Sentenza — n. 27480/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: ROLANDO ALICE nato a TORINO il 05/03/1962 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; trattato il procedimento con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27480/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La parte pubblica ha, inoltre, reiterato i motivi di appello in ordine alle esigenze cautelari. 2.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; la difesa ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso anche per difetto di interesse o, comunque, rigettarsi il ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: ROLANDO ALICE nato a TORINO il 05/03/1962 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; trattato il procedimento con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020.
RITENUTO IN FATTO
1.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Torino, con cui, in accoglimento dell'appello proposto da Alice Rolando, è stata annullata l'ordinanza del G.i.p. applicativa della misura interdittiva, a suo carico, della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio per la durata di mesi 6 per i reati di cui di cui agli art. 81, 110, 61 n. 9 cod.pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (per avere concorso, in qualità di vice- questore, avallando ed autorizzando l'operato di Roberto De Simone, sostituto commissario di polizia, ad un'operazione di istigazione alla cessione di cocaina, all'esito della quale veniva concordata la cessione di circa 980 grammi di hashish, in data 13 maggio 2020) e di cui agli art. 81, 110 e 479 cod.pen. per avere riportato circostanze non veritiere nei verbali di arresto di Sciurti Edoardo e Basile Luciana e di Graziani Simone.
Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo l'ordinanza impugnata affrontato la posizione di Alice Rolando in modo superficiale e lacunoso, in assenza di collegamento con le risultanze probatorie, pervenendo anche a conclusioni contraddittorie - in particolare il Tribunale del Riesame, senza che ciò emerga dal minimo elemento di prova, ha affermato che la dott.ssa Rolando non ha prestato sufficiente attenzione a quanto De Simone ha riferito nella telefonata tra di loro intercorsa (la n. 1035 dell'Il maggio 2020, alle ore 21,32), così dimostrando superficialità sanzionabile dal punto di vista disciplinare, ma non l'elemento soggettivo del dolo, necessario ai fini dei reati contestati, senza, però, tenere conto delle dichiarazioni della stessa all'interrogatorio di garanzia (confessorie nella parte in cui ammette la necessità di autorizzare De Simone per l'esecuzione dell'arresto; inverosimili e destituite di fondamento nella parte in cui asserisce di essere stata distratta nel corso della telefonata) e della capacità di un funzionario di polizia di cogliere il significato delle parole.
La parte pubblica ha, inoltre, reiterato i motivi di appello in ordine alle esigenze cautelari. 2.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; la difesa ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso anche per difetto di interesse o, comunque, rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, in quanto si limita a riproporre la diversa valutazione del quadro probatorio, posta a fondamento della tesi accusatoria, senza, tuttavia, confrontarsi con le puntuali, esaustive, non manifestamente illogiche argomentazioni del Tribunale del Riesame, che sono, peraltro, prive di qualsivoglia contraddizione. Il Tribunale del Riesame ha, difatti, in modo del tutto ragionevole, valorizzato, nel ridimensionare il quadro indiziario a carico di Alice Rolando, l'ora ed il contesto della telefonata con Roberto De Simone (ora serale e fuori dal luogo di lavoro, sintomatici di un deficit di attenzione); l'accordo preso di un aggiornamento, poi, mancato; l'omesso coinvolgimento di Alice Rolando nei precedenti contatti tra De Simone e l'informatore; il recentissimo insediamento, da parte di Alice Rolando, nel nuovo ufficio, di cui, pertanto, non conosceva le modalità operative e i colleghi; la circostanza che l'operazione, posta in essere da De Simone, sia avvenuta con modalità diverse da quelle preannunciate dallo stesso ad Alice Rolando (non il giorno dopo la telefonata a Castiglione, con riguardo a sostanza stupefacente del tipo cocaina, ma due giorni dopo a Torino, con riguardo a sostanza stupefacente hashish), in tal modo rendendo plausibile che, dalla lettura dei verbali, la stessa non si rendesse conto che si trattasse dell'operazione oggetto della conversazione telefonica e che il contenuto del verbale non fosse, pertanto, veritiero.
Deve, pertanto, ribadirsi che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 cc. - dep. 24/06/2019, Rv. 276976 — 01).
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso. Così