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Sentenza — n. 28175/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28175/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28175/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 6 novembre 2019, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di Calaiero Massimiliano in relazione ai reati di evasione e di furto di energia elettrica. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, prospettando vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità. Quanto al reato di evasione, ne sostiene la insussistenza sotto il profilo dell'elemento psicologico, essendo stato sorpreso dai Carabinieri sul pianerottolo sottostante la sua abitazione; quanto al furto dell'energia elettrica, deduce che non aveva effettuato alcun allaccio abusivo né manomesso il contatore perché l'abitazione era in precedenza gestita dalla madre, poi deceduta.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28175/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso. La difesa, con breve memoria, ha insistito nell'accoglimento dei motivi.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti sottrazione di energia braccialetto elettronico denuncia spontanea complicità in sottrazione d'imposta
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Testo completo

la seguente ,SOTEI\)rig sul ricorso proposto da: CALAIERO MASSIMILIANO nato a TARANTO il 24/12/1982 avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svp4ta dal Consigliere CARLA MENICH ; udito il Pubbli Ministero, in persona del Sostitut rocuratore SIMONE PERELLI che haedluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 6 novembre 2019, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di Calaiero Massimiliano in relazione ai reati di evasione e di furto di energia elettrica.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, prospettando vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità. Quanto al reato di evasione, ne sostiene la insussistenza sotto il profilo dell'elemento psicologico, essendo stato sorpreso dai Carabinieri sul pianerottolo sottostante la sua abitazione; quanto al furto dell'energia elettrica, deduce che non aveva effettuato alcun allaccio abusivo né manomesso il contatore perché l'abitazione era in precedenza gestita dalla madre, poi deceduta.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso. La difesa, con breve memoria, ha insistito nell'accoglimento dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente prospettato motivi già sottoposti all'esame della Corte territoriale, e rigettati con motivazione congrua che non si presta a censure.

2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art.385 cod.pen., deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, ai fini di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Cass.n.4830/2014): il concetto di abitazione, ai fini dell'applicazione della norma in questione, ricomprende dunque le aree private di uso esclusivo e non anche, nel caso di edifici condominiali, le parti comuni (Cass.n.13825/2017).

Integra dunque il reato in parola la condotta dell'imputato che è uscito dalla propria abitazione nella consapevolezza di trovarsi in uno spazio condominiale, esterno al luogo di detenzione domiciliare, come ben rimarcato dai giudici di appello.3. Del pari manifestamente infondate le considerazioni espresse nuovamente dal difensore in ordine al furto di energia elettrica, dal momento che il Calaiero, dopo la morte della madre, continua ad utilizzare l'appartamento dotato di un allaccio abusivo alla rete Enel e dunque ad usufruire dell'erogazione nonostante la pregressa disattivazione della fornitura.

Anche con riguardo a detto reato la motivazione dell'appellata sentenza è immune da vizi di legittimità.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2021 Il Consigli nsore Il Presidente Carla W etti FrancescØ1Mria Ciampi .'')EPOE;;TATO R-J CA2:2 LER