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Sentenza — n. 27473/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27473/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27473/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex artt. 444 e ss. cos. proc. pen. del 29/6/2020 il G.U.P. del Tribunale di Torino applicava a El Yaziri Radouane, su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equiva- lenti sull'aggravante contestata ed applicata la riduzione per il rito, la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1400 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente, del bilancino e di quant'altro in sequestro, nonché con confisca della somma danaro in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 27473/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre El Yaziri Radouane, a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazio- ne di legge e vizio motivazionale in quanto il giudice del patteggiamento avrebbe omesso chiaramente di pronunciarsi in ordine al necessario vincolo di pertinen- zialità tra la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e lo specifico reato in contestazione, pur essendo lo stesso assolutamente necessario per la confisca del profitto del reato, trattandosi di misura di sicurezza facoltativa. Chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata, con of- ni conseguenza di legge.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi flussi finanziari illeciti confisca dei proventi di reato indagine per riciclaggio di denaro messa in circolazione di monete false finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Quanto alla somma di 2040 euro di cui è stata disposta la confisca, va ri- cordato che l'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 2444/2015
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL YAZIRI RADOUANE nato a KHORIGBA( MAROCCO) il 09/11/1985 avverso la sentenza del 29/06/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cos. proc. pen. del 29/6/2020 il G.U.P. del Tribunale di Torino applicava a El Yaziri Radouane, su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equiva- lenti sull'aggravante contestata ed applicata la riduzione per il rito, la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1400 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente, del bilancino e di quant'altro in sequestro, nonché con confisca della somma danaro in sequestro.

2. Ricorre El Yaziri Radouane, a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazio- ne di legge e vizio motivazionale in quanto il giudice del patteggiamento avrebbe omesso chiaramente di pronunciarsi in ordine al necessario vincolo di pertinen- zialità tra la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e lo specifico reato in contestazione, pur essendo lo stesso assolutamente necessario per la confisca del profitto del reato, trattandosi di misura di sicurezza facoltativa. Chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata, con of- ni conseguenza di legge.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il proposto motivo si palesa infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

5. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di pat- teggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassa- zione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, Savin Gianina Alina, Rv. 279348).

6. Quanto alla somma di 2040 euro di cui è stata disposta la confisca, va ri- cordato che l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un.2 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Ebbene, nel caso che ci occupa, oltre ad essere contestata la detenzione, a fini di spaccio di sette involucri di cocaina ed un involucro di eroina, pari g. 89,81 di cocaina, è stata contestata, in continuazione con quella, anche un'attività di pregressa cessione di sostanze stupefacenti per un controvalore di euro 2040.

Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- il giudice del pat- teggiamento, dopo avere ricordato le circostanze del rinvenimento dello stupefa- cente e del danaro, quest'ultimo in banconote di vario taglio, occultato all'interno di un cuscino del divano, e avere dato atto che sull'ingente somma l'odierno ri- corrente aveva fornito una spiegazione generica e comunque non documentabile, ha ritenuto il danaro in questione provento dell'attività di spaccio, come conte- stata, e considerato che il soggetto era privo di occupazione lavorativa e di altre lecite fonti di sostentamento al momento del suo arresto, aggiungendo che evi- dentemente doveva servire a pagare la droga ricevuta in conto vendita, non avendo il soggetto altre fonti per far fronte al pagamento e che la cui libera di- sponibilità potrebbe agevolare la reiterazione del reato permettendo la ricezione in conto vendita di altra sostanza e/o l'acquisto di altro stupefacente da immet- tere sul mercato (conferente appare il richiamo a Sez. 3 n. 2444/2015, Rv. 262399 e a Sez. 4, Sentenza n. 40912/2016, Rv. 267900).

Può, pertanto, ritenersi assolto l'obbligo motivazionale per procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. essendosi dato conto del nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività il- lecita contestata.

7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma il 2 luglio 2021 Il C sigliere e nsore Il Presiden nenzo P Ila Patrizia' f