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Sentenza — n. 27478/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27478/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27478/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trapani in composizione mo- nocratica, su conforme richiesta delle parti, visti gli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., applicava a DAIDONE Melania, in ordine al reato a lei ascritto (delitto p. e p. dagli artt. 186 co. 2 lett. c), 2-bis, 2 sexies D. Lgs 285/92), la pena condizio- nalmente sospesa di mesi otto di arresto e 2.800 euro di ammenda.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27478/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo che lamenta l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 co. 1 lett. B) cod. proc. pen., avendo il giudice omesso di disporre in merito alla pena accessoria della sospensione della patente, ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. C) c.d.s., nonché in relazione alla confisca del veicolo, essendo l'autovettura tg. CG248FL intestata all'imputata. Chiede, pertanto, annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in relazione a tali punti.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente confisca del veicolo a motore abbandono del procedimento per infrazione stradale contrassegno stradale detentore di veicolo sanzione per violazione stradale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: DAIDONE MELANIA nato a ERICE il 21/04/1992 avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trapani in composizione mo- nocratica, su conforme richiesta delle parti, visti gli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., applicava a DAIDONE Melania, in ordine al reato a lei ascritto (delitto p. e p. dagli artt. 186 co. 2 lett. c), 2-bis, 2 sexies D. Lgs 285/92), la pena condizio- nalmente sospesa di mesi otto di arresto e 2.800 euro di ammenda.

2. Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo che lamenta l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 co. 1 lett. B) cod. proc. pen., avendo il giudice omesso di disporre in merito alla pena accessoria della sospensione della patente, ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. C) c.d.s., nonché in relazione alla confisca del veicolo, essendo l'autovettura tg. CG248FL intestata all'imputata. Chiede, pertanto, annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in relazione a tali punti.

3. In data 8/6/2021 il PG presso questa Corte di legittimità ha reso le pro- prie conclusioni scritte chiedendo annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla omessa confisca dell'autoveicolo indicato nella parte motiva, confisca che va disposta; e con rinvio relativamente all'omessa statuizione della sospensione della patente di guida per un nuovo giudizio sul punto in relazione alla relativa durata.

4. Il ricorso è fondato, in quanto il giudice del patteggiamento ha omesso di disporre la sospensione della patente e la contestuale confisca del veicolo, di cui la Daidone risulta essere proprietaria, contravvenendo alla previsione di cui all'art. 186 co. 2 lett.

c) c.d.s. Secondo cui "all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della paten- te di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al rea- to, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con la sen- tenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, an- che se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre dispo- sta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il vei- colo stesso appartenga a persona estranea al reato".

5. Quanto alla omessa confisca del veicolo questa Corte ha da tempo chiari- to che la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamen- te applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il Pre- fetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice pena- le), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudi- ce di merito (cfr. ex multis questa Se. 4, n. 17186 del 17/1/2017, Rv. 269605).

È dato quindi procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impu- gnata, limitatamente alla omessa sanzione amministrativa accessoria della confi- sca dell'autovettura tg. CG248FL di proprietà di Daidone Melania (come risulta dal certificato dell'ACI del 10/3/2021 prodotto dal PG ricorrente) , contestual- mente applicandola. Tale annullamento senza rinvio, infatti, implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accer- tamenti e valutazioni di circostanze controverse.

6. Diversamente, l'annullamento riguardante la omessa sospensione della patente di guida va disposto con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio sul punto, implicando la determinazione della durata della sanzione amministra- tiva accessoria in questione l'esercizio di un potere discrezionale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confi- sca dell'autovettura tg. CG248FL di proprietà di Daidone Melania, sanzione che applica. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Trapani. Così deciso in Roma il 2 luglio 2021 Il C n igliere estensore Il Presid nte D POATO N CIT