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Sentenza — n. 27472/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27472/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27472/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 3/9/2019, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, DI MAURO ROSARIO, subita dal 11/10/2011 al 24/1/2012 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 29/9/2012 agli arresti domiciliari, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Firenze il 26/9/2011 per il reato di tentata estorsione, in concorso con i fratelli Dì Mauro Salvatore, Mario e Ciro, aggravata dall'avere agito nell'interesse del gruppo camorristico Di Mauro, in danno di Borriello Luigi.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 425 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 314 cod. pen, art. 43 cod. pen, art. 43 c.p; Sentenza — n. 27472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostan- ziata sui motivi del rigetto e la motivazione non viene, in concreto, attinta critica- mente dai motivi dedotti. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

Parole chiave

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tentata estorsione indennizzo per detenzione ingiustificata carcerazione preventiva eccessiva furto di lieve entità arresto in vista d'estradizione sfruttamento sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 3/9/2019, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen.
art. 425 cod. proc. pen
In data 4/11/2015 il GIP del Tribunale di Firenze emetteva poi nei confronti del Di Mauro sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
presso questa Corte Suprema in data 22/4/2020 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 314 cod. pen
La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 3/9/2019, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod.
art. 43 cod. pen
203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art.
art. 43 c.p
Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ...

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 32383/2010
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MAURO ROSARIO nato a NAPOLI il 08/05/1976 avverso l'ordinanza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG e la memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 3/9/2019, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, DI MAURO ROSARIO, subita dal 11/10/2011 al 24/1/2012 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 29/9/2012 agli arresti domiciliari, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Firenze il 26/9/2011 per il reato di tentata estorsione, in concorso con i fratelli Dì Mauro Salvatore, Mario e Ciro, aggravata dall'avere agito nell'interesse del gruppo camorristico Di Mauro, in danno di Borriello Luigi.

Il ricorrente in data 29/9/2012 veniva scarcerato e sottoposto alla misura non custodiale dell'obbligo di presentazione alla P.G., che veniva poi anch'essa revo- cata il 29/10/2012. In data 4/11/2015 il GIP del Tribunale di Firenze emetteva poi nei confronti del Di Mauro sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. in relazione a tutti i reati ascritti, che passava in giudicato il 15/10/2016 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Di Mauro Rosario, deducendo un unico ed articolato motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

In ricorso si ricostruisce la vicenda processuale che ha interessato il Di Mauro, la cui utenza telefonica era sottoposta ad intercettazione, unitamente a quelle dei fratelli, sul presupposto di una ritenuta appartenenza al presunto gruppo camor- ristico Di Mauro. Dalle intercettazioni nasceva il procedimento penale che vedeva, poi, il proscioglimento dell'indagato in sede di udienza preliminare. Vengono riportati ampi passaggi della sentenza di assoluzione per evidenziare che l'intera vicenda sarebbe nata da un macroscopico errore della magistratura inquirente consistito non solo nella richiesta ed emissione della misura cautelare quanto anche nella contestazione del delitto di tentata estorsione, frutto della vi- sione distorta che avrebbe guidato l'interpretazione dei fatti nel corso delle indagini preliminari, come ammesso dallo stesso GUP.

Nell'esposizione della vicenda, ripercorrendo gli esiti delle indagini, si eviden- zia che il Di Mauro, piuttosto che autore del reato, appare essere la vera vittima di una vera e propria estorsione da parte dello zio della moglie, Borriello Luigi, reato mai denunciato proprio per l'esistenza del vincolo di parentela. Tale realtà si evincerebbe anche dalle s.i.t. rilasciate dallo stesso Borriello Luigi, il quale non sporgeva alcuna denuncia nei confronti del ricorrente e dalle cui dichiarazioni si evincerebbe essere proprio lui il vero estorsore.Pertanto, il ricorrente ritiene l'ordinanza impugnata contraddittoria ed illogica in quanto commetterebbe lo stesso errore già commesso dal magistrato inquirente e censurato dal GIP nella sentenza di assoluzione, i cui passaggi vengono nuova- mente riportati per evidenziare che il Di Mauro è stato vittima dell'estorsione e di un grossolano errore sulla base di un pregiudizio.

Lo stesso Di Mauro si vedeva, poi, rigettata la richiesta di riparazione esclusi- vamente perché gravitante, per famiglia e frequentazioni, in ambiente camorri- stico. Si ricordano i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in tema di inviolabilità della libertà personale, presunzione di non colpevolezza e minor sacrificio neces- sario in sede di applicazione delle misure cautelari. Si ricorda, infine, che l'istituto della riparazione è stato previsto proprio per rimediare agli errori giudiziari Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 22/4/2020 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.

4. In data 3/4/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, piuttosto che operare una critica ar- gomentata alle ragioni esposte a sostegno del diniego del chiesto indennizzo, ven- gono formulate unicamente censure di merito, ripercorrendo i fatti, chiedendo so- stanzialmente una rivalutazione della vicenda che ha portato al processo. Va anche qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui è onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritarnente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518).

Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, Sardo ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, come nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità senza specificare la violazione o il punto della motivazione attinto da vizio.

In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, .quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti.

2. Peraltro, il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostan- ziata sui motivi del rigetto e la motivazione non viene, in concreto, attinta critica- mente dai motivi dedotti. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve 'intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidie secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza,. trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. 5 Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un ''errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valu- tazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez.

Un.26/6/2002, Di Benedictis). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...".

4. Ebbene, come ricorda il provvedimento impugnato l'accusa mossa all'odierno ricorrente era relativa alla presunta attività intimidatoria messa in atto, in concorso con i propri fratelli e con Rocco Mario per conseguire il controllo del mercato dei fiori in territorio di Trento e Bolzano. A decorrere dal gennaio 2010 perciò Rosario Di Mauro avrebbe posto in essere minacce e violenze in danno del Borriello, commerciante ambulante di fiori e piante in Bolzano al fine di sottrargli il predominio ed il controllo di tale attività commerciale in quell'ambito territoriale.

L'accusa muoveva dalle risultanze di intercettazioni di conversazioni telefoni- che intervenute tra Rosario Di Mauro ed i suoi fratelli, nel corso delle quali trape- lava la chiara intenzione di Rosario di intraprendere l'attività di vendita ambulante di fiori nella zona di Trento e Bolzano imponendosi nei confronti di Borriello Luigi che a sua volta era in dissidio con il proprio fratello Ferdinando, che svolgeva la stessa attività commerciale, per l'accaparramento del mercato. Dalle captazioni nel corso delle intercettazioni telefoniche gli investigatori ve- nivano a conoscenza del progetto messo a punto dai fratelli Di Mauro di fare una spedizione "punitiva" a Trento in danno del Borriello; il piano non veniva realizzato così come era stato concepito dai Di Mauro probabilmente per carenze organizza- tive ma venivano riscontrate condotte di intimidazione telefonica ai danni del Bor- riello a cui veniva sottratto anche un furgone di sua proprietà.

Rosario Di Mauro, nel corso dell'interrogatorio innanzi al P.M., forniva, tutta- via, una ricostruzione della vicenda sulla quale il Gup fonderà la sua pronuncia liberatoria. Il Di Mauro aveva sostenuto di conoscere da molto tempo il Borriello Luigi in quanto zio di sua moglie e persona alle cui dipendenze egli aveva lavorato dal 2002 al 2010 coadiuvandolo nella attività commerciale di vendita di piante e fiori nella zona di Trento e Bolzano; di aver abbandonato il lavoro, peraltro rigoro- samente in nero, poiché il Borriello non gli aveva corrisposto gli ultimi stipendi e di aver deciso di mettersi in proprio procacciandosi le necessarie licenze ed auto- rizzazioni.

Il Borriello, al fine di indurlo a desistere, aveva esercitato minacce ed intimidazioni sino ad arrivare a farlo picchiare violentemente in più occasioni. A questo punto egli aveva coinvolto i fratelli per cui si recarono tutti a Trento, ove il Borriello abitava, per affrontarlo ad armi pari visto che il Borriello, descritto dal Di Muro come un "vero camorrista", era sempre ben difeso, al fine di giungere ad un compromesso. Il Borriello non fu trovato presso l'abitazione ed in quel fran- gente egli, preso dalla rabbia, vedendo il furgone del Borriello di cui aveva le chiavi per il lavoro pregresso svolto, decise di sottrarglielo parcheggiandolo poco distante a scopo intimidatorio.

Ritenuta plausibile tale ricostruzione della vicenda in quanto confermata, sia pure in parte, dalle dichiarazioni del Borriello il Gup aveva prosciolto i fratelli Di Mauro dalle accuse loro mosse non potendo esse validamente essere sostenute in dibattimento.

5. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come le condotte realizzate, in sostanza, si fossero concretizzate in una telefonata notturna fatta da Ciro Di Mauro al Bordello e nello spostamento del furgone e trovavano la loro ragion d'essere nella logica di sopraffazione reciproca tipica delle organizzazioni di stampo mafioso. Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- la Corte toscana ha ritenuto, sulla base della pacifica ricostruzione fattuale appena ricordata, che il comportamento del Di Mauro abbia quanto meno concorso a dare causa all'errore dell'autorità giudiziaria con macroscopica colpa.

Ciò sul rilievo che egli, gravitando in ambiente camorristico, sia per famiglia che per frequentazioni, al fine di imporsi o comunque contrastare il predominio che Borriello aveva e intendeva mantenere nell'ambito del commercio ambulante di fiori nella zona che il Borriello stesso considerava "di sua competenza", ha deciso di avvalersi della forza intimidatrice del clan cui i propri fratelli appartenevano. Ha organizzato, perciò, una spedizione punitiva con il chiaro scopo di confrontarsi anche fisicamente, se necessario, con l'avversario, ponendo in essere condotte di intimidazione, sia pure a contrasto con quelle ricevute, in coerenza con il metodo delle organizzazioni di stampo camorristico, nell'ambito delle quali va inquadrato lo spostamento del furgone che il Borriello aveva parcheggiato vicino alla propria abitazione.

L'allontanamento del veicolo dovendo intendersi quale prospettazione rivolta al Borriello di più gravi danni qualora quest'ultimo non recedesse dalla sua opposizione ovvero non si rendesse disponibile ad una trattativa di spartizione. Si tratta di condotte che - come rileva il giudice della riparazione- se pure non inte- grano il delitto di estorsione tentata così come contestato, costituiscono pur sem- pre azioni illecite compiute in un contesto fattuale e relazionale di illegalità la cui realizzazione ha chiaramente indotto in errore l'autorità procedente nell'adozione della misura detentiva.

Il provvedimento impugnato, pertanto, opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, dunque, rappresentata dall'avere il richie- dente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da compor- tamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, pur- ché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 39199 del 1/7/2014, Pistorio, Rv. 260397) 6.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente va altresì con- dannato alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, ven- gono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissib