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Sentenza — n. 27481/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27481/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27481/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tedone Luca, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ripristinava la misura di massimo rigore. A motivo dell'impugnazione deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 275 e segg. c.p.p., non avendo il Tribunale offerto dati certi e concreti sulla non proporzionalità della misura gradata, sulla prevedibilità del suo non rispetto e sul pericolo di recidiva.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27481/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art.28 reg.es.c.p.p.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale detenuto adeguamento della pena revoca della sospensione condizionale riesame della carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEDONE LUCA nato a ROMA il 17/06/1987 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Presidente CARLA MENICHETTI; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO

RITENUTO IN FATTO

1. Tedone Luca, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ripristinava la misura di massimo rigore. A motivo dell'impugnazione deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 275 e segg. c.p.p., non avendo il Tribunale offerto dati certi e concreti sulla non proporzionalità della misura gradata, sulla prevedibilità del suo non rispetto e sul pericolo di recidiva.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

2. Il Tribunale di Roma ha svolto infatti ampia ed esaustiva motivazione in ordine alle ragioni di accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero. Ha ritenuto in primo luogo la oggettiva gravità dei reati contestati all'imputato, in relazione ai quali era stata già inflitta in primo grado la pena anni 7 e mesi 8 di reclusione ed C 80.000,00 di multa, all'esito di giudizio celebrato con rito abbreviato. Ha poi correttamente considerato che gli elementi valorizzati dal Gup nel provvedimento impugnato dalla pubblica accusa non fossero significativi ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari, quali le ragioni di precarietà economica che avevano asseritamente spinto il Tedone a delinquere, il periodo di carcerazione già sofferto, l'aver svolto attività lavorativa in carcere e la disponibilità della compagna di accoglierlo presso l'abitazione in cui già convivevano.

Di contro, l'elevato quantitativo di sostanze stupefacenti detenute, il numero delle armi trovate in suo possesso e le emergenze acquisite successivamente a carico del Tedone per detenzione di sostanze stupefacenti - reato risalente al periodo maggio-luglio 2019, per il quale era stata emessa ed eseguita altra ordinanza di custodia cautelare in carcere - denotavano la pericolosità dell'imputato, il suo inserimento ad un livello elevato della catena del narcotraffico e rendevano concreto il pericolo di recidivanza, posto che il luogo di detenzione domiciliare poteva agevolare la ripresa dei contatti con l'ambiente criminale in cui l'imputato era inserito, e segnatamente con il coimputato Lofaro Mario, dimorante nella medesima zona.

A fronte di tali puntuali argomentazioni il ricorrente nulla deduce in maniera specifica.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art.28 reg.es.c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 reg.esec.cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Presiden nsore DE