limite consentito, che il Falabella era distratto nella guida dall'uso del telefono cellulare.
Tutte gravissime violazioni delle norme del codice della strada, oltre che della normale prudenza, che hanno determinato l'evento mortale. Quanto alla vettura che avrebbe invaso la corsia di pertinenza dell'imputato ed avrebbe quindi costituito un fattore eccezionale idoneo ad interrompere il nesso di causalità o quanto meno a contribuire alla causazione dell'evento in oggetto, i giudici di merito hanno ritenuto tale versione dei fatti offerta dal Falabella meramente teorica ed ipotetica ed anzi decisamente smentita dalle risultanze concrete dell'istruttoria compiuta.
La motivazione sul punto è immune da censure e priva di aporie logiche, come tale non sindacabile in sede di legittimità.
3. Manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Per giurisprudenza assolutamente pacifica, infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243;
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Conseguentemente, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). La Corte territoriale ha - nella specie - evidenziato la notevole portata offensiva della condotta e la pluralità dei profili di colpa specifica ravvisabili nel comportamento dell'imputato ed ha escluso la possibilità di un bilanciamento più favorevole rispetto a quello accordato dal Tribunale in termini di equivalenza, in mancanza di elementi positivi idonei allo scopo, neppure dedotti.
Anche in questa sede del resto il ricorrente continua a fare riferimento all'avvenuto risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice della Mercedes, circostanza già valutata proprio ai fini della concessione delle attenuanti generiche.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento elle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2021 Il Consi ensore Il Presidente Cada ni