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Sentenza — n. 28168/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28168/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28168/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Milano con sentenza del 10 gennaio 2020 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano con cui Abdelkader Fathallah è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6^ C.d.S. e 590 cod. pen. perché, alla guida di un autocarro, violando il divieto di svolta a sinistra, attraversava la corsia centrale' strada urbana, tagliando la strada al motociclo condotto da Luca Pellegrini, che la percorreva regolarmente, causandone la caduta,, eguivano lesioni personali, guaribili in giorni sei, e proseguiva la marcia, con il favore del semaforo verde, senza ottemperare all'obbligo di fermarsi.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen; Sentenza — n. 28168/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria, ai sensi dell'art. 23, comma 8,d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato di cui al capo c) per difetto della condizione di procedibilità, essendo intervenuta la remissione di querela, nonché per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione della trasmissione degli atti al Prefetto, con rigetto del ricorso nel resto.

Parole chiave

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delitto di fuga responsabilità per incidente stradale vittima di infortunio incidente motociclistico infrazione alle norme della circolazione corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
Con il secondo motivo chiede che venga dichiarato estinto il reato di cui all'art. 590 cod. pen., descritto al capo c) della rubrica, per intervenuta remissione della querela proposta dalla parte offesa, in data 25 maggio 2020, che produce, con conseguente difetto della condizione di procedibilità.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FATHALLAH ABDELKADER nato il 11/05/1977 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 10 gennaio 2020 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano con cui Abdelkader Fathallah è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6^ C.d.S. e 590 cod. pen. perché, alla guida di un autocarro, violando il divieto di svolta a sinistra, attraversava la corsia centrale' strada urbana, tagliando la strada al motociclo condotto da Luca Pellegrini, che la percorreva regolarmente, causandone la caduta,, eguivano lesioni personali, guaribili in giorni sei, e proseguiva la marcia, con il favore del semaforo verde, senza ottemperare all'obbligo di fermarsi.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.

3. Con il primo motivo, chiede che venga dichiaratal'estinzione dei reati ascritti, per decorso del termine di prescrizione, essendo il fatto risalente al 29 gennaio 2014.

4. Con il secondo motivo chiede che venga dichiarato estinto il reato di cui all'art. 590 cod. pen., descritto al capo c) della rubrica, per intervenuta remissione della querela proposta dalla parte offesa, in data 25 maggio 2020, che produce, con conseguente difetto della condizione di procedibilità.

5. Con il terzo motivo, fa valere l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 6 C.d.S. ed il vizio di motivazione. Rileva che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto provato l'urto fra l'autocarro condotto dal ricorrente ed il motociclo condotto dalla parte offesa, sulla base della visione dei filmati delle telecamere presenti nella zona, ,(1-,11 riproduzioni fotografiche dell'incrocio di cui alla comunicazione della notizia di reato, nonché delle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito di avere subito danni alla moto.

Osserva che la collisione fra veicoli non è stata, in alcun modo, provata, essendo ripresa solo la moto a terra, mentre il conducente del motoveicolo ha affermato di aver frenato e di essersi volontariamente buttato per terra sulla destra, all'altezza della parte posteriore del mezzo condotto da Fathallah, proprio perché alla sua sinistra c'era il furgoncino, rotolando a terra per un paio di metri. Ricorda che non solo la persona offesa non ha provato di avere subito danni alla moto, come dedotto, avendola, a suo dire, rottamata, ma che Fathallah è stato assolto dal reato di cui all'art. 189, comma 7 C.d.S., con la formula 'perché il fatto non costituisce reato', avendo il giudice di prima cura ritenuto che il medesimo poteva non essersi accorto della necessità di dover prestare soccorso alle persone.

Ciò, nondimeno, equivale ad affermare che l'imputato può non essersi accorto dell'urto, o quantomeno, di uno scontro fra veicoli percepibile dal conducente. Dunque, essendo l'imputato stato assolto dal capo b) relativo alla violazione di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S., essendo il reato di cui al capo c) da ritenersi estinto per remissione di querela, in forza delle deduzioni formulate con il ricorso; egli va prosciolto dal reato di cui al capo a), per intervenuta prescrizione. Conclude, in subordine per l'annullamento della sentenza impugnata.

6. Con requisitoria, ai sensi dell'art. 23, comma 8,d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato di cui al capo c) per difetto della condizione di procedibilità, essendo intervenuta la remissione di querela, nonché per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione della trasmissione degli atti al Prefetto, con rigetto del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, preliminarmente, dichiararsi estinto il reato di cui all'art. 590 cod. pen., descritto al capo c) della rubrica, per difetto della condizione di procedibilità, essendo intervenuta, in data 25 maggio 2020, la remissione di querela, allegata al ricorso per cassazione.

2. In secondo luogo, deve escludersi che il reato di cui all'art. 189, comma 6 [capo a) dell'imputazione, sia estinto per prescrizione, stante il disposto degli artt.157 e 161 cod. pen., che determinano in sette anni e mezzo il tempo necessario al suo compimento, trattandosi di delitto che prevede una pena massima di anni tre di reclusione. Sicché esso si prescrive, alla data del 29 luglio 2021 (essendo il fatto risalente al 29 gennaio 2014), anche in assenza del calcolo di ulteriori periodi di sospensione.

3. Per dare soluzione al quesito proposto con il terzo motivo di ricorso, inerente alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 6, C.d.S., occorre richiamare l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Una recente pronuncia di questa Sezione (Cass Sez. 4, n. 42308 del 07/06/201ù7 - dep. 15/09/2017) riassume i termini della questione, chiarendo che "il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente al sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038;

Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016 , Rv. 266969). L'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve kt rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n.34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354;

Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del dei 12/03/2013, Rv. 255429.) 4. Ne consegue che, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429), per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito.

Effettività che si è in passato reputata insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep, 09/05/2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 - dep. 24/04/1995, Prestigiacomo, Rv. 201501).

5. Ora, nel caso di specie, il giudice di prima cura ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 189, comma 7 C.d.S. [capo b) della rubrica] con la formula 'perché il fatto non costituisce reato', ritenendo insussistente l'elemento soggettivo perché stante 'la repentina modifica del senso di marcia' da parte del conducente dell'autocarro, il quale svoltando a sinistra ha proseguito con il favore del semaforo verde, è possibile che egli 'non abbia visto la caduta della persona offesa sulla strada o comunque percepito con certezza la necessità di soccorso alle persone'. Ulteriormente precisando che la stessa persona offesa ha dichiarato di non saper riferire nulla in ordine alla visibilità di quanto accaduto, da parte dell'imputato. Mentre ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 189, comma 6, C.d.S. per non avere Fathallah adempiuto all'obbligo di fermarsi in conseguenza déll'impatto, del quale egli non può non essersi avveduto, anche tenuti in considerazione i danni riportati dal motoveicolo.

6. L'elemento discriminante, su cui entrambi i giudici di merito (avendo la Corte di appello confermato la sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S.), fondano la responsabilità per il reato di fuga, consiste nella consapevolezza dell'urto fra il furgone e la moto, accompagnata, anche se su questo le sentenze non si soffermano, dall'accettazione del rischio che da quella collisione sia derivato un danno alle persone. Rispetto a siffatta ricostruzione il ricorrente oppone, da un lato, l'assenza di prova dell'urto, mancando ogni elemento che dimostri sinanco la sussistenza dei danni a carico del motociclo coinvolto, dall'altro la contraddittorietà fra l'assunto secondo il quale l'imputato potrebbe non essersi reso conto della caduta della persona offesa, ben potendo non averla percepita con certezza -come affermato dallo stesso conducente della moto- e quello secondo il quale Fathallah non avrebbe ottemperato all'obbligo di fermarsi, pur non potendo non essersi reso conto dell'urto.

Ora, a questo proposito va ricordato che la disposizione di cui al primo comma dell'art. 189 C.d.S. introduce un obbligo generalissimo derivante dalla presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo, individuando nei soggetti coinvolti la titolarità della posizione di garanzia, cui impone l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Si tratta, invero, di un reato omissivo di pericolo (ex multis: Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 24535401), in relazione al quale il pericolo va accertato con valutazione ex ante e non ex post.

Sicché è dallo stesso verificarsi del sinistro che scaturisce l'obbigo imposto e "la sola condizione per la esigibilità della condotta descritta dall'art. 189, comma 6, C.d.S. e la punibilità della sua omissione è posta nella relazione di collegamento (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di guida dell'utente della strada (Sez.4, n.34138 del 21/12/2011, dep. 6/09/2012, Cilardi, Rv. 253745). In definitiva, l'art.189, comma 1, cod. strada, disponendo che «L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona», ha inteso attribuire all'espressione «incidente comunque ricollegabile al suo comportamento» il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il soggetto al quale è indirizzato l'obbligo previsto dal successivo comma 6" (Sez. 4, Sentenza n. 33761 del 17/05/2017, in motivazione).

Ciò che, dunque, rileva, in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S., configurabile anche quale dolo eventuale, è la mera consapevolezza, in capo all'agente, dell'essersi prodotto un sinistro che vede coinvolto il mezzo da lui condotto, dal quale possa essere derivato danno alle persone.

7. Ora, va chiarito che l'obbligo di fermarsi non è escluso nell'ipotesi di meri danni alle cose, avuto riguardo al disposto dell'art. 189, comma 5 C.d.S., che introduce una sanzione amministrativa, diversamente gradata a seconda del tipo di danno arrecato. E tuttavia, la distinzione fra l'ipotesi di cui al comma 5 ed il comma 6 della previsione normativa implica un accertamento di fatto, che riguarda la rappresentazione dell'utente della strada degli effetti del sinistro, essendo evidente che, per esempio, un urto contro auto parcheggiate, sulle quali non siano presenti persone, non può che comportare danni alle cose, mentre una collisione, o anche solo l'aver provocato con la condotta di guida una manovra di emergenza di un altro veicolo o di un pedone, pur in assenza di urti, implica di per sé la rappresentazione e la consapevolezza della possibilità di danno alle persone e determina l'obbligo previsto dall'art. 189, comma 1 C.d.S..

8. Ebbene, pur non esplicitando sino in fondo il ragionamento, le sentenze di merito riferiscono alla percezione dell'urto contro il furgone, la consapevolezza dell'imputato di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, da ciò facendo scaturire il suo obbligo di fermarsi, posto che egli stava percorrendo una strada urbana e che aveva posto in essere una manovra vietata, svoltando a sinistra, nonostante l'interdizione, tagliando la strada ai veicoli che provenivano da quel lato.

9. La contestazione introdotta con il ricorso in ordine alla ricostruzione del fatto, basata sull'assenza della prova dell'urto, mancando la dimostrazione dei danni alla moto, sulla cui consistenza i giudici fondano la certezza della rappresentazione da parte dell'imputato del verificarsi del sinistro, è motivo che non può essere oggetto di vaglio del giudice di legittimità. Come di recente ribadito, infatti, "Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito" (ex multis: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 273911).

10. Su questa premessa, va esclusa la contraddittorietà della sentenza di prima cura, come confermata da quella di appello, nella parte in cui afferma la compatibilità fra l'integrazione del dolo eventuale dei reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S. con l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 7 C.d.S., sulla base della considerazione che sebbene l'imputato non poteva non essersi accorto dell'urto, nondimeno, è possibile che egli non si sia avveduto del ferimento del conducente dei motoveicolo, posto che il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito, e quindi la rappresentazione, ancorché eventuale, del suo coinvolgimento, mentre il reato di cui al comma 6, implica solo la rappresentazione della generica possibilità del coinvolgimento di persone nel sinistro, a ciò correlando l'obbligo di fermarsi.

11. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio la sentenza .ct impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché il reato è estinto 1.1.3 per remissione di querela, rigettando il ricorso nel resto. w.•nn•• i CZ:*

P.Q.M.

t ? Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. <75 590 c. p.