Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28163/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28163/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28163/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 5/6/2019, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Brescia a carico di Bazzana Francesco, revocando le statuizioni civili e confermando net resto l'appellata sentenza. L'imputato era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. per avere cagionato la morte di Magli Valeria, per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione degli artt. 140, 141, 142 e 146 cod. strada. In base alla ricostruzione dell'incidente offerta nelle conformi sentenze di merito, il Bazzaní, alla guida della propria vettura Audi, procedendo ad una velocità di almeno 113 km/h, di gran lunga superiore al limite previsto nel tratto di strada percorso, pari a 70 km/h, in prossimità di un'intersezione, collideva con la vettura del Magli che impegnava l'intersezione, urtandola violentemente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 589-bis cod. pen, art. 41 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28163/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
incidente stradale corresponsabilità della vittima vittima di infortunio sorpasso pericoloso vittima sicurezza della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 589-bis cod. pen
L'imputato era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.
art. 41 cod. pen
I) Mancanza di motivazione, errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 41 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAZZANA FRANCESCO nato a MILANO il 12/09/1948 avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/6/2019, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Brescia a carico di Bazzana Francesco, revocando le statuizioni civili e confermando net resto l'appellata sentenza. L'imputato era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. per avere cagionato la morte di Magli Valeria, per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione degli artt. 140, 141, 142 e 146 cod. strada. In base alla ricostruzione dell'incidente offerta nelle conformi sentenze di merito, il Bazzaní, alla guida della propria vettura Audi, procedendo ad una velocità di almeno 113 km/h, di gran lunga superiore al limite previsto nel tratto di strada percorso, pari a 70 km/h, in prossimità di un'intersezione, collideva con la vettura del Magli che impegnava l'intersezione, urtandola violentemente.

In seguito all'urto, la vettura della vittima ruotava su se stessa e andava a sbattere contro il guardrail. Nel corso di tale evoluzione, la vittima, priva delle cinture di sicurezza, era sbalzata fuori dall'abitacolo, decedendo a causa delle gravissime lesioni riportate. I giudici ritenevano responsabile dell'occorso il Bazzani, individuando un concorso di colpa della vittima, che non aveva dato la precedenza, stimato nel 25%.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che articola un unico motivo di impugnazione. I) Mancanza di motivazione, errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 41 cod. pen. relativamente al tema del concorso di colpa. La Corte territoriale avrebbe fondato il proprio giudizio su una interpretazione letterale dell'art. 41 cod. pen. Pur riconoscendo il concorso di colpa in misura rilevante, i giudici ritengono sufficiente la velocità serbata dal ricorrente per addossare a questi la responsabilità dell'evento.

Dall'esame delle circostanze dell'incidente, così come ricostruite dai consulenti delle parti e fatte proprie dai giudici, emerge, come dedotto nell'atto dì appello (motivo primo attinente al rapporto di causalità tra la condotta del Bazzana e l'evento prodotto dalla stessa), che la responsabilità dell'imputato oggi ricorrente doveva essere valutata diversamente, in applicazione del principio che impone di pronunciare sentenza di condanna soltanto quando la responsabilità sia accertata oltre ogni ragionevole dubbio. Circa la responsabilità del Bazzana, ove fosse stata condotta un'attenta disamina dei fatti, si sarebbe dovuto addivenire all'assoluzione del ricorrente, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Talune circostanze di fatto, emerse nel corso dell'istruttoria, avrebbero dovuto essere diversamente valutate, essendo incerto il loro verificarsi. In particolare, non si conosce se il Magli si sia fermato prima di immettersi sulla strada o se abbia del tutto inottemperato di dare la precedenza. Sarebbero incerte le velocità serbate dai veicoli e le condizioni atmosferiche esistenti al momento dell'incidente, benché la sentenza gravata assuma in motivazione che al momento del sinistro incombesse una forte pioggia. Sarebbe poi del tutto inspiegabile la proiezione del corpo del Magli fuori dall'abitacolo della vettura in seguito all'esplosione degli airbag.

E' di tutta evidenza che anche un uomo giovane ed agile farebbe fatica ad uscire dal finestrino aperto dell'auto. La circostanza, altamente improbabile, avrebbe richiesto una valutazione attentissima, del tutto mancante nel corpo della motivazione.

3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza sono inammissibili.

2. Dietro l'apparente prospettazione della violazione di legge e del vizio di motivazione, la difesa pone questioni che attengono alla ricostruzione del sinistro stradale e alla interpretazione delle prove raccolte, il cui ambito, come è noto, non può formare oggetto di rivalutazione In sede di legittimità. E' d'uopo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole delta logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Ciarke, Rv. 203428). Esule quindi dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cessazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01: «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la toro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "íctu °culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01;

Cass. Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).

3. Ciò premesso, è d'uopo rilevare come la Corte di merito abbia fornito adeguata risposta alle doglianze difensive, pervenendo ad una ricostruzione del fatto del tutto logica e coerente rispetto alle circostanze rappresentate nel corpo della sentenza. In motivazione si pone in rilievo come la velocità serbata dal ricorrente fosse di gran lunga superiore al limite vigente sulla strada percorsa: il consulente tecnico del P.M. e quello della parte civile avevano accertato, sulla base dell'esame della traiettoria seguita dalla vettura del Magli in seguito all'urto, che te I 0, l'Audi condotta dal Bazzana v-iagg~ ad una velocità stimata tra i 110 e i 118 chilometri orari.

Quanto alle condizioni atmosferiche, si è evidenziato in sentenza che i Carabinieri hanno dichiarato, nel corso dell'esame testimoniale, che, all'atto del loro intervento, pioveva. La Corte di merito si è poi soffermata sulla ricostruzione offerta dal consulente nominato dall'imputato, confutando, con argomentazioni logiche e puntuali, le diverse conclusioni a cui era pervenuto. Dagli elementi acquisiti i giudici hanno desunto, in modo logico, che lo scontro si sarebbe potuto evitare se il ricorrente avesse viaggiato ad una velocità di circa 60 km/h: in tal caso, si legge in motivazione, il Bazzana si sarebbe potuto rendere conto dell'immissione della Golf di Magli sulla strada e avrebbe avuto spazio sufficiente per arrestare il veicolo (stimato dal consulente in 40 metri), approntando una manovra idonea ad evitare l'urto.

L'osservanza di un limite di velocità inferiore a quello previsto, pari a 70 km/h, era esigibile nelle circostanze in cui si verificò il sinistro. In proposito i giudici hanno puntualizzato che, viaggiando in orario notturno, in condizioni atmosferiche avverse ed in prossimità di un incrocio stradale, il ricorrente, in ossequio a quanto previsto dall'art. 141 cod. strada, avrebbe dovuto essere particolarmente prudente nel regolare la sua velocità. La Corte di merito ha inoltre evidenziato come, sulla base delle testimonianze acquisite e della ricostruzione offerta dal consulente del P.M., sia stato pacificamente accertato che la vittima, che non aveva allacciato le cinture di sicurezza, in conseguenza dello scoppio dell'airbag e del movimento rotatorio Impresso alla sua auto, fu sbalzato fuori dall'abitacolo attraverso il finestrino aperto.

Ebbene, í giudici hanno fatto buon governo delle norme e dei principi che si assumono violati nel ricorso. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l'utente della strada ha l'obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma deve anche preoccuparsi delle prevedibili irregolarità di comportamento degli altri, che possano determinare situazioni di pericolo ed adeguarvi conseguentemente la propria condotta. Quanto alla previsione di cui all'art. 41 cod. pen., che la difesa assume essere stato male interpretato, senza specificarne realmente le ragioni, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità da circolazione stradale, che l'utente della strada debba essere considerato esente da penale responsabilità soltanto ove si dimostri che la sua condotta sia stata immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia).

Invero, soltanto in questo caso si potrà validamente sostenere che la sua condotta abbia assunto il connotato di semplice occasione dell'evento (si veda, ex multis, Sez. 4, n. 34761 del 19/09/2006, Rv. 234829 - 01). Come ha correttamente argomentato la Corte di merito, deve escludersi che ciò si sia verificato nel presente caso, essendo il ricorrente incorso in plurime violazioni del codice delta strada ed avendo, con la velocità serbata, contribuito a determinare l'evento.

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 20/5/2