Sentenza — n. 27466/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del Riesame di Genova, con ordinanza resa il 2 marzo 2021, ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di Kotili .leton, avverso provvedimento del Tribunale di Savona in composizione monocratica, con il quale era stata rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini avanzata nell'interesse del predetto Kotili. Giova premettere che, in data 10 agosto 2020, il sunnominato era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Savona, in relazione a reato continuato ex art. 73, d.P.R. 309/1990 (episodi avvenuti tra 1'11 e il 14 febbraio 2020), nell'ambito del procedimento n. 1064/20 R.G.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 297 comma 3 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale savonese in composizione monocratica ha disatteso tale prospettazione, assumendo che in realtà occorre fare riferimento alle fasi in cui si trovano i due procedimenti, i quali sono entrambi in fase successiva a quella delle indagini preliminari, principio non contraddetto dalla citata pronunzia apicale; di tal che, poiché nel procedimento oggetto di istanza é stato emesso decreto di giudizio immediato in data 10 settembre 2020, ossia ampiamente entro l'anno di scadenza del termine di fase di cui all'art. 303, lettera a), n. 3 cod.proc.pen., occorre avere riguardo al termine di fase attualmente in corso - ossia quello successivo, fino alla sentenza di primo grado - la cui scadenza é fissata il 10 settembre 2021.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOTILI JETON nato il 20/03/1989 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Genova, con ordinanza resa il 2 marzo 2021, ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di Kotili .leton, avverso provvedimento del Tribunale di Savona in composizione monocratica, con il quale era stata rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini avanzata nell'interesse del predetto Kotili. Giova premettere che, in data 10 agosto 2020, il sunnominato era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Savona, in relazione a reato continuato ex art. 73, d.P.R. 309/1990 (episodi avvenuti tra 1'11 e il 14 febbraio 2020), nell'ambito del procedimento n. 1064/20 R.G.
Trib. (n. 2309/19 R.G.N.R.); in precedenza il Kotili era stato attinto da altra misura cautelare emessa il 20 febbraio 2020 (sempre dal G.i.p. del Tribunale di Savona) nell'ambito del procedimento n. 610/20 R.G.N.R., sempre per reati in materia di stupefacenti accertati il 16 febbraio 2020. E' inoltre necessario chiarire che, tra i reati oggetto del primo procedimento e quelli oggetto del secondo, é stata pacificamente ravvisata la sussistenza della c.d. contestazione a catena, trattandosi di reati in rapporto di connessione qualificata, e della conseguente retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297 comma 3 cod.proc.pen..
Per tali ragioni era stata richiesta, nell'interesse del Kotili, la scarcerazione per decorrenza dei termini, assumendo il richiedente che il termine di custodia, una volta retrodatata la decorrenza dello stesso, dovesse intendersi spirato il 16 febbraio 2021, ossia ad un anno di distanza dalla primigenia misura cautelare; tale assunto, secondo la prospettazione dell'instante, sarebbe accreditato dalla recente sentenza a Sezioni Unite del 28 maggio 2020 (ric. Mazzitelli), laddove essa ha affermato il principio in base al quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee.
Il Tribunale savonese in composizione monocratica ha disatteso tale prospettazione, assumendo che in realtà occorre fare riferimento alle fasi in cui si trovano i due procedimenti, i quali sono entrambi in fase successiva a quella delle indagini preliminari, principio non contraddetto dalla citata pronunzia apicale; di tal che, poiché nel procedimento oggetto di istanza é stato emesso decreto di giudizio immediato in data 10 settembre 2020, ossia ampiamente entro l'anno di scadenza del termine di fase di cui all'art. 303, lettera a), n. 3 cod.proc.pen., occorre avere riguardo al termine di fase attualmente in corso - ossia quello successivo, fino alla sentenza di primo grado - la cui scadenza é fissata il 10 settembre 2021.
La decisione così assunta é stata poi confermata dal Tribunale del Riesame, che ha respinto le doglianze dell'appellante sulla base di considerazioni analoghe.
2. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame ricorre il Kotili, con atto affidato ad un unico motivo di doglianza. In esso si lamenta vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza laddove essa, disattendendo i principi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite Mazzitelli, omette di considerare che deve prescindersi dal frazionamento per fasi omogenee nel computo del periodo di sottoposizione a custodia cautelare, che va quindi conteggiata per intero, a nulla rilevando il fatto che il procedimento nell'ambito del quale la prima misura fu eseguita é stato già definito con sentenza (in data 21 luglio 2020); ragionando in termini diversi, la durata massima della seconda custodia cautelare rimarrebbe esposta alle contingenti vicende relative al primo procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile. In base al principio fondante della sentenza a Sezioni Unite Mazzitelli (n. 23166 del 28/05/2020), «l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. delinea un sistema che si sostanzia nella mera sostituzione del termine iniziale di durata della misura adottata per ultima, sicché per calcolare il relativo termine di fase sarà sufficiente far riferimento al "dies a quo" della prima misura. Il che non comporta una sommatoria dei periodi di custodia afferenti alle due misure e non richiede una loro distinta considerazione a seconda delle fasi processuali in cui la conseguente privazione di libertà si é prodotta».
Si tratta, in definitiva, di una fictio iuris, attraverso la quale si realizza lo scopo di riallineare misure emesse in tempi diversi ma che dovevano essere applicate contestualmente, nell'ottica del minor sacrificio possibile della libertà personale: testualmente, «la struttura dell'istituto della retrodatazione consiste nel mero riallineamento del termine di efficacia della misura da retrodatare alla data di esecuzione o notificazione della prima ordinanza cautelare, e non già in una vera e propria unificazione dei due successivi titoli cautelari» (...) «le due ordinanze cautelari (e i relativi procedimenti) rimangono distinte e ciascuna segue la propria sorte, senza che la proroga dei termini dell'una possa influire sull'altra, se non in senso favorevole all'interessato.
Diversamente opinando, l'effetto di garanzia dell'istituto sarebbe svuotato. Di regola, si applicherebbe infatti alla misura da retrodatare un termine di fase più lungo, perché relativo al dibattimento. Mentre la durata massima della seconda misura custodia/e, lungi dall'essere fissata a termini certi e predeterminati per legge, rimarrebbe esposta alle contingenti vicende relative al primo procedimento». Venendo al caso di specie, in base ai principi dianzi richiamati deve affermarsi che, "a monte" della computabilità dei termini anche relativi a fasi eterogenee affermata dalla sentenza a Sezioni Unite Mazzitelli (e richiamata dal ricorrente), la fíctio iuris della retrodatazione della seconda misura cautelare all'epoca in cui fu emessa la prima dev'essere valutata tenendo conto che, prima dello spirare del termine di durata della misura nella fase delle indagini preliminari (pari ad un anno ex art. 303, comma 1, lettera A, n. 3 cod.proc.pen.) relativo alla misura originariamente disposta (applicata il 20 febbraio 2020), nei confronti del Kotili era stato emesso decreto di giudizio immediato riferito al procedimento nel cui ambito era stata emessa la seconda misura cautelare (10 settembre 2020); con la conseguenza che, pur ritenendo operante la retrodatazione della decorrenza dei termini all'epoca di esecuzione della prima ordinanza cautelare, nel termine di fase previsto per la corrispondente misura é intervenuto un evento processuale (il decreto di giudizio immediato) che comporta comunque il passaggio a una nuova fase e al termine per essa previsto.
In altri termini, deve ragionarsi nel senso di immaginare che la misura cautelare oggetto di lagnanza (ossia la seconda in ordine di tempo) sia stata applicata contemporaneamente alla data di applicazione della prima misura cautelare; ma occorre considerare che su tale misura originaria viene ad incidere, prima dello spirare del termine di fase di un anno dall'esecuzione di essa, il sopravvenire dell'emissione del decreto di giudizio immediato (relativo al procedimento nel cui ambito é stata emessa la seconda ordinanza cautelare) che segna il passaggio ad altro termine di fase, con conseguente superamento di quello previsto per la fase delle indagini, indipendentemente dalla retrodatazione della seconda misura.
Di tal che, per effetto di detto evento processuale, il termine di fase da considerare é quello di cui all'art. 303, comma 1, lettera B, n. 2 cod.proc.pen., pari ad un anno e decorrente, nella specie, dal 10 settembre 2020: termine che, pertanto, ad oggi non é spirato. Di tal che l'ordinanza impugnata resiste alle censure del ricorrente.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp