Sentenza — n. 28179/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 8 aprile 2019 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca nei confronti di Gagliano Antoni%.;. quale responsabile del reato di furto aggravato di acqua (art.624, 625 n.2 cod.pen.), ai danni della società "Girgenti Acque s.p.a.", gestore del servizio idrico nella provincia di Agrigento.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28179/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'invito ad eleggere il domicilio era stato formulato ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.proc.pen. con l'informazione di garanzia contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato presso la residenza in Sciacca, luogo di domicilio legale dell'imputato, che, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio successiva, doveva costituire il primo luogo di notificazione, con la conseguenza che solo in caso di impossibilità di procedere alla notificazione in tale luogo (via Euno n.50, Sciacca) poteva essere regolarmente notificato l'atto al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161 n.4, cod.proc.pen.
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la seguente E T E sul ricorso proposto da: GAGLIANO ANTONINO nato a PALERMO il 03/03/1984 avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazioneyDta dal Consigliere CARLA MEN ETTI; udito il Pub " o Ministero, in persona del Sstlfto Procuratore SIMONE PERELLI che h concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 aprile 2019 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca nei confronti di Gagliano Antoni%.;. quale responsabile del reato di furto aggravato di acqua (art.624, 625 n.2 cod.pen.), ai danni della società "Girgenti Acque s.p.a.", gestore del servizio idrico nella provincia di Agrigento.
2. Secondo quanto ricostruito in fatto dai giudici di merito, all'esito di un sopralluogo effettuato dai tecnici di detta società il 19 luglio 2013, era stato rinvenuto un tubo di politilene innestato, all'interno di un pozzetto di derivazione, alla rete generale di distribuzione, che oltrepassava il cancello del villino dell'imputato, abitato in periodo estivo, e che, previa apertura di una valvola, consentiva il deflusso dell'acqua all'interno della proprietà privata. La Corte territoriale, ritenuto l'allaccio perfettamente idoneo a captare l'acqua presente nel pozzetto, escludeva che si trattasse di un tentativo e pertanto disattendeva la tesi difensiva volta all'applicazione dell'art.49 cod.pen.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due distinti motivi. 3.1. Con il primo deduce violazione degli artt.49, comma 2, e 624 cod.pen. per inoffensività della condotta contestata. La Corte di Appello é incorsa in un errore di diritto nel ritenere non configurabile il tentativo, atteso che nel motivo di gravame la difesa aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato stante la mancanza di prova della res furtiva e della sua quantità, con conseguente impossibilità di accertare la lesività della condotta ascritta all'imputato. 3.2.
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale con riferimento agli artt.157 e 161, commi 2 e 4, cod.proc.pen. Osserva che l'imputato non ha mai ricevuto il decreto di citazione diretta a giudizio di appello per violazione delle norme processuali in materia, essendo stata la notifica eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art.157, comma 8 bis, cod.proc.pen. e non nel luogo in cui era stato notificato il primo atto all'imputato, identificato ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.proc.pen. La Corte di Palermo ha rigettato l'eccezione sollevata tempestivamente dalla difesa affermando che la notifica del decreto di citazione in appello poteva essere eseguita presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art.157, comma 8 bis cod.proc.pen., perché l'imputato non aveva eletto il domicilio.
L'invito ad eleggere il domicilio era stato formulato ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.proc.pen. con l'informazione di garanzia contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato presso la residenza in Sciacca, luogo di domicilio legale dell'imputato, che, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio successiva, doveva costituire il primo luogo di notificazione, con la conseguenza che solo in caso di impossibilità di procedere alla notificazione in tale luogo (via Euno n.50, Sciacca) poteva essere regolarmente notificato l'atto al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161 n.4, cod.proc.pen.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1, il ricorso impone le considerazioni che seguono.
2. Appare prioritario l'esame del primo motivo, riguardando la notifica della citazione in appello. Si sostiene che, non avendo l'imputato mai eletto o dichiarato domicilio, le notificazioni successive alla prima, ai sensi dell'art.161 n.2 c.p.p., dovevano avvenire nel luogo di notifica del decreto ex art.415 bis c.p.p. cioè alla residenza di Sciacca e solo in caso di impossibilità presso il difensore ai sensi del 161 comma 4. La censura, ripetitiva di analoga eccezione correttamente disattesa dalla Corte territoriale alla udienza del giorno 8 aprile 2019, è priva di fondamento. L'art.157, comma 8-bis, del codice di rito specifica infatti che in caso di nomina di difensore di fiducia le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore medesimo. Non si ravvisa pertanto alcuna ipotesi di nullità.
3. Anche il primo motivo appare infondato, in quanto si risolve in censure di mero fatto, che tendono ad una diversa lettura delle risultanze probatorie, attentamente valutate dalla Corte di Appello, la quale si è soffermata sulla oggettiva idoneità della tubazione ad addurre abusivamente acqua all'abitazione dell'imputato, mediante l'apertura di una semplice valvola. E' vero che la Corte sbaglia nel richiamare l'art.56 c.p. che riguarda il delitto tentato, tuttavia secondo la situazione accertata dai tecnici della Girgenti Acque circa, appunto, la concreta idoneità della tubazione, previa apertura di una valvola, a portare l'acqua all'interno della proprietà del Gagliano, non poteva parlarsi di reato impossibile, essendo incerto unicamente il quantitativo di acqua prelevato nel tempo.
4. Per tali ragioni il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 luglio 2021 Il Consigl sore Il Presidente Carla •