Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed as inadmissible for generic grounds and non-allowed reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain judgment inadmissible. The appellant argued a lack of motivation regarding the legal qualification of facts, but the court found the appeal generic and filed against a plea bargain for reasons not permitted by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 50, della legge 103/2017; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific statutory grounds, such as the expression of the accused's will or erroneous legal qualification; generic appeals or those based on non-permitted reasons are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ANTONIO nato a TARANTO il 17/08/1987 avverso la sentenza del 12/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonio Basile ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 marzo 2021 il Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.
2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.
3. Il ricorso é inammissibile sia per essere affatto generico, sia per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2021. Il Consigliere tenso