Sentenza — n. 27479/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 19 giugno 2020, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata da Pasquale Apruzzi in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Lecce il 3 dicembre 2018 (divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità emessa dalla Terza sezione penale della Corte Suprema di Cassazione) per il reato di simulazione di alienazione di tutti i suoi beni immobili alla società Gestimmobiliare s.r.I., di cui era legale rappresentante il padre dell'Apruzzi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di debiti erariali e/o di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 49 cod.pen; Sentenza — n. 27479/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di ciò era stato fornito adeguato chiarimento a cura della difesa, ma la Corte lucana non ne ha tratto le dovute conseguenze. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, del percorso argomentativo seguìto dalla Corte di merito nell'ordinanza impugnata, deducendo che non risponde a verità che non vi sia corrispondenza tra i beni sottoposti a ipoteca e quelli oggetto di imputazione: sul punto il ricorrente sottopone alla Corte di legittimità un prospetto comparativo, in base al quale risulterebbe la nnedesimezza fra beni ipotecati e beni ceduti, salvo alcune difformità negli estremi identificativi; e richiama la perizia giurata del geom.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRUZZI PASQUALE nato a BRINDISI il 24/07/1975 avverso l'ordinanza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19 giugno 2020, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata da Pasquale Apruzzi in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Lecce il 3 dicembre 2018 (divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità emessa dalla Terza sezione penale della Corte Suprema di Cassazione) per il reato di simulazione di alienazione di tutti i suoi beni immobili alla società Gestimmobiliare s.r.I., di cui era legale rappresentante il padre dell'Apruzzi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di debiti erariali e/o di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La Corte di merito ha in particolare dedotto che le prove asseritamente nuove, che consisterebbero in due ipoteche legali inscritte sui beni immobili di cui l'Apruzzi curò la cessione, erano già state implicitamente valutate tanto dai giudici di merito quanto dalla Corte di legittimità; e che, peraltro, esse non sono idonee ad escludere la configurabilità del reato de quo, trattandosi di reato di pericolo, indipendentemente dall'ulteriore considerazione che non vi é corrispondenza, secondo la Corte potentina, tra gli immobili ipotecati e quelli descritti in imputazione.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre l'Apruzzi. Due, sostanzialmente, risultano essere i motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'assunto, sostenuto dalla Corte di merito, che l'inscrizione di due ipoteche sui beni oggetto di cessione non varrebbe ad escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 11, D.Lgs. 74/2000, trattandosi di reato di pericolo: in realtà, obietta l'esponente, trattasi di reato di pericolo concreto, con conseguente obbligo per il giudice di verificare la sussistenza o meno in concreto del pericolo stesso, laddove l'apposizione di un vincolo reale di garanzia sui beni ceduti rendeva inidonea, e perciò priva di offensività, la condotta qualificata come criminosa.
Di ciò era stato fornito adeguato chiarimento a cura della difesa, ma la Corte lucana non ne ha tratto le dovute conseguenze. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, del percorso argomentativo seguìto dalla Corte di merito nell'ordinanza impugnata, deducendo che non risponde a verità che non vi sia corrispondenza tra i beni sottoposti a ipoteca e quelli oggetto di imputazione: sul punto il ricorrente sottopone alla Corte di legittimità un prospetto comparativo, in base al quale risulterebbe la nnedesimezza fra beni ipotecati e beni ceduti, salvo alcune difformità negli estremi identificativi; e richiama la perizia giurata del geom.
Longo, in base alla quale le differenze sarebbero riferibili a variazioni catastali ininfluenti sulle consistenze dei beni. Anche su questi aspetti la Corte di merito fornisce risposte prive di fondamento e meritevoli di censura.
3. Infine va dato atto della presentazione di note difensive, per conto del ricorrente, a firma dell'avv. Alfredo Gaito, nel frattempo nominato difensore dell'Apruzzi con revoca dei precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile in ambo i motivi. Occorre muovere dalla considerazione che nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, rientrano non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, qualora non valutate neanche implicitamente (Sez. 5, Sentenza n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068); e nella specie la valutazione di dette prove - della cui acquisizione al patrimonio cognitivo del giudice della cognizione fa menzione lo stesso ricorrente, riferendosi a pagina 5 del ricorso al rogito notarile in data 9 agosto presente nel fascicolo processuale - é stata effettuata, quanto meno per implicito, laddove si fa riferimento all'attivazione di una procedura esecutiva esattoriale sui beni immobili in questione, già prima della loro alienazione; procedura che correttamente é stata definita come ininfluente ai fini della condotta elusiva oggetto di imputazione, avuto riguardo alla natura di reato di pericolo (e non di danno) che contraddistingue l'ipotesi criminosa contestata.
Del resto l'allegazione dell'iscrizione di ipoteche sui beni oggetto di cessione non vale di per sé a comprovare l'inidoneità della condotta contestata a rendere inefficace in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva da parte dell'erario; peraltro, alla luce dello stesso percorso argomentativo seguìto dal ricorrente, risulta che le due ipoteche cui egli fa riferimento (a favore di Equitalia) sono di importo complessivamente pari a circa 1.750.000 euro (cfr. pag. 4 ricorso), inferiore cioé all'ammontare dei debiti erariali contratti dall'Apruzzi (il cui ammontare, alla luce dell'editto imputativo, risulta essere pari a 2.288.246,04).
E', in tale quadro, di tutta evidenza che la rivalutazione dell'idoneità della condotta a ledere gli interessi dell'amministrazione finanziaria a recuperare le somme alla stessa dovute dall'Apruzzi - idoneità che, per quanto si é detto, non viene meno in base alla mera circostanza che sui beni trasferiti alla società del padre gravassero ipoteche a favore di Equitalia - opera tenendo conto che il delitto contestato non richiede, per la consumazione, che si verifichi un danno a carico dell'amministrazione creditrice, trattandosi per l'appunto di reato di pericolo concreto (la Terza Sezione di questa Corte, nella sentenza che ha definito il processo di cognizione in data 13 settembre 2019, chiarisce che «la fattispecie prevista dall'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto»); ma, proprio per tale ragione, deve necessariamente fondarsi sui pregiudizi che possano derivare, in tutto o in parte, all'amministrazione finanziaria dalle condotte di sottrazione fraudolenta o simulata, sulla base dell'anzidetto giudizio ex ante; di tal che, alla luce delle emergenze fattuali che caratterizzano il caso di specie, l'argomento speso al riguardo nel primo motivo di ricorso risulta del tutto inconferente e privo di rilievo, e non vale a qualificare la condotta dell'odierno ricorrente come priva di offensività o addirittura tale da configurare un'ipotesi di reato impossibile ex art. 49 cod.pen..
Quanto al secondo motivo, la confutazione di quanto affermato dalla Corte di merito in ordine alla non corrispondenza dei beni trasferiti é affatto generica e assertiva, illustrando un prospetto redatto dallo stesso ricorrente e richiamando il contenuto di una perizia giurata che spiegherebbe le ragioni della diversa numerazione di alcuni dati catastali riferiti ad una parte degli immobili ceduti alla Gestimmobiliare s.r.I.. Naturalmente però, in disparte la considerazione che gli elementi suddetti - valutati dalla Corte di merito con percorso argomentativo non manifestamente infondato - non sono suscettibili di difforme apprezzamento o di valutazione alternativa in questa sede, l'argomento su cui si fonda il motivo di ricorso in esame perde di consistenza alla luce di quanto detto a proposito della manifesta infondatezza del primo motivo, che investe la generalità degli immobili sottoposti ad ipoteca.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca