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Sentenza — n. 28176/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28176/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28176/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente 5 t z sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BARUFFA LUCIO nato a DESENZANO DEL GARDA il 20/10/1993 avverso la sentenza del 23/01/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svol dal Consigliere CARLA MENICHETTI-, udito il Pubblico mistero, in persona del SostitutoPfatore SIMONE PERELLI che ha c cluso chiedendo

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28176/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Secondo univoca e costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez.4, n.5061 del 13/01/2010, Rv.246647, ribadita da Sez.4, n.6528 del 09/01/2018, rv.272207), in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuto esito positivo della messa alla prova, che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art.221, comma 2, C.d.S., potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata abbandono del procedimento per infrazione stradale sospensione di pena esame d'idoneità alla guida sospensione dell'istruzione
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Testo completo

a seguente 5 t z sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BARUFFA LUCIO nato a DESENZANO DEL GARDA il 20/10/1993 avverso la sentenza del 23/01/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svol dal Consigliere CARLA MENICHETTI-, udito il Pubblico mistero, in persona del SostitutoPfatore SIMONE PERELLI che ha c cluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre per violazione di legge avverso la sentenza con la quale il G.I.P. del Tribunale cittadino, nel dichiarare di non doversi procedere nei confronti di Baruffa Lucio per essere il reato di cui all'art.186, comma 2, lett.c) e 2 bis Codice della Strada a lui ascritto estinto per esito positivo della messa alla prova, ha omesso la trasmissione degli atti al Prefetto ai sensi dell'art.224, comma 3, stesso codice, per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

2. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso in senso conforme all'impugnazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Secondo univoca e costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez.4, n.5061 del 13/01/2010, Rv.246647, ribadita da Sez.4, n.6528 del 09/01/2018, rv.272207), in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuto esito positivo della messa alla prova, che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art.221, comma 2, C.d.S., potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 6 luglio 2021 Il Consigli e ore Il Pre idente Carla etti Fra ncescoftCiampi DEP"'ST/7,1 3 2' 21 1.1,1G. 2