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Sentenza — n. 27465/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27465/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27465/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del Riesame di Bologna, in data 10 dicembre 2020, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di Nadif Yassine avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere - poi sostituita con quella degli arresti domiciliari con controllo a distanza - in relazione al reato a lui contestato, in via di imputazione provvisoria, al capo 21 della rubrica, riferito a una pluralità di cessioni di sostanza stupefacente nel periodo compreso fra il dicembre 2019 e il 20 febbraio 2020, giorno in cui lo stesso Nadif veniva tratto in arresto in relazione ad altro procedimento.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 273 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27465/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, con violazione delle regole sul diritto di difesa e sul giusto processo: richiamando anche in questo caso i principi fondamentali in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a garanzia delle esigenze difensive e dei principi ricavabili dall'art. 111 Cost., il deducente lamenta la carenza di ogni profilo argomentativo nella ricorsa ordinanza, a fronte del fatto che gli elementi agli atti avrebbero consentito di escludere la sussistenza di esigenze cautelari in capo all'indagato.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti arresto arresto in vista d'estradizione pericolo di traffico di stupefacenti procedimento penale pendente braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
art. 273 cod.proc.pen
In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine "indizi", adoperato dall'art. 273 primo comma Cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NADIF YASSINE nato il 23/11/1982 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Bologna, in data 10 dicembre 2020, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di Nadif Yassine avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere - poi sostituita con quella degli arresti domiciliari con controllo a distanza - in relazione al reato a lui contestato, in via di imputazione provvisoria, al capo 21 della rubrica, riferito a una pluralità di cessioni di sostanza stupefacente nel periodo compreso fra il dicembre 2019 e il 20 febbraio 2020, giorno in cui lo stesso Nadif veniva tratto in arresto in relazione ad altro procedimento.

Il Collegio felsineo, nel respingere le lagnanze formulate in sede di gravame, ha in primo luogo disatteso la prospettazione volta a far dichiarare spirati i termini di custodia mediante la retrodatazione della misura in relazione al procedimento n. 1238/20 R.G.N.R. PM MO, per il quale il Nadif era stato arrestato il 20 febbraio: ciò sia perché il termine di fase di un anno (ravvisato dal Tribunale del riesame per gli addebiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del capo 21) non era ancora spirato, ravvisandosi nella specie l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990; sia perché non vi erano elementi per ritenere accertata la desumibilità, all'epoca dell'ordinanza cautelare eseguita il 20 febbraio 2020, dei fatti oggetto dell'ordinanza dall'ultimo emessa.

Nel merito il Collegio adìto ha disatteso le censure mosse dalla difesa in ordine alla gravità indiziaria (limitate al punto n. 3 del capo 21 oggetto di addebito) e quelle sollevate a proposito delle esigenze cautelari, riguardo alle quali medio tempore l'iniziale misura cautelare inframuraria era stata già sostituita con quella degli arresti donniciliari con l'utilizzo di dispositivo di controllo elettronico a distanza).

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Nadif, con atto articolato in due motivi, preceduti da una premessa riassuntiva. Con il primo, ampio motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla denegata retrodatazione del termine cautelare. In estrema sintesi, oggetto della lagnanza é la mancata riconduzione di quanto addebitato al Nadif alle ipotesi di cui al quarto o al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, in relazione alle quali il termine di fase sarebbe dimezzato rispetto alla ritenuta ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo.

Dopo avere ripercorso brevemente il succedersi delle vicende cautelari che hanno attinto l'indagato, dalle quali rileva la sussistenza della connessione qualificata fra i reati contestati nei due distinti procedimenti, il ricorrente evidenzia che i fatti addebitati al Nadif, riassunti brevemente nel motivo di ricorso in esame e collocati fra il dicembre 2019 e il febbraio 2020, riguardano esclusivamente hashish e che in ogni caso, in ragione del principio del favor rei, il generico riferimento a sostanza stupefacente - riveniente essenzialmente da episodi di "droga parlata" - non possa che condurre, in mancanza di elementi di segno contrario, a reati aventi ad oggetto droghe "leggere", inquadrabili nel quarto comma dell'articolo 73.

L'unico rinvenimento di cocaina nella disponibilità del Nadif, avvenuto il 20 febbraio 2020, riguarda il diverso e distinto procedimento n. 1238/20 e non il presente procedimento. Per il resto, richiamando i principi costituzionali in tema di libertà personale e quelli affermati dalla giurisprudenza a proposito dei presupposti per l'applicabilità della "contestazione a catena", si confuta l'ipotesi in base alla quale viene addebitata al Nadif (anche) la commissione di reati aventi ad oggetto cocaina, in relazione alla quale egli contesta che possano ravvisarsi elementi gravi, precisi e concordanti; e si insiste per la ravvisabilità delle condizioni per la retrodatazione, in relazione al fatto che - in aggiunta alla sussistenza del vincolo della continuazione tra le ipotesi criminose oggetto delle diverse ordinanze cautelari - vi era anche la desumibilità dei fatti per i quali é stata emessa la seconda ordinanza fin dall'epoca in cui fu emessa la prima: ciò in dipendenza di quanto emerso dalle intercettazioni disposte sulle utenze del Nadif dal gennaio 2020, idonee a fornire all'autorità giudiziaria elementi idonei a concretizzare un quadro indiziario di rilevanza tale da integrare i presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza successiva. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, con violazione delle regole sul diritto di difesa e sul giusto processo: richiamando anche in questo caso i principi fondamentali in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a garanzia delle esigenze difensive e dei principi ricavabili dall'art. 111 Cost., il deducente lamenta la carenza di ogni profilo argomentativo nella ricorsa ordinanza, a fronte del fatto che gli elementi agli atti avrebbero consentito di escludere la sussistenza di esigenze cautelari in capo all'indagato.

Si é in specie omesso di valorizzare il fatto che il Nadif si trova ormai da tempo agli arresti domiciliari senza avere dato adito a rilievo di sorta e che, conseguentemente, non vi é possibilità di ravvisare alcun pericolo di reiterazione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato, in ambo i motivi in cui esso é articolato.Va premesso, quanto al primo motivo, che la valutazione del Tribunale del Riesame in ordine alla configurabilità - in termini di imputazione provvisoria - dell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 é perfettamente in linea con i requisiti della valutazione a fini cautelari, affatto diversi rispetto a quelli richiesti per l'affermazione di penale responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. E' noto infatti che la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod.proc.pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine "indizi", adoperato dall'art. 273 primo comma Cod. Proc. Pen., ha una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, Sentenza n. 4825 del 12/12/1995, deo. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme vds. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, Sentenza n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930).

Tanto premesso, si osserva che non possono essere sottoposte al vaglio di legittimità le diversità valutative del ricorrente in ordine al significato e all'interpretazione del quadro indiziario circa la riconducibilità di quanto addebitato al Nadif (anche) alla commissione di reati aventi ad oggetto cocaina: é al riguardo del tutto pertinente, ed esente da censure proponibili in questa sede, il percorso argomentativo seguìto dal Collegio adìto nel quale si richiama la posizione del Nadif come costante fonte di rifornimento del coindagato Labrham Abdeljalil, dedito allo spaccio di cocaina (come affermato da ben sette diversi acquirenti); si assume la maggiore pertinenza della somma di novantamila euro - consegnata a pagamento di una partita di droga da parte dell'odierno ricorrente - al prezzo della cocaina; e si sottolinea che, in ogni caso (sia pure nell'ambito del distinto procedimento in relazione al quale fu emessa la prima ordinanza cautelare) il Nadif venne trovato - anche - in possesso di 257 grammi di cocaina.

Da ciò consegue che é del tutto pertinente, in quanto assistita da logicità e non contraddittoria e pertanto non sindacabile in questa sede attraverso gli argomenti formulati dal ricorrente, la valutazione del Tribunale felsineo di riconducibilità dei fatti oggetto del presente procedimento all'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 e alla conseguente applicabilità del termine di fase di un anno, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lettera A n. 3 cod.proc.pen.. In aggiunta a tale osservazione, va rilevato che correttamente il Collegio adìto si confronta con la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti relativi alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva: nozione che consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (da ultimo vds.

Sez. 3, Sentenza n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351; e Sez. 3, Sentenza n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437). Nella specie, é di tutta evidenza che l'avvenuto deposito dell'informativa finale in data 1 luglio 2020 - quattro mesi dopo l'arresto del Nadif in esecuzione della prima ordinanza cautelare - esclude che nella specie possano ravvisarsi le condizioni per la desunnibilità, dagli atti relativi alla primigenia ordinanza, degli indizi posti a base della seconda: desunnibilità che non può essere affermata in relazione ad elementi rivenienti dalle conversazioni intercettate; e che, ancor meno, può essere prospettata su tali basi in questa sede, atteso che l'interpretazione delle conversazioni oggetto di captazione costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e come tale sottratta al sindacato di legittimità (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

2. Anche il secondo motivo di lagnanza é manifestamente infondato. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, la prevalente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità chiarisce che, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 3661 del 17/12/2013, dep. 2014, Tripicchio e altri, Rv. 258053;

Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785); e, sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata analizza in modo puntuale tutti gli elementi deponenti per la persistenza delle esigenze cautelari, riferiti sia alla gravità e alla ripetitività delle condotte criminose, sia alla personalità dell'indagato (anche con riferimento ai suoi precedenti cautelari, dai quali si ricava che il Nadif é soggetto che, pur avendo beneficiato in precedenza di misure gradate, ha nondimeno ripetuto più volte condotte criminose della medesima indole, a riprova - secondo le conclusioni tratte dal Tribunale bolognese - della sua pervicacia nel reiterare siffatte condotte criminose).

Si osserva poi, a proposito dell'argomento usato dal ricorrente circa un presunto affievolimento delle esigenze specialpreventive in base al rispetto, da parte del Nadif, delle prescrizioni impostegli con la misura degli arresti domiciliari - cui lo stesso é sottoposto dal 28 ottobre 2020 - che, cone affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave (e a maggior motivo ai fini della revoca della misura cautelare), il mero decorso del tempo ha valore neutro solo ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare (Sez. 4, Sentenza n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866;

Sez. 5, Sentenza n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133); ed é evidente, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, che la valutazione complessiva, da parte del Collegio adito, delle esigenze cautelari correnti nel caso di specie non conduce a ravvisare alcun affievolimento delle stesse, in dipendenza della gravità dei fatti contestati e della pericolosità dell'indagato.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes