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Sentenza — n. 27469/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27469/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27469/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIZZO GIOVANNI nato il 02/06/1968 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso proposto nell'interesse di RIZZO Giovanni avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quei Tribunale, annullando il provvedimento limitatamente al reato di tentato omicidio e confermandolo quanto ai restanti reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. 309/90 e detenzione illegale di armi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27469/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 comma 1 ter, disp. att. del c.p.p.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti criminalità persistente ricusazione del pubblico ministero altri reati
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIZZO GIOVANNI nato il 02/06/1968 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso proposto nell'interesse di RIZZO Giovanni avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quei Tribunale, annullando il provvedimento limitatamente al reato di tentato omicidio e confermandolo quanto ai restanti reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. 309/90 e detenzione illegale di armi.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato con difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale e processuale penale, oltre a violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento di una ipotesi di retrodatazione del titolo ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale escluso la connessione qualificata tra il delitto di cui al capo A 21) e i reati oggetto di contestazione nella medesima ordinanza impugnata, omettendo di argomentare sulla anteriorità cronologica, per esser stati tutti i fatti posti in essere prima della emissione della prima ordinanza cautelare.

In particolare, si contesta, quanto al citato capo A 21) che la diversità del canale di approvvigionamento ponga quel fatto in termini di diversità tale da escludere la connessione qualificata, sussistendo tra di essi l'identità del disegno criminoso. Quanto, invece, al requisito della desumibilità degli elementi gravemente indizianti già al momento della emissione del primo titolo, si rileva che le indagini hanno avuto inizio nel 2017 e che le dichiarazioni incriminanti sono state rese nel 2016 e nel 2017. Inoltre, le intercettazioni erano state autorizzate anche nei confronti del RIZZO a seguito della iscrizione nel registro degli indagati per il reato associativo e dalle stesse era scaturito l'arresto in flagranza.

Si contesta che l'informativa finale possa costituire il criterio risolutivo della dibattuta questione, la variabilità fenomenica della categoria della desumibilità c.d. anticipata potendo essere ricondotta a unità solo operando una prognosi che si coniughi in maniera ragionevole alla natura delle indagini e alla loro complessità. Nella specie, secondo il difensore, al pubblico ministero era già chiaro che l'arresto del RIZZO in flagranza costituisse riscontro della sua partecipazione al sodalizio criminoso. Con il secondo motivo si è dedotta la violazione di legge e di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di valutare che il RIZZO, nel diverso procedimento, aveva già ottenuto gli arresti dorniciliari, con permesso lavorativo e numerose autorizzazioni. 3, Il Procuratore generale, in persona del sostituto O.

Mignolo, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.2. La questione di natura procedurale, riproposta con il primo motivo, è stata esaminata dal Tribunale in via preliminare, ritenendo quel giudice insussistente la violazione del divieto di cui all'art. 297, c. 3, cod. proc. pen. sulla scorta dei seguenti argomenti. In primo luogo, ha escluso la connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 lett.

b) e c) cod. proc. pen. (unica rilevante ai fini di cui all'art. 297 c. 3 stesso codice) tra il delitto sub A21), contestato nei diverso procedimento a altri co-indagati, e gli altri reati oggetto di contestazione nella medesima ordinanza, osservando come lo stesso capo d'imputazione contenesse la precisazione che il delitto non era reato fine rispetto a quello associativo di cui al capo A). Peraltro, il Tribunale ha precisato che, anche a voler ravvisare detta connessione, nel momento in cui è stato ammesso il rito abbreviato nell'ambito del primo procedimento (22/1/2019), non vi era ancora la desumibilità di elementi gravemente indiziari nei confronti del RIZZO relativamente ai capi contestati nel secondo procedimento.

La complessità delle indagini (aventi a oggetto un delitto associativo, molteplici reati fine, un tentato omicidio e la detenzione di diverse armi) ha determinato la necessità per il pubblico ministero di acquisire l'informativa finale e esaminare gli elementi fondanti la domanda cautelare; l'informativa del 22/10/2019 era stata depositata il successivo 24/10/2019 e, quindi, dopo l'ammissione al rito abbreviato, ma addirittura successivamente al deposito della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado nell'ambito del diverso procedimento.

Sotto altro profilo, peraltro, il Tribunale ha rilev.ato che la difesa non aveva indicato neppure gli specifici atti dai quali l'accusa avrebbe dovuto desumere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tutti i reati contestati nel secondo procedimento. Quanto al quadro cautelare (la gravità indiziaria non avendo formato oggetto del gravame cautelare e avendola il Tribunale comunque esclusa per il tentato omicidio), nella ordinanza censurata si è tenuto conto, in ragione del reato associativo contestato, della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e della idoneità della sola misura infra muraria a contenerle, pur rilevando il Tribunale il difetto di elementi in grado di sovvertirla e l'esistenza, di contro, di elementi attestanti il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa (il riferimento è al ruolo associativo del RIZZO, il quale riceveva cospicui quantitativi di droga che poi provvedeva a distribuire in diversi comuni del Salento; alla sua personalità, quale soggetto gravato da numerosi precedenti penali anche specifici; alla sua sottoposizione ad altri procedimenti, anche per evasione, relativamente a un fatto recente del 24/3/2020).

Il pericolo concreto è stato ritenuto attuale, avuto riguardo alla circostanza che il traffico di droga costituisce costante e continuo impegno dell'indagato, che da tale attività trae la propria fonte di sostentamento, come confermato dalle precarie condizioni economiche in cui egli, in sede di interrogatorio di garanzia, ha dichiarato di versare. Di nessuna utilità è stato ritenuto il presidio elettronico a corredo di una eventuale restrizione domiciliare, stante la sua inidoneità rispetto alle prescrizioni diverse da quella di ottemperare all'obbligo di non allontanarsi dal domicilio associate alla misura, quali l'obbligo di comunicare con soggetti diversi da quelli conviventi, prescrizioni che richiedono una capacità di auto limitazione che l'indagato, secondo il Tribunale, ha dato mostra di non possedere.

3. Il primo motivo è infondato.In linea generale, va ribadito che, in tema di contestazione a catena, la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta nel procedimento di riesame solo a condizione che il termine di custodia risulti interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare e sussista la desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (cfr. sez. 6 n. 11639 del 5/3/2020, Fucito Pasquale, Rv. 278810, in cui in motivazione la Corte ha precisato che entrambi detti presupposti devono emergere dall'ordinanza impugnata, non disponendo il tribunale del riesame di poteri istruttori, che permettano di verificare le prospettazioni delle parti, ed essendo il procedimento incidentale de libertate improntato ad esigenze di speditezza; sez. 3 n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase Roberto, Rv. 277351; sez. 4 n. 48094 cel 11/7/2017, Di Rienzo e altro, Rv. 271168).

Inoltre, sempre in tema, va chiarito che la nozione di "desumibilità dagli atti" non è integrata dalla mera "conoscenza o conoscibilità" dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (cfr. sez. 6 n. 54452 del 6/11/2018, Tedde Antonio, Rv. 274752; sez. 1 n. 12906 del 17/3/2010, Cava, Rv. 246839). Nella specie, la difesa ha prospettato un problema di retrodatazione con riferimento a ordinanze emesse in procedimenti diversi, cosicché, sul punto, deve pure tenersi presente che, ai fini della prospettabilità di una questione riguardante il tema della c.d. "contestazione a catena", va scrutinato il vincolo di connessione qualificata tra i fatti oggetto dei diversi titoli che hanno raggiunto lo stesso soggetto, la retrodatazione non operando allorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non fossero ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivo titolo cautelare (cfr. sez. 1 n. 12700 del 27/9/2019, Trapani Giovanni, Rv. 278910, in fattispecie relativa a due ordinanze cautelari per altrettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale solo un'informativa successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso).

Infine, quanto alla natura dei reati in contestazione, non può ravvisarsi il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza (cfr. sez. 6 n. 52015 del 17/10/2018, Bendvenga Mauro, Rv. 274511).

4. Gli elementi valorizzati dal Tribunale per escludere la connessione qualificata tra i fatti e il requisito della desumibilità degli elementi posti a fondamento della seconda misura, rispetto al momento in cui era stata adottata la precedente, sono del tutto coerenti con i principi sopra delineati, cosicché deve escludersi ogni profilo di inosservanza di norme presidiate da sanzioni processuali. La motivazione, inoltre, è affidata a un percorso argomentativo assolutamente coerente con i dati fattuali, congruo e del tutto logico, sicchè non residua alcuno spazio di censura in sede di legittimità.5.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa si è limitata ad affermare che il superamento della presunzione deriverebbe dalla circostanza che il RIZZO, già ammesso al regime domiciliare nel precedente procedimento, si era attenuto alle prescrizioni impostegli. La doglianza, tuttavia, sconta l'evidente mancato confronto con l'articolato ragionamento svolto dai giudici del riesame, nient'affatto contraddittorio o illogico e coerente con i principi di matrice giurisprudenziale. Sebbene il reato associativo rientri nel novero di quelli per i quali la legge pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelar', non disgiunta da quella ulteriore, parimenti relativa, secondo cui la misura più afflittiva deve esser considerata l'unica in grado di garantirne la salvaguardia, il Tribunale non si è sottratto all'onere di verificare la ricorrenza di elementi positivi atti a superare tale presunzione e ha specificamente argomentato in ordine alla sussistenza di un pericolo di reiterazione derivante dalle modalità della condotta e dal negativo quadro della personalità dell'indagato, escludendo la idoneità della misura domiciliare, anche con presidio elettronico, per la semplice ragione che in tale condizione il RIZZO ben avrebbe potuto continuare l'attività illecita cui è dedito in maniera continuativa.

Sul punto, va peraltro ricordato che, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (cfr. sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Nel caso all'esame, il Tribunale ha operato concretamente la verifica della pericolosità, nonostante la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere sia prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274, cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr. sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito Giorgio, Rv. 280452; sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari Vito, Rv. 280450; sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli Luigi, Rv. 279470; sez. 1, n. 24135 del 10/5/2019, Castorina Michael Stephen, Rv. 276193).

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 comma 1 ter, disp. att. del c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gl