Sentenza — n. 27474/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 4/3/2021 accoglieva, per quanto di ragione, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata in data 8/9/2020 ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente Spedo Marco, dichiarando che lo stesso aveva diritto alla corresponsione di 4008,94 euro. Deduceva il ricorrente che in data 5/7/2016, quale titolare dell'azienda "Watch & Clock" sita in Milano, Largo Settimo Severo n.3, specializzata nella com- pravendita di orologi usati, venne colpito da ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP di Milano, in quanto grave- mente indiziato del reato del reato di cui all'art. 416 cod. pen. finalizzato alla com- missione di ricettazione di monili e orologi preziosi e associato alla Casa Circonda- riale di San Vittore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 314 cod. pen, art. 2043 cod. civ, art. 112 cod. proc. civ; Sentenza — n. 27474/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ancora più esplicitamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché la somma dovuta dallo Stato in base all'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza della vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale (così questa Sez. 4, n. 30578 del 7/6/2016, Lom- bardo, Rv. 267543 Diverso, invece, è il discorso quanto allo strepitus fori dell'arresto e della pri- vazione di libertà, che andrà valutato (cfr.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPEDO MARCO nato a MILANO il 17/09/1957 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 4/3/2021 accoglieva, per quanto di ragione, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata in data 8/9/2020 ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente Spedo Marco, dichiarando che lo stesso aveva diritto alla corresponsione di 4008,94 euro. Deduceva il ricorrente che in data 5/7/2016, quale titolare dell'azienda "Watch & Clock" sita in Milano, Largo Settimo Severo n.3, specializzata nella com- pravendita di orologi usati, venne colpito da ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP di Milano, in quanto grave- mente indiziato del reato del reato di cui all'art. 416 cod. pen. finalizzato alla com- missione di ricettazione di monili e orologi preziosi e associato alla Casa Circonda- riale di San Vittore.
Già in data 3/2/2016, peraltro, personale del Comando Provinciale di Novara dei Carabinieri aveva dato esecuzione, nell'esercizio commerciale nonché presso l'abitazione e luoghi di pertinenza dello Spedo, ad un decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero di Milano cui aveva fatto seguito il sequestro ex art.252 cod. proc. pen. di n. 103 orologi, essendo lo SPEDO indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 81cpv., 648 cod. pen. (40 di questi orologi, marchio ROLEX, tutta- via, venivano dissequestrati e restituiti all'odierno ricorrente il 12/3/2016 perché risultati di provenienza lecita; ulteriori 43 orologi venivano dissequestrati e resti- tuiti all'avente diritto il 1/8/.2016; e in data 10/3/2017 il GIP disponeva il disse- questro e la restituzione di un ulteriore orologio; con la sentenza di assoluzione del 14/6/2018 sarebbero stati restituiti poi altri 12 orologi).
La difesa depositava istanza di revoca della misura cautelare osservando che tutte le intercettazioni telefoniche riguardanti la posizione dello Spedo, e costi- tuenti il compendio indiziario posto a base dell'ordinanza applicativa della misura, non provenivano da utenze ad egli intestate e la voce attribuita allo Spedo non era la sua. L'istanza, rispetto alla quale il P.M. esprimeva parere contrario, non veniva tuttavia accolta in prima battuta, perpetuandosi così lo stato di detenzione. Solo in data 21/7/2016, a seguito di richiesta del P.M. che domandava la sostituzione della misura inframuraria con quella dell'obbligo di presentazione pe- riodica alla P.G. ritenendo le esigenze cautelari affievolite, il GIP di Milano revocava la misura, ordinando l'immediata liberazione dell'odierno ricorrente, se non dete- nuto per altro, motivando sul fatto che dalle indagini svolte successivamente alla sua esecuzione erano emersi elementi nuovi che facevano ritenere che il "Marco" di cui alle suddette intercettazioni fosse da identificare in Marco Ventura "sì da ridimensionare al momento- se non elidere- la assenta responsabilità dello Spedo in relazione al capo A" (art. 416 cod. pen.) e non ravvisando la persistenza di esigenze cautelari relativamente alla ricettazione ascrittagli al capo E (fermo l'esito del sequestro dei beni di provenienza furtiva di cui a tale capo di imputazione).
Successivamente, caduta l'ipotesi dell'associazione per delinquere (si accer- terà che il "Marco" di cui alle intercettazioni era tutt'altra persona), lo Spedo veniva rinviato a giudizio per la sola ipotesi di ricettazione, in concorso con altri soggetti, di alcuni orologi, ed all'esito del dibattimento, con sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 14/6/2018, irrevocabile il 10.10.2018, veniva assolto perché il fatto non sussiste (non essendo emersa prova della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita dei beni ove sussistente).
Ritenendo di non aver dato luogo per dolo o colpa grave all'instaurazione e al mantenimento della custodia in carcere, lo Spedo aveva lamentato la carcerazione ingiustamente sofferta (calcolata in 17 giorni) per cui aveva domandato un ristoro nell'importo di euro 5.000 oltre il danno patrimoniale subito a causa del perdurante sequestro degli orologi, non potuti commercializzare per lungo tempo con conse- guente perdita di fatturato della società, per cui aveva chiesto un ristoro nella somma totale di euro 150.000. Il giudice della riparazione, invece, gli aveva riconosciuto 4008,94 euro.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Marco Spedo, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 314 e 643 c.p.p. e vizio motivazionale con riferimento all'importo liquidato per l'ingiusta detenzione patita. Preliminarmente, il ricorrente rappresenta come la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore asserendo come "il PG. si è riportato al parere negativo scritto, già depositato in atti" laddove, invece, il P.G.
Gaballo aveva fornito parere favo- revole all'accoglimento dell'istanza, sottolineando come "il dibattimento ha accer- tato la totale estraneità dell'indagato ai traffici illeciti contestati, essendo la misura cautelare fondata su uno scambio di persona". Ci si duole che la Corte territoriale, dopo aver dato contezza del grave errore di persona in cui è accorso l'Ufficio della Procura, ai fini della quantificazione dell'e- qua riparazione, si sia limitata ad effettuare il mero calcolo aritmetico dell'ammon- tare giornaliero di euro 235,82 moltiplicato per il numero dei giorni.
Così procedendo, il giudice della riparazione avrebbe omesso qualsivoglia lo- gica motivazione in punto di valutazione in concreto delle sofferenze patite da Marco Spedo, rimanendo aderente al solo rigido criterio matematico, senza un compiuto riferimento alle singole voci di danno allegate dal ricorrente, mancando un'adeguata specificazione dei parametri utilizzati, anche nell'ottica di verificare la tenuta logica del percorso argomentativo seguito. La Corte di Appello di Milano, infatti, ha ritenuto come:
1. non fosse stata allegata la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione;
2. non fosse stato fornito un indizio del fatto che di quei 17 giorni di incarcerazione sia mai apparsa notizia sui mass media;
3. la perdita di fatturato fosse da ricollegarsi esclusivamente alla sussistenza dei provvedimenti ablativi e non al periodo deten- tivo e, comunque, tale ammanco non sia stato compiutamente provato. In relazione al pregiudizio subìto dallo Spedo - ci si duole- la Corte milanese avrebbe, illogicamente, ritenuto che "la sofferenza nel ritrovarsi, per lo più es- sendo incensurato, incarcerato lontano dai propri familiari, rientra nel nucleo tipico della lesione che merita indennizzo per cui difettano i presupposti per discostarsi dallo standard giornaliero offerto dal criterio aritmetico ".
Orbene, per il ricorrente appare evidente come il giudice della riparazione, non solo non abbia tenuto conto del pregiudizio subito dallo Spedo, che proprio in virtù del proprio stato di incensuratezza è stato costretto a subire gli effetti spe- cialpreventivi di una pena detentiva ingiusta, ma non ha neppure considerato un aspetto fondamentale, e cioè che l'odierno ricorrente è stato vittima di un clamo- roso errore di persona. L'error in persona - secondo la tesi proposta in ricorso- ben potrebbe, di per sé solo, portare ad un distacco dall'importo standard, in virtù del fatto che per la sola macroscopica negligenza delle forze dell'ordine, il sig.
Spedo è entrato nel circuito giudiziario e, ancora oggi, ne paga le conseguenze. Per il ricorrente appare evidente come questa circostanza non possa essere trascurata in punto di quantificazione dell'indennità e come l'impatto emotivo ed il turbamento che lo Spedo, noto imprenditore milanese, sempre ligio alle regole e rispettoso della legge abbia subito, non possa certamente essere trascurato, così come il danno che la famiglia stessa del predetto ha subito, trattandosi di famiglia radicalmente inserita nel contesto milanese, conosciuta nel mondo imprenditoriale e considerata una famiglia rispettabile.
Ci si duole che nulla la Corte milanese abbia evidenziato in merito a questo aspetto, nonostante il difensore avesse sottolineato il ruolo imprenditoriale rive- stito dall'odierno ricorrente. In relazione al danno all'immagine, il difensore ricorrente ricorda di avere rappresentato nel corpo dell'istanza, che Spedo Marco è un personaggio di spicco nel settore di compravendita di orologi di valore usati, con un'esperienza trenten- nale nel campo e, per tale motivo, gode di grande stima ed affidabilità. E', peraltro, un personaggio noto in quanto conduce il programma televisivo "Watch & Clock" le cui puntate vengono altresì condivise oltre che su televisioni locali lombarde anche sul canale Youtube.Orbene, ci si duole che la Corte territoriale abbia sottolineato come il difensore non avesse fornito la prova del fatto che la notizia dell'arresto di Marco Spedo fosse apparsa sui mass media.
Viene, però, rappresentato come il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione. Pertanto, si sostiene che il giudice della riparazione, qualora non avesse rite- nuto sufficiente ai fini della valutazione del danno all'immagine, le prove rappre- sentate dalla difesa, ben avrebbe potuto svolgere un'indagine specifica in merito ed avrebbe avuto contezza del fatto che sul motore di ricerca Google appare tutt'oggi la dicitura "Marco Spedo arresto".
Inoltre, stante la notorietà nel proprio ambiente lavorativo, appare quantomai plausibile che la notizia dello stato deten- tivo del predetto si sia diffusa, anche piuttosto rapidamente. In relazione ai provvedimenti di sequestro, evidenzia il ricorrente come, stret- tamente connesso con l'errore in persona, in cui sono incorse le forze dell'ordine, è anche il tema dell'emissione dei provvedimenti ablativi. Ed invero, come già rappresentato, se i Carabinieri di Novara non fossero incorsi in un clamoroso errore di persona, il coinvolgimento dello Spedo nel procedimento penale non si sarebbe configurato.
Infatti, proprio il ritenuto coinvolgimento del predetto nell'ipotesi de- littuosa di cui all'art. 416 cod. pen. ha portato l'Ufficio della Procura ad irrompere nel negozio dell'imprenditore e sequestrare la totalità, o quasi, della merce pre- sente nell'esercizio commerciale, n. 103 orologi, così danneggiando il giro di affari del ricorrente. Come rilevato dalla Corte territoriale, pur essendo il sequestro ingiusto, il provvedimento ablativo non dà, di per sé, diritto ad un indennizzo ex art. 314 cod. pen. Orbene, per il ricorrente, fermo restando questa circostanza, appare evidente come il danno provocato deve essere collocato nell'accezione delle c.d. "ricadute sfavorevoli patrimoniali" derivanti dallo stato detentivo.
Invero, l'orientamento giurisprudenziale, riportato dalla stessa Corte d'Appello, sostiene che l'importo da liquidare sia diretto a compensare le ricadute sfavorevoli patrimoniali e non pro- curate dall'ingiusta ed incolpevole privazione della libertà. Ed ancora, si.evidenzia che le produzioni documentali in atti hanno evidenziato come l'andamento econo- mico del fatturato del 2016, in rapporto a quello degli anni precedenti detta vi- cenda, abbia registrato un calo notevole.Anche in questo caso si specifica come, le doglianze evidenziate dalla Corte d'Appello inerenti la, presunta, mancata produzione documentale contabile, ben avrebbero potuto essere colmata dallo svolgimento di un'indagine da parte della Corte stessa.
Pertanto, in violazione dell'art. 314 cod. pen., la Corte, procedendo con la valutazione del danno patito dallo Spedo, avrebbe illogicamente motivato in merito al ristoro da corrispondere a titolo di:
1. danno morale derivante dallo stato in vinculis, con riferimento ad un soggetto che era ed è conscio della propria inno- cenza, incensurato, alla prima esperienza carceraria patita solo ed esclusivamente a causa di un errore degli inquirenti;
2. danno alla propria reputazione, stante l'effetto stigmatizzante dell'aver trascorso un periodo di tempo in stato detentivo;
3. danno alla propria immagine in quanto lo Spedo è un importante e noto espo- nente nel proprio settore della compravendita di orologi di lusso. Tutto quanto esposto, ad avviso del ricorrente, ben avrebbe potuto portare la Corte d'Appello di Milano ad uno scostamento rispetto allo standard previsto, in virtù delle specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento che non risultano adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica. Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 24/5/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati, in quanto l'ordinanza impugnata non risulta affetta dai vizi di legittimità dedotti né sotto il profilo della congruità della motivazione né sotto quello della violazione di legge e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Ed invero, il giudice della riparazione non ha ritenuto di riconoscere gli asseriti ulteriori danni patrimoniali afferenti all'attività imprenditoriale del ricor- rente, sul rilievo che gli stessi sono stati solo genericamente addotti, non risul- tando la specifica e diretta riferibilità allo stato detentivo e, comunque, non acqui- sita la prova in tal senso. Ha esercitato, pertanto, la sua discrezionalità con un'a- deguata motivazione e in modo logico e corretto in diritto, determinando ragione- volmente la somma giornaliera da corrispondere in misura sostanzialmente corri- spondente al parametro standard. E a fronte delle logiche argomentazioni del giu- dice della riparazione, il ricorrente tende a sollecitare una nuova valutazione degli elementi addotti a sostegno dell'ampia istanza di riparazione che non è consentita in questa sede di legittimità.
3. Va premesso che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sin- dacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, disco- standosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424; conf.
Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi Rv. 263721; Sez. 4, n. 26388 del 18/4/2007, Leonello, Rv. 236941; Sez. 4, n. 8144 del 20/01/2006, Utano ed altro, Rv. 233666). E ciò, come si dirà, nel caso che ci occupa non è avvenuto. Il sindacato della Corte di legittimità viene pertanto esperito sulla congruità della motivazione sottesa al provvedimento che deve rispondere alle regole della logica e deve conformarsi ai principi stabiliti in sede di legittimità. Va anche rilevato, sempre in premessa, che il difensore ricorrente insiste su un tema, quello che lo Spedo è stato vittima di un clamoroso errore di persona, che è stato alla base dell'avvenuto riconoscimento del chiesto indennizzo, ma che poco incide sul quantum della liquidazione.
Inoltre, lo stesso ricorrente riconosce che una serie di danni in termini di perdita di fatturato che rivendica -e che, come si dirà, il giudice della riparazione, non ritiene provati - derivano dal sequestro degli orologi, nell'ambito del procedimento per il quale c'è stata l'ingiusta deten- zione. Ma il ricorrente, anche nell'odierna imputazione, sembra ignorare che il pe- rimetro entro il quale il giudice della riparazione è stato chiamato a determinare l'indennizzo, è quello del pregiudizio subito dalla detenzione ingiusta, non dal pro- cesso e dai provvedimenti ablativi nel corso dello stesso adottati.
Inoltre, l'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo rende evidentemente inin- fluente se il PG abbia o meno prestato parere favorevole allo stesso.
4. Come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà persona. Ancora attuale appare la pur risalente decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito la natura dell'istituto e la possibilità di graduazione dell'indennità, affermando che "l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex il//cito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare.
Il suo contenuto, per- tanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma - nel limite predeterminato - la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'in- teressato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psi- chica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento" (Sez.
Un., n. 1 del 6/3/1992, Favilli, Rv. 191147). La riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. va dunque ravvisata nella "ingiusta detenzione". E la genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee allo stesso le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa).
La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'in- tende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza- ampia libertà di ap- prezzamento delle circostanze del caso concreto. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr.
Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero ade- guatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile di- viso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penai processualistica.
Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (cfr.
Sez. 4 n. 21077 dell'1/4/2014, Silletti, Rv. 259237; conf. Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016 dep. il 2017, D'Elia, Rv. 269077 che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfetario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato). Ebbene, nel caso in esame il giudice della riparazione ha logicamente e con- gruamente motivato sull'applicazione dei criteri di liquidazione e la somma liqui- data non assume carattere arbitrario e tanto meno simbolico.
5. La natura indennitaria e non risarcitoria della riparazione per ingiusta de- tenzione risponde anche ad una diversa finalità: se ii legislatore avesse costruito la riparazione dell'ingiusta detenzione come risarcimento del danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dl esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell'entità del danni subiti, ma ciò si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l'esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione delta nostra Costituzione - art. 24, comma 4 ma anche sull'art. 5, comma 5 della Convenzione Europea del diritti dell'uomo e sull'art 9, n. 5 del Patto internazionale del diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato, delta libertà personale senza costringerlo a defati- ganti controversie sull'esistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione del danno.
Nel caso in esame non sono ravvisabili i vizi denunciati, nei limiti di cui al sopra ricordato sindacato di questa Corte di legittimità. Il giudice della riparazione ha ritenuto si imponessero le seguenti considera- zioni:
1. che relativamente alla carcerazione preventiva ingiustamente patita lo Spedo non avesse allegato la sussistenza di danni che travalicassero la medietà della lesione (e corretto, in tal senso, è il rilievo che la sofferenza nel ritrovarsi, per lo più essendo incensurato, incarcerato lontano dai propri familiari, rientra nel nucleo tipico della lesione che merita indennizzo), per cui difettano i presupposti per discostarsi dallo standard giornaliero offerto dal criterio aritmetico;
2. che era stato allegato un supposto danno all'immagine, essendo stato egli un soggetto noto (anche in ragione di apparizioni televisive) nel mercato di compravendita de- gli orologi usati di marca, ma che tale danno era rimasto a livello di allegazione, non essendosi neppure fornito un indizio del fatto che di quei 17 giorni di incarce- razione sia mai apparsa notizia sui mass media , laddove ricadute sull'immagine dello Spedo potrebbero essere dipese dalla successiva, e più lunga, pendenza del processo per ricettazione, ma questo esulerebbe dal perimetro di questo giudizio, che concerne la sola ingiusta detenzione dipesa dall'originaria incolpazione del reato di cui all'art. 416 cod. pen. in virtù del commesso errore di persona;
3. che la perdita di fatturato, correlata nell'istanza alla perdurante indisponibilità degli orologi sequestrati, restituiti -e resi quindi nuovamente commercializzabili- solo a scaglioni in momenti diversi, ancora una volta rimane estranea al perimetro del presente giudizio, perché indipendente dai 17 giorni di ingiusta detenzione (l'og- getto di questo giudizio è l'indennizzo per l'ingiusta detenzione e non certo per il sequestro, in tesi sempre ingiusto), e quindi solo ad abundantiam il giudice della riparazione osserva che, in ogni caso, si tratterebbe di voce di danno non adegua- tamente provata, giacché l'istante non ha prodotto in proposito alcuna documen- tazione seriamente considerabile (eventuali bilanci depositati, le dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate) bensì solo una sorta di mastrino con- tabile aziendale, di redazione totalmente unilaterale, privo di qualsivoglia ufficia- lità.
6. Un siffatto argomentare si palesa corretto anche in punto di diritto. Tema centrale dell'odierno decidere, infatti, è quello di individuare su chi in- comba l'onere della prova di quelle particolari e specifiche ripercussioni in ter- mini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione dell'e- vento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quanto meno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica.
Sul piano strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di pren- dere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal ri- sarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, co. 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39815 dell'11/07/2007, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in me- rito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, co. 1, cod. proc. pen), è però costante l'affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la deci- sione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato - come giustamente rileva il ricorrente- dai poteri istruttori del giu- dice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Rv. 253555).
Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze. E', dunque, onere della parte allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa.
La prova di questi ultimi, tuttavia, secondo un recente dictum della giurisprudenza di legittimità può, tuttavia, essere raggiunta anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (così Sez. 4, n. 19809 del 19/4/2019, Candiano, Rv. 276334 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui l'indennità era stata liquidata in misura "standard" e non erano stati ricono- sciuti i danni all'attività imprenditoriale svolta dall'istante, solo genericamente de- dotti, in mancanza di prova del nesso causale con la detenzione).
Il tema -certo dei più spinosi- attiene al concetto di allegazione Può aiutare ad individuarlo il richiamo al processo civile, ove l'allegazione è quell'attività attraverso la quale vengono affermati e introdotti in giudizio deter- minati fatti storici, al fine di delimitare l'ambito decisorio del giudice. Stante il divieto di utilizzo della propria scienza privata da parte del giudice, alle parti del giudizio viene riconosciuto il potere monopolistico di allegazione dei fatti nel pro- cesso. L'esercizio di tale potere è riservato, rispettivamente, all'attore con riferi- mento ai fatti costitutivi della domanda giudiziale, e al convenuto con riferimento ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'attore con la domanda: nel primo caso l'allegazione si manifesta attraverso l'esposizione delle 'ragioni della domanda' (causa petendi); nel secondo caso integra la formulazione di una eccezione di merito, diretta a impedire l'accoglimento nel merito della do- manda proposta dall'attore.
Allegare, dunque, significa descrivere nei propri atti o a verbale l'esistenza di un fatto. Allegare un fatto non significa provarlo. La prova interviene necessaria- mente dopo l'allegazione (oppure prima o insieme) L'onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione della quale, dovendo il giudice limitare la sua decisione alla domanda proposta, la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza. Ebbene, nel caso dell'istituto di cui agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen. l'alle- gazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero il richiedente l'inden- nizzo, spiegare in maniera circostanziata -anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il pregiudizio che allega e l'ingiusta detenzione patita.
Il principio è stato ribadito in una recente pronuncia (Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.). In quel caso il ricorrente lamentava che il giudice della riparazione non avesse tenuto conto, ai fini della quantificazione dell'inden- nizzo pur concessogli per la ingiusta carcerazione, dell'intervenuta separazione dalla moglie. Ebbene, questa Corte di legittimità ha dato ragione alla Corte terri- toriale, sul rilievo che, con un argomentare che non risultava incongruo né scol- legato dagli atti, la stessa aveva sinteticamente ma sufficientemente motivato che i pregiudizi lamentati non erano stati adeguatamente dimostrati, né era stato di- mostrato che gli stessi fossero causalmente connessi all'ingiusta detenzione.
In relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi, questa Corte, in quell'occasione, diede atto che i giudici della riparazione avevano rilevato che dagli atti della separazione prodotti non si rilevava alcun cenno alla situazione di detenzione del ricorrente. Si può perciò oggi affermare che, qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione -quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell'attività lavorativa, dal prodursi di danni psico- fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione- se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità , non può sconfinare nella mera enunciazione (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510) è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma - va ribadito - circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita.
Il che, come correttamente rileva la Corte milanese, nel caso di specie non è avvenuto in quanto, come si evince dalla domanda di riparazione per ingiusta de- tenzione a firma dell'Avv. Fabio Ambrosio del 31/7/2020, nulla è stato allegato quanto alla diffusione mediatica della notizia dell'arresto e della detenzione subiti dallo Spedo.Sul punto, dunque, il provvedimento impugnato fa buon governo anche del principio secondo cui il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il quantum dell'indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla con- clusiva determinazione equitativa dell'indennizzo; determinazione la quale si rende suscettibile di sindacato sotto l'aspetto della motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (Sez. 4, n. 2815 del 11/5/2000, Salamone, Rv. 216937).
7. Infine, va evidenziato che, già con la domanda del 31/7/2020 (non a caso indicata come "Istanza di risarcimento danni per ingiusta detenzione") così come con il ricorso che ci occupa, il ricorrente mostra di ignorare la già ricordata natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto invocato. Quanto ai danni risarcibili, come da tempo chiarito da questa Corte di legitti- mità (Sez.
4. n. 23119 del 13/5/2008, n. 23119), se è vero che il giudice deve essenzialmente attenersi al criterio risultante dal rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà personale e la somma massima attribuibile, in via ausiliaria, al fine di adeguare l'indennizzo al caso concreto e in via equitativa, egli può prendere in considerazione altre circostanze di fatto, sia di carattere oggettivo che soggettivo, con prudenza individuandole tra quelle positivamente valutate dall'ordinamento giuridico, fornendo al riguardo adeguata e congrua motivazione anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l'adozione.
Si ritiene, ad esempio, che il danno all'immagine da discredito sociale patito dall'istante - che il ricorrente peraltro sembra invocare non in relazione alla de- tenzione subita, bensì al processo, con gli annessi sequestri- non possa essere ristorato separatamente da quel che risulta con il criterio aritmetico, adottando i criteri comunemente adoperati in materia di risarcimento, trattandosi di conse- guenze fisiologiche naturalmente connesse alla detenzione. Così come, ad esem- pio, la sindrome depressiva non è stata ritenuta costituire circostanza particolare, idonea di per sé ad incrementare l'indennizzo liquidato in base al solo criterio arit- metico, trattandosi di una ripercussione frequentemente presente in situazione di ingiusta detenzione (così Sez. 3, n. 13602 del 13/02/2008, Pagano, Rv. 239683), essendosi specificato, sul punto, che, in materia di riparazione per ingiusta deten- zione, le ripercussioni psichiche da quest'ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell'indennizzo in base al calcolo aritmetico (Sez. 3, n. 15665 del 10/3/2011, Min.
Economia, Rv. 250004).Ci si è posti, poi il problema, della valutabilità della perdita di chance lavora- tive, situazione cui può essere equiparata quella oggi prospettata di un calo di fatturato. Di recente, ribadito il principio che il giudice dall'obbligo di va-lutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportuna- mente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame, questa Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza im- pugnata con la quale il giudice distrettuale aveva provveduto alla liquidazione dell'indennizzo utilizzando, quale unico parametro idoneo a compensare tutti gli effetti derivanti dall'ingiusta detenzione, il solo criterio aritmetico, senza un ade- guato approfondimento motivazionale in merito alla perdita di "chanches" lavorati- ve, sebbene adeguatamente provate (così Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072 in un caso in cui il ricorrente aveva documentato di avere presentato tre domande all'Amministrazione di appartenenza, prima dell'esecu- zione della misura detentiva, volte a ricoprire un ruolo apicale, che erano state escluse dalla valutazione con esplicito riferimento alla misura cautelare).
Tuttavia, anche ai fini di queste ultime, occorre allegare in maniera circostan- ziata -il che nel caso che ci occupa non è avvenuto- un collegamento con la subita detenzione e non con il processo. L'esame della più volte citata domanda del 31/7/2020 mostra, invece, come il ricorrente -che peraltro non documenta le perdite economiche subite- si riferisca ai sequestri ed al processo, piuttosto che alla carcerazione subita. Con ciò disat- tendendo il costante dictum di questa Corte secondo cui irrilevanti, ai fini di stabi- lire la misura della riparazione, sono sia la durata del processo presupposto che il connesso strepitus fori del processo (Sez. 3, n. 14640 del 16/2/2005, Spataro, Rv. 231236, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva quan- tificato l'indennizzo, valutando la breve durata della detenzione e la personalità già compromessa del soggetto, senza considerare il discredito sociale patito da quest'ultimo in relazione al clamore suscitato dalla vicenda e alla durata del pro- cesso).
Ancora più esplicitamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché la somma dovuta dallo Stato in base all'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza della vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale (così questa Sez. 4, n. 30578 del 7/6/2016, Lom- bardo, Rv. 267543 Diverso, invece, è il discorso quanto allo strepitus fori dell'arresto e della pri- vazione di libertà, che andrà valutato (cfr.
Sez. 4, n. 40906 del 6/10/2009, Maz- zarotto, Rv. 245369 e Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013 dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833 cha ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere conto delle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale dell'arresto del ricorrente aveva de-terminato in termini di discredito) che, tuttavia, come si è più volte detto, nel caso che ci occupa non è stato documentato. Va anche ricordato che, a differenza della riparazione per errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen. che, oltre alla riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena, comprende anche "le conseguenze personali e familiari derivanti della condanna" la riparazione per l'ingiusta deten- zione non consente di estendere l'indennizzo ad aspetti non direttamente ricondu- cibili alla custodia cautelare ingiustamente subita.
E che costituisce oggi ius recep- tum il principio che debba escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pre- giudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sè idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona (cfr. la recente Sez. 4, n. 6913 del 12/2/2021, Errico, Rv. 280545 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da cen- sure la decisione con cui i