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Sentenza — n. 28162/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28162/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28162/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa in data 6/6/2016, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, in accoglimento del ricorso delle parti civili costituite, ha dichiarato Cesanelli Larry responsabile del reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, condannandolo, in solido con il responsabile civile, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 25%, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, e riconoscendo a ciascuna di esse una provvisionale di euro 180.000.

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28162/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 co. 8 d,l, 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso. Il difensore delle partì civili costituite ha depositato memoria conclusiva e nota spese.

Parole chiave

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circostanza attenuante omicidio colposo scemata imputabilità corresponsabilità della vittima incidente motociclistico tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
Disponeva quindi nuova perizia sulla dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., pervenendo, sulla base di tali risultanze, all'affermazione di responsabilità dell'imputato agli effetti civili.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESANELLI LARRY nato a MACERATA il 11/06/1979 avverso la sentenza del 06/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 6/6/2016, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, in accoglimento del ricorso delle parti civili costituite, ha dichiarato Cesanelli Larry responsabile del reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, condannandolo, in solido con il responsabile civile, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 25%, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, e riconoscendo a ciascuna di esse una provvisionale di euro 180.000.

All'imputato si rimproverava, per colpa generica e specifica, di avere cagionato la morte di Paolucci Daniele, poiché, in qualità di conducente di un autocarro, omettendo di marciare in prossimità del margine destro della carreggiata, nonostante la vicinanza di un tratto curvilineo, omettendo di mantenere il controllo del mezzo, in modo da attuare tutte le manovre necessarie per arrestare il veicolo, in violazione degli artt. 141 e 143 cod. strada, collideva con il motociclo condotto dal Paolucci che proveniva dal senso opposto di marcia, trovandosi anch'egli in prossimità del centro della carreggiata.

La Corte di merito riteneva che il primo giudice avesse trascurato una serie di elementi di prova, già presenti in atti, conducenti ai fini della responsabilità dell'imputato. Disponeva quindi nuova perizia sulla dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., pervenendo, sulla base di tali risultanze, all'affermazione di responsabilità dell'imputato agli effetti civili.

2. Avverso la sentenza di cui soprax, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che articola i motivi di impugnazione di seguito riportati, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Erronea applicazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. I giudici di merito avrebbero violato il principio di diritto che impone di pronunciare sentenza di condanna soltanto qualora l'imputato risulti colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso in esame non è stata raggiunta alcuna certezza processuale in ordine agii aspetti più significativi della condotta ascrittagli.

La dinamica dell'incidente che ha coinvolto l'imputato e la vittima risulterebbe quantomeno incerta e controversa. La perizia espletata dall'Ing. Massimo Papa, incaricato dal Giudice di seconde cure di ricostruire la dinamica dell'incidente, lungi dall'acclarare una versione inconfutabile dei fatti, avrebbe lasciato spazio a ricostruzioni alternative, altrettanto plausibili. Da un'attenta analisi della relazione si evince che il perito si è espresso sulla dinamica dell'occorso in termini di mera probabilità. I consulenti delle parti ricostruiscono il medesimo episodio con modalità di accadimento diverse ed alternative rispetto alle valutazioni proposte dalla Corte di merito, dotate comunque di eguale plausibilità.

Nello specifico, il Consulente di parte Danilo Forani, in sede di osservazioni alla perizia disposta dal Giudice di seconde cure, riferiva che "non vi è la certezza che il veicolo condotto dall'imputato negli istanti precedenti al sinistro si trovasse a procedere nei pressi del centro della carreggiata, come non esiste certezza che la brusca frenata che ha determinato la perdita di controllo del ciclomotore da parte del giovane Daniele Paolucci sia stata conseguenza di questa posizione". In base alle tracce di frenata rinvenute è parimenti probabile che il motociclo del Paolucci, pochi istanti prima del sinistro, percorresse l'immaginaria linea di mezzeria della strada, ovvero la porzione mediana della stessa e che, scorto il veicolo condotto dal Cesanelli fuori tempo limite per correggere la traiettoria ed evitare l'impatto, la vittima abbia azionato i dispositivi frenanti in maniera del tutto scomposta ed incauta, perdendo il controllo dei mezzo.

In conclusione, non essendo possibile escludere ipotesi alternative di realizzazione dell'occorso, anch'esse dotate di eguale razionalità e plausibilità, l'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto, non potendo dirsi raggiunta la prova della sua responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza. In ogni caso la sentenza impugnata risulterebbe affetta da vizio di carenza di motivazione. Ed invero, la motivazione della sentenza d'appello che riformi la sentenza di primo grado, specialmente nel caso in cui affermi per la prima volta una responsabilità negata dal primo giudice, è tenuta al rispetto di un obbligo di motivazione peculiare.

Nel caso di riforma radicale della precedente decisione, infatti, il Giudice d'appello deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza. Non è pertanto sufficiente che la motivazione d'appello sia intrinsecamente esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 11 gennaio 2013, n. 51514). Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di seconde cure ometterebbe completamente di sottoporre a critica la motivazione della sentenza assolutoria e di confrontarsi con le conclusioni del Tribunale, limitandosi a sostenere che questi avrebbe sottovalutato una serie di elementi di prova già versati agli atti.L'assunto sarebbe generico, apodittico e non supportato da alcuna idonea argomentazione: non soltanto, infatti, non vengono analizzati gli asseriti elementi di prova trascurati dal Giudice di prime cure, ma non vengono neppure opportunamente contestate le plurime argomentazioni contenute nell'ordito motivazionale della sentenza appellata.

Il Giudice d'appello si limita ad asserire, del tutto apoditticamente, che i metodi di analisi, la ricostruzione della dinamica del sinistro e le conclusioni a cui è giunto il perito, Ing. Massimo Papa "non sono state oggetto di censure specifiche da parte delle Parti processuali e dei relativi consulenti". Infine, il Giudice di seconde cure quantifica nella percentuale del 25% il concorso di colpa della vittima, senza tuttavia dare conto, in maniera analitica, delle ragioni fondanti detto computo percentuale.

3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 co. 8 d,l, 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso. Il difensore delle partì civili costituite ha depositato memoria conclusiva e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. E' d'uopo prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, riguardante la lamentata mancanza di motivazione rafforzata della sentenza, che, oltre a precedere logicamente il motivo successivo, avrebbe carattere assorbente ove fosse ritenuta la sua fondatezza. Ebbene, il ragionamento esplicativo adottato per ribaltare la decisione favorevole al ricorrente si è confrontato con gli argomenti più rilevanti della motivazione resa dal Tribunale, colmando lacune presenti nella valutazione di elementi non considerati in precedenza. La Corte di merito ha conferito alla decisione una nuova e compiuta struttura motivazionale a sostegno delle difformi conclusioni, non limitandosi a prendere atto delle risultanze della perizia disposta a seguito di rinnovazione della istruttoria, come lamentato dalla difesa, ma elaborando un'analisi complessiva delle ulteriori emergenze.

Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, che, in caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria, devono essere necessariamente rispettati i principi della motivazione rafforzata e 411X della obbligatoria rinnovazione delle prove dichiarative (art. 603, commi 3 e 3 -bis, c.p.p.) / ove queste siano diversamente interpretate.In ordine al primo profilo, è sufficiente richiamare il principio ribadito nella recente Sezioni Unite Pavan che, richiamandosi a Sezioni Unite 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, ha statuito che «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, in modo da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Rv. 231679).

Quanto al principio della obbligatoria rinnovazione delle prove, in particolare di quelle dichiarative, va riaffermato altro fondamentale principio elaborato dalle Sezioni unite (cfr. S.U. 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, Rv. 267489), secondo cui «Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio». In quella sede, il Supremo Consesso ha osservato, alla luce della giurisprudenza di Strasburgo in tema di c.d. overtuning, come si sia progressivamente consolidato l'orientamento secondo cui il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a una rinnovata assunzione.

Ebbene, l'analisi della motivazione della sentenza di appello consente dì ritenere rispettate le summenzionate condizioni. E' stata invero offerta la motivazione rafforzata richiesta ai fini del ribaltamento dei pronunciamento di primo grado; non sono state diversamente interpretate le prove dichiarative assunte in precedenza; la Corte di merito ha evidenziato le lacune presenti nella motivazione del Tribunale, colmandole alla luce della disposta perizia. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che, data l'assenza di tracce di frenata del veicolo condotto dall'imputato, non sarebbe stato identificato il punto d'urto tra il motoveicolo e l'autocarro, elemento particolarmente significativo ai fini della ricostruzione della dinamica dei sinistro e della individuazione della responsabilità del Cesanellí.

La Corte di appello, avvalendosi di tutti gli elementi già versati in atti e delle risultanze della perizia disposta, contenente un'analisi reputata "tecnicamente ineccepibile" del sinistro, ha evidenziato come il Tribunale abbia del tutto trascurato di considerare le tracce ematiche lasciate dal corpo della vittima sulla sede stradale, riscontrate nei primi rilievi effettuati dalla P.G. Sulla base della considerazione di tali tracce, rappresentative del punto d'urto dei veicoli, la Corte di appello è giunta ad affermare che i veicoli hanno impattato tra di loro al centro della carreggiata e che lo spostamento del corpo della vittima sulla corsia di pertinenza del veicolo condotto dal Cesanelli è stata determinata dall'effetto del trascinamento del corpo da parte dell'autocarro, dopo il primo impatto.

Da tale ricostruzione, in cui sono state colmate le carenze valutative del primo giudice, discendono le conseguenze che la Corte territoriale ha tratto in ordine alla responsabilità del Cesanelli. Acclarata la circostanza che l'imputato viaggiava al centro della carreggiata, è stata ritenuta patente la violazione dell'art. 143, comma 1, cod, strada, che impone di mantenere strettamente la destra nella conduzione dei veicoli, violazione causalmente collegata all'evento verificatosi ("E' evidente che causa principale della morte del Paolucci è stata la condotta di guida dell'imputato che procedeva al centro della carreggiata, invadendo parzialmente la corsia di competenza della vittima e comunque non procedeva in prossimità del margine destro della carreggiata, violando patentemente l'art. 143 comma 1 cds.

Inutile -e forse dannoso-è stato il tardivo, brusco tentativo di guadagnare il centro della corsia di competenza in cui è stato poi rinvenuto unitamente al corpo del ragazzo"). Da tutto quanto precede si evince come la Corte di appello abbia adempiuto all'obbligo di rendere una motivazione "rafforzata", confutando specificamente il ragionamento seguito dal primo giudice, nei passaggi più significativi.

3. Quanto al primo motivo di ricorso, diversamente da quanto sostiene la difesa, la Corte di merito ha offerto una precisa ricostruzione dei fatto, inferendo in modo logico e coerente le successive deduzioni tratte dalla premessa fattuale. L'incertezza lamentata dalla difesa in ordine a talune circostanze della vicenda è prospettata in termini solo generici. E' d'uopo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti dì prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428).Esula quindi dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01: «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delta decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui Il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepiblie "ictu oculi", dovendo Il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01;

Cass. Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Anche la determinazione del grado di colpa della vittima è sorretta da congrua motivazione: i giudici hanno ritenuto di fissare nella misura del 25% la colpa concorsuale della vittima, tenuto conto che egli aveva serbato una velocità di poco superiore al limite imposto e che aveva circolato in prossimità del centro della carreggiata. Occorre peraltro rilevare come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso di colpa del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscano apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (ex multis Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, Rv. 258083 - 01) 4.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Consegue altresì la condanna del ricorrente, in solido con il responsabile civile, Unipol Sai, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili, Paolucci Alfredo, Spaccesi Sandra, Paolucci Noemi, Paolucci Pierpaolo e Paolucci Alessandro, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile, Unipol Sai, delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili, Paolucci Alfredo, Spaccesi Sandra, Paolucci Noemi, Paolucci Pierpaolo e Paolucci Alessandro, che liquida In comples