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Ordinanza — n. 27464/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27464/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27464/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bibaj Alfons alias Cani Alfons e Latifi Ervis ricorrevano, a mezzo dei rispet- tivi difensori di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il primo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motiva- zionale in relazione all'entità della pena irrogata e il secondo in relazione alla man- cata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedevano, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 6/3/2020, tuttavia, Bibaj Alfons alias Cani Alfons, con atto a propria firma dichiarava di rinunciare al ricorso.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27464/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il primo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motiva- zionale in relazione all'entità della pena irrogata e il secondo in relazione alla man- cata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedevano, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 6/3/2020, tuttavia, Bibaj Alfons alias Cani Alfons, con atto a propria firma dichiarava di rinunciare al ricorso.

Parole chiave

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esame di cassazione ritiro della domanda di revisione revisione della sentenza penale revisione del trattato diritto di ottenere una decisione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
deducendo il primo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motiva- zionale in relazione all'entità della pena irrogata e il secondo in relazione alla man- cata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LATIFI ERVIS nato il 27/02/1991 BIBA3 ALFONS ALIAS CANI ALFONS (RINUNCIANTE) nato il 03/02/1995 avverso la sentenza del 14/01/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bibaj Alfons alias Cani Alfons e Latifi Ervis ricorrevano, a mezzo dei rispet- tivi difensori di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il primo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motiva- zionale in relazione all'entità della pena irrogata e il secondo in relazione alla man- cata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedevano, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 6/3/2020, tuttavia, Bibaj Alfons alias Cani Alfons, con atto a propria firma dichiarava di rinunciare al ricorso.

2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Quanto al ricorso di Bibaj Alfons alias Cani Alfons, a seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen. Quanto al ricorso di Latifi Ervis, va ricordato che a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impu- gnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'im- putato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cas- sazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pro- nuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila quanto a Latifi Ervis e di euro cinque- cento quanto a Bibaj Alfons alias Cani Alfons in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro