Sentenza — n. 28158/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 26.10.2020 la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Alessandro Spada in relazione al delitto di illecita detenzione di tre involucri di sostanza supefacente del tipo cocaina (gr. 10,11) e marijuana (gr. 99,475), commesso in concorso con altre persone (Ricciuti, Milo e Ceraldi) in Mondragone il 4.11.2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28158/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III) Erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 alla detenzione della cocaina e quella di cui al comma quarto dello stesso art. 73 in relazione alla detenzione della marijuana.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADA ALESSANDRO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/03/1987 avverso la sentenza del 26/10/2010 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG z'Vz7V
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26.10.2020 la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Alessandro Spada in relazione al delitto di illecita detenzione di tre involucri di sostanza supefacente del tipo cocaina (gr. 10,11) e marijuana (gr. 99,475), commesso in concorso con altre persone (Ricciuti, Milo e Ceraldi) in Mondragone il 4.11.2013.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dello Spada, lamentando quanto segue. I) Illogicità della motivazione, laddove ritiene provata in capo allo Spada l'illecita detenzione della sostanza stupefacente, nonostante la discordanza fra quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Ceraldì Cosimo e quanto riportato dal verbalizzante Paone. La droga fu rinvenuta in parte sul sedile posteriore dell'autovettura ed in parte in possesso del Milo che se ne disfaceva all'atto del controllo di polizia. La versione dei verbalizzanti non è affatto coincidente con quanto dichiarato dal Ceraldi.
Anche le dichiarazioni del Ceraidi in ordine alle modalità di acquisto della droga appaiono contraddittorie ed in contrasto con le altre emergenze processuali. II) Vizio di motivazione, per avere ritenuto provata la responsabilità della detenzione della droga in capo allo Spada, nonostante il passaggio di mano in mano dell'involucro notato dall'Ispettore Paone sia elemento incompatibile con il possesso della droga da parte del solo Ricciuti, il quale si assumeva l'esclusiva responsabilità del reato. Appare contrario ai criteri di razionalità dettati dall'esperienza umana affermare l'adesione di volontà a ricevere la droga in capo ad un soggetto, se tale adesione di volontà non viene univocamente percepita con sensi della vista e/o udito.
III) Erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 alla detenzione della cocaina e quella di cui al comma quarto dello stesso art. 73 in relazione alla detenzione della marijuana.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il difensore dell'imputato ha ritualmente depositato memoria scritta con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
5. I motivi dedotti sono privi di fondamento, ai limiti della inammissibilità, in quanto, in punto di responsabilità, pretendono di ravvisare illogicità motivazionali nel caso del tutto insussistenti, avendo i giudici di merito ricostruito í fatti con argomentazioni ragionevoli e plausibili. Le censure avanzate, in assenza di una puntuale allegazione di travisamento delle prove, si limitano, in più punti, a criticare l'interpretazione delle stesse da parte dei giudici di merito, secondo rilievi che, tuttavia, non riverberano i loro effetti sulla logicità dell'iter motivazionale della sentenza impugnata.
6. Si condividono, in particolare, le conclusioni del Procuratore generale, laddove viene evidenziata l'infondatezza delle censure in tema di manifesta illogicità della motivazione, elevate con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni del personale di polizia giudiziaria operante e del collaboratore di giustizia e coimputato Ceraldi Cosimo. In proposito, la Corte di merito ha coerentemente argomentato in ordine alla non significatività delle emerse discrasie tra le dichiarazioni degli operatori di p.g. e del Ceraldi, contestualmente sottolineandone la convergenza nei punti fondamentali, atti a qualificare la partecipazione dello Spada all'acquisto ed alla comune detenzione delle sostanze stupefacenti.
Quanto poi alle doglianze formulate con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deve considerarsi che tale aspetto è stato correttamente argomentato, nell'impugnata sentenza, sulla base della significativa quantità ed elevata qualità delle diverse sostanze contestualmente detenute, oltre che del contesto organizzato di riferimento dell'acquisto, preventivamente pianificato, con una valutazione complessiva rispondente ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della ricorrenza o meno della minima offensività del fatto (cfr. ex multis Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Rv. 273823;
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017 - dep. 2018, Rv. 271959), esplicitata sulla scorta di considerazioni non illogiche, come tali immuni da vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Priva di pregio è anche la doglíanza riguardante l'asserita mancata considerazione del concorso formale tra fattispecie di detenzione afferenti a sostanze ricomprese in tabelle eterogenee, risultando ormai pacifico il principio per cui l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro (cfr.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018). Conseguentemente, la detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di sostanza stupefacente di tipo "pesante", laddove accompagnata dalla contestuale detenzione di un quantitativo elevato di sostanza di tipo "leggero", ben può essere qualificata ai sensi dell'art. 73, commi 1 ed 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e non invece ai sensi dell'art. 73, comma 5, dovendo la condotta relativa ad un tipo di stupefacente essere comunque valutata nel contesto della sua realizzazione, in modo da tenere conto delle specifiche circostanze e delle modalità dell'azione (cfr Sez. 3, n. 35992 del 22/10/2020, Rv. 280798).
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 maggio 2021 Il Consigl estenso