Sentenza — n. 28166/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Sergio Mancini, Ruffino Del Parco, Colmbo Masi dai reati loro contestati, ha dichiarato non doversi procedere per l'intervenuta estinzione per prescrizione per i reati contravvenzionali e per quello di cui all'art. 590 cod.pen., mentre ha confermato la condanna di Maurizio Capaccetti, in qualità di assistente del direttore dei lavori, nonché dipendente e responsabile operativo della Sistem 2000 s.r.I., Manuela Tanori e Danila Capaccetti, in qualità di legali rappresentanti rispettivamente di Eurofutura 2001 s.r.l. e di Sistem 2000 s.r.I., esecutrici dei lavori di scavo nel cantiere, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. (per avere cagionato, in data 11 gennaio 2006, la morte di Giorgio Biferi, che, mentre scavava sul fondo di una trincea, profonda circa metri 5, all'interno di un cantiere, veniva travolto dal crollo di una delle pareti di terra, con colpa consistita il primo nella violazione degli artt. 4, 13, 14 d.P.R. n. 164 del 1956 e le seconde, oltre che di tali disposizioni, anche dell'art. 4, commi 1, 2, 4, lett. a, 5, lett. e e f, 10, 21 d.lgs. n. 626 del 1994 e 88 e 12 d.lgs. n. 494 del 1996), rideterminando la pena, concesse le generiche anche a Maurizio Capaccetti, in anni 1 e mesi 4 di reclusione (doppi benefici concessi a Manuela Tanori e Danila Capaccetti) e revocando le statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590 cod.pen, art. 589 cod.pen, art. 129 c.p; Sentenza — n. 28166/2021 — snpen · Corte di Cassazione: CONSIDERATO IN DIRITTO1. Occorre premettere che i reati per i quali gli imputati sono stati tratti a giudizio, che risalgono all'il gennaio 2006, si sono prescritti in data 4 maggio 2021, tenuto conto del periodo di sospensione dei relativi termini, pari a 3 mesi e 23 giorni, non potendosi, invece, applicare nel caso di specie alcun periodo di sospensione previsto dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, visto che la sentenza di appello è stata pronunciata in data 15 marzo 2019, i termini di impugnazione sono scaduti prima del 9 marzo 2020 ed il presente fascicolo è pervenuto presso la Corte di cassazione in data 24 luglio 2020.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPACCETTI MAURIZIO nato a ROMA il 24/02/1955 TANORI MANUELA nato a ROMA il 23/03/1977 CAPACCETTI DANILA nato a ROMA il 03/08/1983 avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita per tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato GIANZI FRANCESCO del foro di ROMA, in difesa di TANORI MANUELA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato MARZOCCHI BURATTI BENEDETTO del foro di ROMA, in difesa di CAPACCETTI MAURIZIO e CAPACCETTI DANILA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Sergio Mancini, Ruffino Del Parco, Colmbo Masi dai reati loro contestati, ha dichiarato non doversi procedere per l'intervenuta estinzione per prescrizione per i reati contravvenzionali e per quello di cui all'art. 590 cod.pen., mentre ha confermato la condanna di Maurizio Capaccetti, in qualità di assistente del direttore dei lavori, nonché dipendente e responsabile operativo della Sistem 2000 s.r.I., Manuela Tanori e Danila Capaccetti, in qualità di legali rappresentanti rispettivamente di Eurofutura 2001 s.r.l. e di Sistem 2000 s.r.I., esecutrici dei lavori di scavo nel cantiere, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. (per avere cagionato, in data 11 gennaio 2006, la morte di Giorgio Biferi, che, mentre scavava sul fondo di una trincea, profonda circa metri 5, all'interno di un cantiere, veniva travolto dal crollo di una delle pareti di terra, con colpa consistita il primo nella violazione degli artt. 4, 13, 14 d.P.R. n. 164 del 1956 e le seconde, oltre che di tali disposizioni, anche dell'art. 4, commi 1, 2, 4, lett. a, 5, lett. e e f, 10, 21 d.lgs. n. 626 del 1994 e 88 e 12 d.lgs. n. 494 del 1996), rideterminando la pena, concesse le generiche anche a Maurizio Capaccetti, in anni 1 e mesi 4 di reclusione (doppi benefici concessi a Manuela Tanori e Danila Capaccetti) e revocando le statuizioni civili.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Manuela Tanori, da un lato, e, dall'altro lato, Maurizio Capaccetti e Danila Capaccetti. 3.Manuela Tanori ha dedotto, con il primo motivo, l'intervenuta prescrizione, già al momento della sentenza di appello, dovendo applicarsi la legge più favorevole del momento in cui sono state poste in essere la condotte contestate, che risalgono al 2002 (data di affitto del fondo ove si trova il cantiere); con il secondo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge, atteso che la Corte territoriale si è limitata a confermare la sentenza di primo grado senza alcuna motivazione effettiva, con una formula di stile, e senza tenere conto della propria posizione (non di appaltatrice, ma di mera affittuaria del fondo, senza poteri di interventi, e di noleggiatrice di un macchina per la movimentazione di terra, che il proprio dipendente Biferi avrebbe dovuto usare sotto le direttive della committente) e delle modalità del sinistro (avvenuto dopo la fine del turno di lavoro del proprio dipendente, le cui mansioni non prevedevano né la discesa dal mezzo né lo scavo, all'interno della trincea, con le proprie mani), determinato da una condotta imprevedibile dal lavoratore e del tutto esorbitante dai compiti allo stesso assegnati; con il terzo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla entità della pena, quantificata in modo analogo per tutti gli imputati condannati, in misura ben al di sopra del minimo edittale senza neppure individuare la rilevanza causale delle proprie condotte nella dinamica del sinistro e senza valorizzare gli elementi positivi che hanno portato alla concessione delle generiche.
4. Maurizio Capaccetti e Danila Capaccetti hanno denunciato, con il primo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non essendo stata valutata la memoria difensiva ritualmente depositata, in cui si erano svolte una serie di contestazioni in ordine alla posizione di garanzia ad essi attribuita (al primo quale coadiutore del direttore lavori e quale amministratore di fatto della società ed alla seconda quale amministratore formale); con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta posizione di garanzia di Maurizio Capaccetti quale preposto (di mero fatto, in assenza di una investitura formale) nel cantiere di prospezione archeologica, non essendo stati individuati gli indici formali e sostanziali a cui collegare la qualità di preposto (la difesa ha sottolineato che Maurizio Capaccetti, in qualità di coadiutore, non aveva alcun potere di iniziativa, ma solo compiti esecutivi e, peraltro, era assente dal cantiere il giorno del tragico evento e del tutto estraneo alla sua dinamica, determinata da una richiesta di aiuto dell'archeologa De Santis e del custode Mancini a cui gli operai hanno aderito, a titolo di cortesia, senza alcuna direttiva impartita in tal senso); con il terzo motivo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è pervenuti alla condanna del ricorrente Maurizio Capaccetti rispetto a quella in cui si è pervenuti all'assoluzione di Sergio Mancini e di Ruffino Del Parco, atteso che proprio le argomentazioni spese rispetto a tale posizioni confermano che gli operai della System stavano lavorando nel cantiere System, avente ad oggetto la ristrutturazione del centro commerciale Bricofer e non in quello di prospezione archeologica (in particolare nel ricorso si è sottolineato che nella sentenza si legge che Mancini "ha dichiarato ..che a fronte della generica richiesta dell'archeologa De Santis se vi fossero in un altro cantiere degli operai disponibili ad aiutarla, a mero titolo di cortesia, si era rivolto a quelli che stavano lavorando nel cantiere della System 2000 in quanto ubicato nei pressi della sua postazione"), ove si sono recati, solo dopo la richiesta di Mancini e, a titolo di cortesia, non essendovi stata neppure la formale comunicazione di inizio di tale attività da parte della direzione dei lavori (circostanza valorizzata per il proscioglimento del solo direttore dei lavori e del committente, ma completamente trascurata rispetto alla posizione di Capaccetti Maurizio); con il quarto motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione nell'attribuzione ai ricorrenti di una posizione di garanzia, in particolare a Danila Capaccetti per il solo ruolo formale di amministratrice della società datrice di lavoro, pur non avendo alcun ruolo effettivo ed attivo ed essendo del tutto inconsapevole dell'avvio dei lavori nel cantiere e dell'uso dei suoi operai da parte di un'altra società.
In definitiva, secondo la prospettazione difensiva, i ricorrenti erano tenuti a garantire la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavoratori affidati a System 2000, aventi ad oggetto il centro Bricofer, mentre esulava dalla loro sfera di controllo il cantiere di prospezione archeologica, che risultava, peraltro, inattivo, al momento dei fatti (in considerazione della mancata decorrenza del termine di legge previsto in relazione alla d.i.a. ed in considerazione della mancata dichiarazione di inizio attività da parte del direttore dei lavori) e nei cui lavori sono stati coinvolti gli operai della System per l'iniziativa di terzi, a cui la System è rimasta del tutto estranea.
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Occorre premettere che i reati per i quali gli imputati sono stati tratti a giudizio, che risalgono all'il gennaio 2006, si sono prescritti in data 4 maggio 2021, tenuto conto del periodo di sospensione dei relativi termini, pari a 3 mesi e 23 giorni, non potendosi, invece, applicare nel caso di specie alcun periodo di sospensione previsto dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, visto che la sentenza di appello è stata pronunciata in data 15 marzo 2019, i termini di impugnazione sono scaduti prima del 9 marzo 2020 ed il presente fascicolo è pervenuto presso la Corte di cassazione in data 24 luglio 2020.
In proposito deve, difatti, ribadirsi che sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021 cc. - dep. 31/03/2021, Rv. 280780 - 01).
2. Al riguardo, ritenuto che gli odierni ricorsi non appaiono manifestamente infondati, né risultano affetti da profili d'inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.
Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274). Il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.
Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263). Ciò non è riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito e delle deduzioni difensive del ricorrente - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.
3. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso 15 giugno 2021. Il Presi