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Ordinanza — n. 27477/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and improper grounds post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27477/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant lacked standing to file the petition directly. The material facts show the defendant signed the appeal personally after August 3, 2017, violating the new requirement that only registered defense attorneys could submit such requests. The court ruled that since the appeal concerned grounds not permitted under the amended statute, it was rejected and the appellant was ordered to pay fines and costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, L. 23.6.2017 n. 103: Appeals for cassation against penalty application sentences filed by the accused personally after August 3, 2017, are inadmissible as they must be submitted exclusively by registered defense attorneys and limited to specific statutory grounds.

Parole chiave

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lack of standing cassation appeal post-reform procedure defense attorney requirement inadmissible petition difetto di sottoscrizione censure procedurali annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADIR AMEUR nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 22/12/2020 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1:

1. Hadir Ameur ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato (la firma del difensore Avv. Andrea Cechini è solo per autentica della sottoscrizione) in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Peraltro, a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 luglio 2021 CZCELLERIA oggi, • 1