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Sentenza — n. 28171/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28171/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28171/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.M. del Tribunale di Padova, pronunciando nei confronti di COPPO GIORDANO, con sentenza del 7/10/2019, applicava nei confronti dello stesso, unificati i reati in contestazione sotto il vincolo della continuazione, la Pena, con- dizionalmente sospesa, di mesi 9 e giorni 10 di reclusione to ed euro 1000 di ammenda per i reati di cui agli artt. dall'art. 186 comma 2 lett. c e 189 co. 1 e 6 c.d.s. commessi in Cadoneghe il 22/7/2017 Con la pronuncia veniva disposta anche la sospensione della patente di guida per un anno.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 620 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28171/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, dovendosi eliminare la relativa statuizione; e va altresì annullata, senza rinvio, limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzioni che vanno applicate.2. La norma di cui all'art. 186 CDS, comma 2 quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 otto- bre 2007, n. 160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle san- zioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata sanzione per violazione stradale reato grave di stupefacenti contravvenzione per eccesso di velocità altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Del resto, già alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza") è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 620 cod. proc. pen
Al contempo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca della patente, appartenente all'imputato, sanzioni che possono essere pertanto direttamente applicata da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14432/2007
2019, Bruno, n.m.; Sez. 1, n. 14432/2007; Sez.
Sez. 1, n. 29709/2007
14432/2007; Sez. 1, n. 29709/2007; Sez.
Sez. 4, n. 35703/2007
29709/2007; Sez. 4, n. 35703/2007; Sez.
Sez. 1 n. 13691/2008
35703/2007; Sez. 1 n. 13691/2008).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: COPPO GIORDANO nato a PADOVA il 04/08/1979 avverso la sentenza del 07/10/2019 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.Lucia Odello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. A

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.M. del Tribunale di Padova, pronunciando nei confronti di COPPO GIORDANO, con sentenza del 7/10/2019, applicava nei confronti dello stesso, unificati i reati in contestazione sotto il vincolo della continuazione, la Pena, con- dizionalmente sospesa, di mesi 9 e giorni 10 di reclusione to ed euro 1000 di ammenda per i reati di cui agli artt. dall'art. 186 comma 2 lett. c e 189 co. 1 e 6 c.d.s. commessi in Cadoneghe il 22/7/2017 Con la pronuncia veniva disposta anche la sospensione della patente di guida per un anno.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Pro- curatore Generale della Repubblica di Venezia, deducendo violazione dell'art. 186 comma 2 bis CDS, in relazione alla omessa revoca della patente di guida. La sentenza impugnata - ci si duole- avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida come dispone il comma 2 bis dell'art. 186 CDS. Il P.G. ricorrente ricorda che il tasso alcolemico riscontrato era pari a 2,48 g/I e, pertanto, doveva essere comminata la sanzione amministrativa della revo- ca della patente, prevista in caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico rientrante nella fascia della lettera c) dell'art. 186 CDS. Peraltro -aggiunge- la misura della sospensione della patente di guida è comunque errata, in quanto la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett.

c) va da uno a due anni, e andava raddoppiata in ragione dell'altruità del mezzo, non potendo, pertanto, in alcun caso essere computata in anni uno. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni con- seguente statuizione di legge nella parte relativa alla omessa statuizione della revoca della patente di guida.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, dovendosi eliminare la relativa statuizione; e va altresì annullata, senza rinvio, limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzioni che vanno applicate.2. La norma di cui all'art. 186 CDS, comma 2 quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 otto- bre 2007, n. 160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle san- zioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Del resto, già alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27.5.1998, Bosio, Rv. 210981). E ha poi precisato questa Corte di legittimità che ha precisato come, con la senten- za emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applica- te le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (cfr. ex multis Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871, proprio relativa ad una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida).

In punto di ammissibilità dell'odierno ricorso le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno precisato che, anche dopo la novella legislativa che ha inte- ressato l'art. 448 c. 2 bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23.6.2017 n. 103, vigente dal 3 agosto 2017 (secondo cui oggi il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la senten- za di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza") è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez.

Un. n. 21369 del 26/09/2019, PG C/ MELZANI SAYMON, Rv. 279349).

3. Ebbene, fondatamente il PG ricorrente rileva che il giudice del patteggia- mento avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida dell'imputato (e non la mera sospensione). Ed invero, ancorché non sia richiamato in imputazione il comma 2bis dell'art. 186 c.d.s. l'aggravante di aver provocato un incidente di cui a tale nor- ma viene chiaramente contestata in fatto (ove si legge "cagionando sinistro stra- dale).Ebbene, ai sensi dell'art. 186 co. 2 bis c.d.s., infatti, la revoca della patente va disposta obbligatoriamente qualora il conducente, in stato di ebbrezza con tasso superiore ad 1,5 g/l, provochi un incidente stradale (ed il fatto per cui si procede è successivo al 29/7/2010, data della modifica legislativa che ha intro- dotto tale previsione).

Questa Corte di legittimità ha, condivisibilmente, ancora di recente, ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, pre- vista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalen- za delle circostanze attenuanti generiche - il che, peraltro, nel caso che ci occu- pa non è accaduto- non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussi- stenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indi- cata aggravante (così, ex multis, questa sez. 4, n. 7821 del 6.2.2015, Luongo, rv. 262446; sez. 4, n. 17679 del 20.3.2014, Lanzo, rv. 259232).

Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della disposizione ("la patente di guida è sempre revocata"), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inte- so imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della san- zione alla sola presenza dell'aggravante richiamata. Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nel l'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale.

Ne consegue che, ai fini che qui interessano, alcuna rilevanza può essere attribuita alla contestuale concessione di circostanze atte- nuanti, ancorché dichiarate prevalenti, non valendo il giudizio di comparazione tra circostanze ad elidere la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'aggravante in argomento (cfr. Sez. 4, n. 18806 dell'11/4/2019 n.m.; conf. Sez. 4 n. 132 del 28/11/2018 dep. 2019, Bruno, n.m.; Sez. 1, n. 14432/2007; Sez. 1, n. 29709/2007; Sez. 4, n. 35703/2007; Sez. 1 n. 13691/2008).

Sussiste, dunque, la lamentata violazione di legge.

4. Tanto rilevato, deve osservarsi che va annullata senza rinvio la sentenza nella parte in cui il giudice ha illegittimamente applicato una sanzione ammini- strativa (la sospensione della patente di guida) in luogo di un'altra anch'essa ob- bligatoria. Al contempo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca della patente, appartenente all'imputato, sanzioni che possono essere pertanto direttamente applicata da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. (cfr. questa Sez. 4 nn. 3969 del 12/1/2021, Carusi, non mass.; conf. nn. 8022/2014, Rv. 258622; n. 49221/2012, Rv. 253971). Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera le- gittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; annulla altresì la sentenza stessa limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione che applica. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021 I