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Sentenza — n. 28169/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28169/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28169/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15/2/2019, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Sannino aro avverso la sentenza resa in data 2/11/2016 dal Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto responsabile il predetto Sannino del reato dì cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002., condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. L'imputato, per quanto qui rileva, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l'assoluzione dal reato a lui ascritto per difetto dell'elemento soggettivo del reato ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. 115/2002, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28169/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'infondatezza delle argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato. Seppur in forma stringata, si legge nel ricorso, erano state poste questioni sulle quali il giudice di primo grado non si era soffermato, riguardanti la genericità della imputazione e il difetto dell'elemento soggettivo del reato. La decisione adottata "de plano" sarebbe stata assunta in violazione dell'art.591 cod. proc. pen.: l'atto di appello conteneva esplicita richiesta di riforma della sentenza di primo grado sotto molteplici profili, sia di carattere processuale che dì merito, devolvendo precisi punti alla cognizione del giudice di merito.

Parole chiave

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deposizione inattendibile mancata comparizione all'udienza testimonianza della vittima censura dell'accertamento dei fatti verdetto di colpevolezza accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. 115/2002
Con sentenza del 15/2/2019, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Sannino aro avverso la sentenza resa in data 2/11/2016 dal Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto responsabile il predetto Sannino del reato dì cui all'art. 95 d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
Ebbene, sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANNINO CIRO nato a NAPOLI il 05/02/1972 avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAR1AROSARIA BRUNO /t:›

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 15/2/2019, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Sannino aro avverso la sentenza resa in data 2/11/2016 dal Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto responsabile il predetto Sannino del reato dì cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002., condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. L'imputato, per quanto qui rileva, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l'assoluzione dal reato a lui ascritto per difetto dell'elemento soggettivo del reato ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Si evidenziava come i modesti redditi percepiti dal ricorrente (pari ad euro 521,00) fossero di gran lunga inferiori alla soglia prevista per l'ammissione al beneficio, lamentando la inoffensività della condotta e la insussistenza del dolo. Si richiamavano in proposito gli orientamenti espressi in sede di legittimità, in base ai quali la sussistenza dette condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, sebbene non impedisca l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, D.P.R. 115/2002, può assumere rilievo con riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta colposa.

La Corte di appello ha ritenuto un difetto di specificità dei motivi di gravame, sostenendo come il giudice di primo grado avesse offerto compiuta risposta alle doglianze difensive.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'infondatezza delle argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato. Seppur in forma stringata, si legge nel ricorso, erano state poste questioni sulle quali il giudice di primo grado non si era soffermato, riguardanti la genericità della imputazione e il difetto dell'elemento soggettivo del reato. La decisione adottata "de plano" sarebbe stata assunta in violazione dell'art.591 cod. proc. pen.: l'atto di appello conteneva esplicita richiesta di riforma della sentenza di primo grado sotto molteplici profili, sia di carattere processuale che dì merito, devolvendo precisi punti alla cognizione del giudice di merito.

3. Il P.G., con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 co. 8 di. 137/2020, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

4. Ebbene, sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato.Occorre tener conto dei periodi di sospensione intervenuti in corso di giudizio, pari a complessivi giorni 357 (dall'11/11/15 al 2/11/16 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense). Non ricorrono le condizioni per applicare l'ulteriore sospensioni prevista dall'ad. 83, comma 3-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, essendo il procedimento che occupa pervenuto in Cassazione in data 4/10/2019.

In base ai principi enunciati nella recente pronuncia a Sezioni Unite Senna, tale sospensione si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell'essere pendenti dinanzi alla Corte di cessazione e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 [Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 Rv. 280432 - 01:"In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del di. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell'essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di essere pervenuti alta cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per i procedimenti pervenuti dal 9 marzo, l'effetto sospensivo sì produce a partire dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto il comma 3-bis dell'art.83, mentre per quelli iscritti in data successiva al 30 aprile 2020, la sospensione opera fin dal momento della loro iscrizione)".

Quanto alla sospensione prevista ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. 18/20, risulta che il ricorso, fissato originariamente per l'udienza del 23/4/20, è stato rinviato all'udienza del 15/5/20 per le disposizioni adottate a seguito dell'emergenza epidemiologica. Si deve ritenere, sulla base di tali risultanze, che il procedimento nei confronti del Sannino sia rimasto sospeso nel giudizio di legittimità dal 9/3/2020 all'11/5/2020 per giorni sessantaquattro, posto che nel suddetto periodo è stato imposto il rinvio dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso.

Valutato anche tale periodo di sospensione, il reato, il cui termine massimo di prescrizione è di anni sette e mesi sei, risulta estinto alla data del 6/6/2020.

5. Deve rilevarsi come il ricorso in esame non presenti profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze proposte. Realmente l'aspetto riguardante l'elemento soggettivo del reato non aveva formato oggetto di riflessione nella pronuncia di primo grado. Pertanto, non potevano definirsi generiche ed aspecifiche le doglianze proposte dalla difesa nell'atto di appello.Sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata.

E' appena il caso di rilevare come risulti superfluo qualsiasi approfondimento nel merito, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato.

6. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te