Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 c.p.p. and Art. 1 L. 103/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Mazzaglia's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. Mazzaglia argued for the annulment of the penalty imposed by the Catania preliminary hearing judge, claiming violations of law and excessive sentencing. The court rejected these grounds, ruling that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory exceptions not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 50, L. 103/2017; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality; appeals based on generic mitigating circumstances or excessive sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAGLIA GIOVANNI nato a CATANIA il 09/03/1990 avverso la sentenza del 26/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giovanni Mazzaglia propone ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania, il 26 novembre 2020, ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. Ne chiede l'annullamento lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla pena, giudicata eccessiva.
2. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. Così deciso in Roma il 24 giugno 2021. Il Consigliere e ensore (Giuseppe ich) CIU:a.LEMA_ 0 1 6 LUG. 2