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Sentenza — n. 28164/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28164/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28164/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7/6/2019, il Tribunale di Napoli, sez. I, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 7/7/2017, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a Mistrangelo Martina, per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., in quella di euro 200,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 659 cod. pen; Sentenza — n. 28164/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cessazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione art. 606, comma 1, lettera c) ed e), cod. proc. peri. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza. La difesa lamenta che il giudice è incorso nella inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, avendo travalicato i limiti del giudizio fissati dalla Corte di Cessazione, la quale, nel disporre l'annullamento della sentenza n. 8220/12, ha disposto un rinvio circoscritto alla sola rideterminazione della pena.

Parole chiave

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asserzione difendibile contestazione della presunzione di paternità parte al procedimento legatario mancata contestazione dei fatti mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 659 cod. pen
I, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 7/7/2017, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a Mistrangelo Martina, per il reato di cui all'art. 659 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MISTRANGELO MARTINA nata a NAPOLI il 04/06/1981 avverso la sentenza del 07/06/2019 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 7/6/2019, il Tribunale di Napoli, sez. I, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 7/7/2017, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a Mistrangelo Martina, per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., in quella di euro 200,00 di ammenda.

2. La vicenda processuale, ai fini che qui interessano, può essere ricostruita come segue. Con sentenza del 7 luglio 2017, il Tribunale di Napoli ha condannato Martina Mistrangelo alla pena di euro 300,00 di ammenda, relativamente al reato di cui agli artt. 81 e 659 cod. pen. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato "Made", ubicato in Napoli, mediante schiamazzi e rumori provocati dalla sua attività, disturbato il riposo delle persone.

Condotta protrattasi fino al 14/12/2013. A seguito di ricorso per cassazione promosso dall'imputata, la Sezione Terza di questa Corte ha annullato con rinvio la predetta sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel corpo della motivazione della pronuncia di rinvio, la Corte di Cassazione evidenzia: "Il ricorso, invece è fondato relativamente al trattamento sanzionatorio, e la sentenza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Napoli, per la sola rideterminazione della pena; irrevocabile l'affermazione di responsabilità ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

«È affetta da vizio di motivazione la sentenza di condanna per più reati che non indichi la pena base stabilita per il reato più grave e quella irrogata a titolo di aumento per la continuazione» Sez. 2, n. 33566 del 05/05/2010 - dep. 14/09/2010, De Silvio, Rv. 24812301; vedi anche Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016 - dep. 14/11/2016, Cocomazzi e altri, Rv. 26813101. Nel caso di specie è stato contestato l'art. 81, cod. pen., ma la motivazione sulla determinazione della pena irrogata, non contiene nessuna specificazione, per la pena base, e neanche per l'aumento per la continuazione".

Il giudice, in sede di rinvio, riteneva di ravvisare nei fatti un reato permanente e di escludere la continuazione, così argomentando le sue determinazioni in materia di trattamento sanzionatorio:"Ne/ caso di specie, è stato accertato che i rumori erano provocati nello svolgimento dell'attività di locale notturno. Dunque, si può affermare che essi fossero connessi all'esercizio di un'attività economica, dal che consegueche non può parlarsi di più ipotesi di reato avvinte dalla continuazione, ma di un unico reato permanente. In termini di trattamento sanzionatorio, consegue a quanto detto che, esclusa la t:ontinuazione ed operata la riduzione per la già riconosciuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, la pena finale vada determinata in € 200,00 di ammenda (pena base, euro 300,00 di ammenda -così calcolata in considerazione del fatto che la condotta si è protratta per un lungo lasso temporale e che essa è proseguita nonostante le lamentele dei vicini e la diffida del Comune-, ridotta come sopra per le attenuanti generiche)' .

3. Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cessazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione art. 606, comma 1, lettera c) ed e), cod. proc. peri. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza. La difesa lamenta che il giudice è incorso nella inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, avendo travalicato i limiti del giudizio fissati dalla Corte di Cessazione, la quale, nel disporre l'annullamento della sentenza n. 8220/12, ha disposto un rinvio circoscritto alla sola rideterminazione della pena.

Infatti, la Corte di Cessazione si è limitata a censurare la non corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, sancendo l'irrevocabilità della parte della sentenza relativa -all'affermazione della responsabilità penale come valutata dal giudice di prime cure, che ha ritenuto la Mistrangelo responsabile del reato p. p. dagli artt. artt. 81 e 659 c.p., accertato in Napoli fino alla data del 14/12/2013. II) Violazione di legge ex articolo 606, comma 1, lett.

b) del codice di procedura penale per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e seguenti cod. pen. Il giudice, si legge nel ricorso, avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, atteso l'avvenuto decorso del termine massimo, pari ad anni cinque dalla data di cessazione della condotta. Si deve ritenere che, in sede di giudizio di rinvio disposto ai soli fini della rideterminazìone della pena, sia possibile dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sebbene maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, considerato che il giudice di rinvio, nel rideterminare la pena, ha provveduto ad effettuare valutazioni di merito.

4. Il P.G., con requisitoria scritta (art. 23 co, 8 d.l. 137/2020), ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. <57

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di doglianza non è sorretto da alcun interesse. Il giudice ha rimodulato la pena in senso più favorevole all'imputata, escludendo l'aumento per la continuazione ed irrogando una pena finale di euro 200,00 di ammenda, di molto inferiore a quella risultante dal precedente calcolo. Neppure è sostenibile che il giudice sia incorso nella violazione dell'obbligo di uniformarsi al dictum della Cassazione, non rinvenendosi nel corpo della motivazione della sentenza di rinvio affermazioni di principio riguardanti l'istituto della continuazione, ma solo l'indicazione della necessità che il giudice indichi, nel calcolo della pena, gli aumenti stabiliti a tale titolo.

Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. oltre ad essere attuale, debba essere anche concreto, nel senso che esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale. In tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole per il ricorrente.

Tale ultima condizione non ricorre nel presente caso per le ragioni indicate.

3. La seconda doglianza è parimenti priva di pregio. L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato (come nel caso in esame, in cui l'annullamento attiene al solo profilo del trattamento sanzionatorio), determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrano ulteriormente i termini di prescrizione. Pacifica è la giurisprudenza di questa Corte in materia, cfr., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792 - 01: "L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede dì giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale".

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili costituite - Uccello Serena, Guaglianone Giorgia, Stinelli Valeria e Boccassini Mauro - che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili Uccello Serena, Guaglianone Giorgia, Stinelli Valeria e Boccassini Mauro, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. In Roma, così deciso il 20 maggio 2021 I