Sentenza — n. 28172/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7/2/20 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, riqualificato il reato originariamente ascritto all'imputato Fall Abram Lamp nella fattispecie di tentato furto aggravato dall'art.625, comma 1, n. 7 cod. pen., ha assolto il predetto imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerate senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL ABRAM LAMP nato il 11/05/1976 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 7/2/20 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, riqualificato il reato originariamente ascritto all'imputato Fall Abram Lamp nella fattispecie di tentato furto aggravato dall'art.625, comma 1, n. 7 cod. pen., ha assolto il predetto imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, che lamenta (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen; contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della suddetta aggravante. La sentenza sarebbe meritevole di annullamento perché viziata. Il giudice ha riqualificato il furto consumato in furto tentato stante la continua e diretta osservazione dell'imputato ad opera della persona offesa, precisando che, per tale motivo, l'imputato non ha mai conseguito neppure momentaneamente il possesso della cosa (una bottiglia di vino).
Perché vi sia esposizione alla pubblica fede, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve essere soddisfatta non solo la condizione che il bene si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma anche che su di esso non gravi la diretta e continua custodia del proprietario o di persona addetta alla vigilanza. Nel caso in esame il tentativo di furto si è realizzato in una trattoria di piccole dimensioni, sotto lo sguardo vigile del padre della proprietaria. Costui ha monitorato tutta l'azione delittuosa mantenendo uno stretto controllo e intervenendo mentre il ricorrente cercava di occultare la bottiglia sotto il giubbino.
Le ragioni addotte dal collegio per configurare la fattispecie del tentativo risulterebbero incompatibili con il riconoscimento dell'aggravante.
3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerate senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
4. Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione dei reato, essendo decorsi oltre sette anni e mezzo dalla data di consumazione (27/11/2013). Deve rilevarsi come il ricorso in esame non presenti profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze proposte: realmente si colgono profili di contraddittorietà nel riconoscimento dell'aggravante contestata rispetto alla ricostruzione del fatto a cui è pervenuta la Corte di merito. Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata.
5. E' appena il caso di rilevare come risulti superfluo qualsiasi approfondimento nel merito, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato.
6. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mahar ia Bruno Frances piana Ci